- I lavori di demolizione o rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese qualificate ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 (iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali per rifiuti contenenti amianto).
- Il datore di lavoro deve predisporre un piano di lavoro prima dell’inizio dei lavori, con misure per la salute dei lavoratori e la protezione dell’ambiente esterno.
- Il piano deve essere inviato all’organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell’inizio (salvo urgenza); l’organo ha 30 giorni per formulare osservazioni. L’invio del piano sostituisce la notifica ex art. 250 SIC.
- I lavoratori e i loro rappresentanti devono avere accesso alla documentazione del piano.
Art. 256 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto
In vigore dal 15/05/2008
1. I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’ articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .
2. Il datore di lavoro, prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.
3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno.
4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti: a) rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto; b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale; c) ((verifica, prima della ripresa di altre attività, dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione, eventualmente anche attraverso la misurazione ambientale nel luogo confinato di lavoro)) all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto; d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori; e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali; f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all’articolo 254, delle misure di cui all’articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico; g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile; h) luogo ove i lavori verranno effettuati; i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto; l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e).
5. Copia del piano di lavoro è inviata all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività.
6. L’invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all’articolo
250. 7. Il datore di lavoro provvede affinchè i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.
Stesso numero, altri codici
- Art. 256 Codice Civile: Irrevocabilità del riconoscimento
- Articolo 256 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 256 Codice di Procedura Civile: Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza
- Articolo 256 Codice di Procedura Penale: Dovere di esibizione e segreti
- Articolo 256 Codice Penale: Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato
Il piano di lavoro per la demolizione e rimozione dell’amianto: uno strumento pianificatorio obbligatorio
L’art. 256 del D.Lgs. 81/2008 è l’articolo più operativamente rilevante del Capo III per le imprese specializzate nella bonifica amianto. Il piano di lavoro è lo strumento pianificatorio che organizza tutte le misure di sicurezza, protezione ambientale e gestione dei rifiuti per uno specifico cantiere di demolizione o rimozione. Non si tratta di un documento burocratico ma di un vero progetto tecnico di sicurezza, che deve essere elaborato con competenza prima dell’inizio di qualsiasi lavoro.
Il requisito dell’impresa qualificata
Il comma 1 stabilisce che i lavori di demolizione e rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006, il Codice dell’Ambiente. Questo significa essere iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria 10 (bonifica di beni contenenti amianto), con le classi e le categorie appropriate alla tipologia e al volume dei rifiuti amianto trattati. Affidare i lavori di rimozione amianto a un’impresa non iscritta all’Albo è una violazione grave che espone sia il committente sia l’impresa a responsabilità penali.
Il contenuto del piano di lavoro
Il comma 4 elenca gli elementi obbligatori del piano di lavoro, che costituiscono un vero e proprio progetto tecnico di sicurezza. I punti più significativi sono: a) la valutazione della possibilità di rimozione preventiva dell’amianto rispetto alle tecniche di demolizione (priorità alla rimozione, come ribadito dall’art. 249, comma 1-bis SIC); b) la fornitura dei DPI; c) la verifica post-lavori dell’assenza di rischi residui da amianto, che può includere misurazioni ambientali nel luogo confinato al termine dei lavori; d) le misure di decontaminazione del personale; e) le misure per la raccolta e lo smaltimento dei materiali; f) le misure specifiche ex art. 255 per le fasi con previsione di superamento del VLE; g) natura dei lavori, date, durata presunta, luogo, tecniche lavorative e attrezzature.
Il procedimento di trasmissione all’organo di vigilanza
Il comma 5 stabilisce che il piano di lavoro deve essere inviato all’organo di vigilanza (ASL/SPRESAL) almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. L’organo di vigilanza ha 30 giorni per formulare motivata richiesta di integrazione o modifica o per rilasciare prescrizioni operative. Se entro questo termine non vi sono risposte, il datore di lavoro può procedere con i lavori (silenzio-assenso). In caso di urgenza (pericolo per la pubblica incolumità, dissesto strutturale), i lavori possono essere iniziati prima dei 30 giorni: in questo caso va comunicata la data di inizio con l’orario. L’invio del piano di lavoro sostituisce la notifica ex art. 250 SIC (comma 6): non è necessario inviare entrambi i documenti.
Caso pratico: piano di lavoro per la bonifica di un silo industriale
Alfa S.r.l. è iscritta all’Albo gestori ambientali categoria 10/B. Deve bonificare un silo in cemento-amianto spruzzato all’interno. Il piano di lavoro viene redatto con i seguenti elementi: a) tecnica di rimozione prescelta: confinamento del silo con teloni in PE, nebulizzazione acqua + incapsulante, demolizione manuale con martello pneumatico leggero; b) DPI previsti: tuta Tyvek monouso + SCBA nella fase di ingresso/apertura, pieno facciale P3 nelle fasi successive; c) misure di decontaminazione: unità mobile a tre camere (sporca/decontaminazione/pulita); d) smaltimento rifiuti: big bag omologati per ADR con etichetta UN 2212, trasporto con vettore autorizzato a discarica 2B autorizzata; e) misurazioni ambientali: campionamento personale all’inizio e alla fine di ogni turno; f) verifica post-bonifica: campionamento ambientale con analisi SEM nei 5 punti critici del silo, risultati inferiori a 1 f/litro prima della dichiarazione di fine lavori. Il piano viene inviato all’ASL 35 giorni prima dell’inizio; l’ASL non formula rilievi e i lavori iniziano regolarmente.
Domande frequenti
Un’impresa edilizia ordinaria può effettuare lavori di rimozione dell’amianto?
No. L’art. 256, comma 1, riserva i lavori di demolizione e rimozione dell’amianto alle sole imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria 10. L’impresa edilizia ordinaria può effettuare la parte edile dei lavori, ma deve subappaltare la rimozione dell’amianto a un’impresa qualificata.
Il piano di lavoro deve essere redatto da una figura professionale specifica?
La norma non impone una figura professionale specifica, ma il piano deve contenere elementi tecnici complessi che richiedono competenze in igiene industriale, sicurezza sul lavoro e gestione dei rifiuti amianto. In pratica, viene redatto dall’RSPP dell’impresa specializzata, talvolta con il supporto di tecnici della prevenzione o di professionisti della sicurezza sul lavoro.
L’organo di vigilanza può vietare l’esecuzione dei lavori dopo aver ricevuto il piano?
No. L’organo di vigilanza può formulare motivate richieste di integrazione o modifica del piano, oppure rilasciare prescrizioni operative che il datore di lavoro deve rispettare. Non ha il potere di vietare tout court i lavori, salvo in caso di gravi carenze che configurino rischi imminenti, in cui può adottare provvedimenti cautelari ai sensi della normativa vigente.
Cosa deve contenere la verifica post-lavori di assenza di rischi da amianto prevista dall’art. 256?
La verifica include: ispezione visiva dell’area bonificata per accertare l’assenza di residui di MCA; campionamento ambientale dell’aria nell’area bonificata con analisi SEM per la misurazione della concentrazione residua di fibre; confronto con i valori di riferimento per le aree bonificate (generalmente < 1 f/litro in SEM). Solo dopo esito favorevole della verifica l’area può essere dichiarata bonificata e restituita all’uso.