- I lavoratori con rischio per la salute da CMR evidenziato dalla valutazione di rischio devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.
- Il medico competente può disporre misure preventive individuali, incluso l’allontanamento dalla mansione ai sensi dell’art. 42 SIC.
- In caso di effetti avversi accertati in un lavoratore, il medico informa il datore di lavoro che deve rivedere la valutazione del rischio e sottoporre a visita straordinaria tutti i lavoratori esposti analogamente.
- Il medico competente fornisce indicazioni sulla sorveglianza post-espositiva e sull’opportunità di accertamenti anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa.
Art. 242 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
In vigore dal 15/05/2008
1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all’articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l’allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell’articolo
42. 4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l’esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, ((o si constati che un valore limite biologico è stato superato,)) il medico competente ne informa il datore di lavoro.
5. A seguito dell’informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua: a) una nuova valutazione del rischio in conformità all’articolo 236; b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell’agente in aria e comunque dell’esposizione all’agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti per verificare l’efficacia delle misure adottate.
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.
Stesso numero, altri codici
- Art. 242 Codice Civile: Principio di prova per iscritto
- Articolo 242 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 242 Codice di Procedura Civile: Divieto di riferire il giuramento suppletorio
- Articolo 242 Codice di Procedura Penale: Traduzione di documenti. Trascrizione di nastri magnetofonici
- Articolo 242 Codice Penale: Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano
La sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a CMR: caratteristiche e differenze rispetto al regime generale
L’art. 242 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la sorveglianza sanitaria specifica per i lavoratori esposti a cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione. Rispetto alla sorveglianza sanitaria per gli agenti chimici generici (art. 229 SIC), la disciplina degli agenti CMR presenta caratteristiche più rigorose, riflettendo la gravità e l’irreversibilità dei danni che queste sostanze possono causare.
I due meccanismi di attivazione della sorveglianza
Il comma 1 lega la sorveglianza alla valutazione del rischio ex art. 236: sono sottoposti a sorveglianza i lavoratori per i quali la valutazione ha evidenziato un rischio per la salute. Questo collegamento è importante: la sorveglianza non è automatica per tutti i lavoratori che lavorano in aziende con CMR, ma specificamente attivata per quelli per i quali la valutazione individuale del rischio indica un rischio non trascurabile. In pratica, ciò implica che la valutazione del rischio debba essere sufficientemente analitica da identificare i singoli addetti a rischio.
Le misure preventive individuali e l’allontanamento
Il comma 2 prevede che il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotti misure preventive e protettive individuali basate sugli esiti degli esami clinici e biologici. La misura estrema è l’allontanamento del lavoratore dalla mansione a rischio secondo la procedura dell’art. 42 SIC. Questo può accadere quando: il lavoratore manifesta una patologia correlabile all’esposizione (es. lesioni cutanee da cromati, parametri biologici alterati per esposizione ai solventi clorurati); il lavoratore presenta una condizione di ipersensibilità documentata (es. asma occupazionale da isocianati, dermatite da contatto professionale); la gravidanza o la pianificazione di una gravidanza rendono inaccettabile qualsiasi livello di esposizione a reprotossici.
La sorveglianza post-espositiva: una caratteristica peculiare dei CMR
Il comma 6 introduce l’elemento più distintivo della sorveglianza sanitaria per i CMR: il medico competente può indicare la necessità di proseguire la sorveglianza anche dopo la cessazione dell’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario. Questa disposizione riconosce la lunga latenza tipica dei tumori professionali: il mesotelioma da amianto può manifestarsi dopo 30-40 anni dalla prima esposizione; i tumori della vescica da ammine aromatiche dopo 15-20 anni; le leucemie da benzene dopo 5-15 anni. La sorveglianza post-espositiva è quindi una tutela fondamentale per i lavoratori che hanno già lasciato la mansione o sono andati in pensione.
Il meccanismo di feedback: dalla sorveglianza alla revisione della valutazione del rischio
Il comma 4 e il comma 5 introducono un meccanismo di retroazione dalla sorveglianza sanitaria alla gestione del rischio. Se gli accertamenti rilevano in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti analogamente un’anomalia imputabile all’esposizione (o il superamento di un VLB), il medico competente informa il datore di lavoro. Quest'ultimo deve: a) effettuare una nuova valutazione del rischio ex art. 236; b) misurare, ove possibile, la concentrazione di CMR nell’aria; c) mettere in atto misure correttive adeguate. Questo meccanismo garantisce che la sorveglianza sanitaria non sia un adempimento isolato ma parte integrante del sistema di gestione del rischio.
Caso pratico: reparto di saldatura in acciaio inossidabile
Alfa S.r.l. gestisce un reparto di saldatura MIG su acciaio inossidabile. I fumi di saldatura su acciaio inox contengono cromo esavalente (Cr(VI), cancerogeno 1A) e nichel (cancerogeno 1A). La valutazione del rischio ex art. 236 identifica 6 saldatori come soggetti a rischio; la sorveglianza sanitaria ex art. 242 viene attivata. Il medico competente Caio effettua visite annuali con spirometria, esame ORL e monitoraggio biologico del cromo urinario (VLB per cromo nell’urina). Dopo due anni, un saldatore mostra un valore di cromo urinario superiore al VLB dell’Allegato XLIII-bis. Caio informa il datore di lavoro; Tizio dispone misurazioni ambientali urgenti che rilevano un guasto parziale all’aspiratore di una postazione. L’aspiratore viene riparato, si effettua un’ispezione straordinaria di tutte le postazioni e si organizza una visita medica straordinaria per i sei saldatori.
Domande frequenti
La sorveglianza sanitaria per i CMR deve proseguire dopo la pensione?
Può proseguire. Il comma 6 prevede che il medico competente indichi al lavoratore la necessità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, in base allo stato di salute e all’evoluzione delle conoscenze scientifiche. Non è un obbligo assoluto ma una raccomandazione medica documentata.
Se la valutazione del rischio non evidenzia un rischio per la salute, è comunque necessaria la sorveglianza sanitaria per i lavoratori che usano CMR?
No. Il comma 1 lega espressamente l’obbligo di sorveglianza all’evidenza di un rischio dalla valutazione ex art. 236. Se la valutazione dimostra che il rischio è non significativo (es. quantità minime di CMR in sistema completamente chiuso), la sorveglianza non è obbligatoria. Tuttavia, il medico competente può raccomandare accertamenti volontari.
Il lavoratore deve essere informato dei risultati del monitoraggio biologico?
Sì. Il medico competente ha l’obbligo di informare il lavoratore dei risultati degli accertamenti clinici e biologici che lo riguardano (art. 25, comma 1, lett. g) SIC) e di fornire le indicazioni relative alla sorveglianza post-espositiva.
Il lavoratore allontanato dalla mansione CMR per motivi sanitari ha diritto alla conservazione del posto di lavoro?
Sì. L’allontanamento ai sensi dell’art. 42 SIC è un provvedimento cautelativo che non può comportare licenziamento. Il datore di lavoro deve adibire il lavoratore ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute, nel rispetto dei divieti di discriminazione e delle tutele contrattuali.