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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il datore di lavoro deve valutare preliminarmente la presenza di agenti chimici pericolosi e i rischi derivanti dalla loro presenza, considerando proprietà pericolose, informazioni delle SDS, livello e durata dell’esposizione, VLE e VLB, e misure già adottate.
  • La valutazione deve coprire tutte le attività, incluse manutenzione e pulizia, e deve indicare le misure adottate ai sensi degli artt. 224 e 225 SIC.
  • Per esposizioni a più agenti chimici pericolosi, il rischio va valutato considerando la combinazione di tutti gli agenti (effetto additivo o sinergico).
  • La valutazione deve essere periodicamente aggiornata e comunque in occasione di mutamenti significativi o quando la sorveglianza medica ne evidenzi la necessità.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 223 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Valutazione dei rischi

In vigore dal 15/05/2008

1. Nella valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: a) le loro proprietà pericolose; b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ; c) il livello, il modo e la durata della esposizione; d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei miscele che li contengono o li possono generare; e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; ((di cui un primo elenco è riportato nell’allegato XXXVIII)) ; f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell’articolo 224 e, ove applicabile, dell’articolo

225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l’adozione di tutte le misure tecniche.

3. Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.

4. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 1907/2006 e n. 1272/2008 , il fornitore di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.

5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.

6. Nel caso di un’attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l’attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all’attuazione delle misure di prevenzione.

7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.

La valutazione del rischio da agenti chimici: presupposto di tutti gli obblighi del Capo VI

L’art. 223 del D.Lgs. 81/2008 è il cardine dell’intero sistema di protezione dei lavoratori dagli agenti chimici pericolosi. La valutazione del rischio da agenti chimici si inserisce nell’obbligo generale di cui all’art. 28 SIC ma presenta caratteristiche specifiche per complessità e profondità dell’analisi richiesta.

Il comma 1 impone al datore di lavoro di determinare «preliminarmente» la presenza di agenti chimici pericolosi: questo passaggio preventivo è fondamentale e spesso trascurato. Prima ancora di valutare il rischio, occorre un inventario completo degli agenti chimici presenti, compresi quelli generati dai processi (fumi, polveri, vapori) e non solo quelli deliberatamente utilizzati. L’inventario si basa sulle schede di sicurezza (SDS) dei prodotti acquistati, sulla conoscenza dei processi produttivi e su eventuali misurazioni ambientali preliminari.

I sette fattori obbligatori di valutazione

Il comma 1 elenca i fattori che devono essere presi in considerazione nella valutazione del rischio. Tra i più rilevanti nella pratica:

Proprietà pericolose dell’agente: si ricavano dalle SDS (sezione 2, classificazione CLP) e dalla letteratura tossicologica. Occorre considerare non solo la tossicità acuta ma anche gli effetti cronici, la cancerogenicità, la mutagenesi, la tossicità per la riproduzione e le proprietà sensitizzanti.

Informazioni delle SDS: la scheda di sicurezza è redatta dal fornitore ai sensi del Regolamento REACH e rappresenta la fonte primaria di informazione sul rischio. Deve essere aggiornata entro 12 mesi dalle modifiche normative e deve essere resa disponibile ai lavoratori. Tuttavia, le SDS non sempre riflettono le condizioni reali d'uso: temperatura, pressione, miscelazioni e durata dell’esposizione nella specifica azienda possono differire significativamente da quanto ipotizzato dal fornitore.

Livello, modo e durata dell’esposizione: la valutazione dell’esposizione può essere effettuata con metodi quantitativi (misurazioni ambientali e biologiche), semi-quantitativi (algoritmi come INRS SEIRICH, modello ECETOC TRA) o qualitativi. La scelta del metodo dipende dalla complessità dell’attività, dal numero di lavoratori esposti e dall’entità del rischio stimato in via preliminare.

VLEP e VLB: il confronto tra l’esposizione stimata o misurata e i valori limite dell’Allegato XXXVIII è il passaggio finale della valutazione quantitativa del rischio. Un’esposizione inferiore al VLEP non garantisce automaticamente l’assenza di rischio; un’esposizione superiore richiede misure immediate (art. 225 SIC).

Valutazione cumulativa in presenza di più agenti chimici

Il comma 3 impone che, in caso di esposizione a più agenti chimici pericolosi contemporaneamente, il rischio sia valutato tenendo conto della combinazione. Questo principio riconosce che gli effetti di sostanze diverse possono sommarsi (effetti additivi) o potenziarsi reciprocamente (effetti sinergici). Per le miscele di agenti con lo stesso effetto bersaglio (ad esempio due solventi epatotossici), si utilizza convenzionalmente la formula dell’additività dei rapporti di esposizione: la somma dei rapporti esposizione/VLEP non deve superare 1.

Manutenzione, pulizia e attività non routinarie

Il comma 2 specifica esplicitamente che la valutazione deve includere le attività di manutenzione e pulizia, per le quali è prevedibile un’esposizione notevole o che possono causare effetti nocivi «anche dopo l’adozione di tutte le misure tecniche». Questo è un punto spesso critico: durante la manutenzione di apparecchiature contaminate, i lavoratori possono essere esposti a concentrazioni molto superiori a quelle del normale ciclo produttivo. Lo stesso vale per le operazioni di pulizia che possono rimettere in sospensione polveri depositate.

Obblighi del fornitore e responsabilità del datore di lavoro acquirente

Il comma 4 impone al fornitore di fornire al datore di lavoro acquirente tutte le informazioni necessarie per la valutazione del rischio, anche al di là di quanto contenuto nella SDS. Questa disposizione è rafforzativa rispetto al Regolamento REACH e apre la possibilità al datore di lavoro di richiedere informazioni supplementari sulla composizione, sulle impurezze e sui rischi specifici del prodotto nelle condizioni di utilizzo previste.

Caso pratico: officina verniciatura con solventi e attività di pulizia

Alfa S.r.l. gestisce un’officina di verniciatura a spruzzo con utilizzo di solventi aromatici (toluene, xilene) e resine epossidiche. La valutazione del rischio ex art. 223 deve coprire: a) gli addetti alla verniciatura (esposizione a solventi durante l’applicazione, con misurazioni ambientali periodiche e confronto con VLEP allegato XXXVIII); b) gli addetti alla pulizia delle attrezzature (esposizione diretta a solventi puri, spesso più intensa); c) la combinazione di toluene e xilene (effetto additivo, somma rapporti <1); d) il rischio da resine epossidiche (sensibilizzazione cutanea) per chi prepara i prodotti a due componenti. Tizio, RSPP, redige il DVR con sezione specifica per gli agenti chimici, indicando i VLEP di riferimento, i risultati delle misurazioni, il giudizio di rischio per ciascuna categoria di lavoratori e le misure adottate.

Aggiornamento periodico e trigger per la revisione

Il comma 7 impone l’aggiornamento periodico della valutazione e, in ogni caso, al verificarsi di mutamenti significativi dei processi produttivi, delle sostanze utilizzate o quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo rendono necessario. La sorveglianza sanitaria è quindi non solo una misura di protezione individuale ma anche un indicatore di sistema: se il medico competente riscontra effetti avversi nei lavoratori, la valutazione del rischio deve essere rivista.

Domande frequenti

La valutazione del rischio da agenti chimici può essere effettuata con metodi semi-quantitativi?

Sì. L’art. 223 non impone un metodo specifico. I modelli semi-quantitativi (INRS SEIRICH, Movarisk, ECETOC TRA) sono ammessi e ampiamente utilizzati. La scelta del metodo deve essere proporzionata alla complessità del rischio: per sostanze molto pericolose (cancerogeni, sensibilizzanti) o in caso di incertezza, si preferisce il metodo quantitativo con misurazioni.

Le SDS dei fornitori sono sempre aggiornate e affidabili per la valutazione del rischio?

Non necessariamente. Il fornitore è responsabile dell’accuratezza della SDS, ma errori e ritardi negli aggiornamenti sono possibili. Il datore di lavoro ha l’onere di verificare la coerenza delle informazioni con le conoscenze disponibili e di richiedere integrazioni al fornitore se necessario (art. 223, comma 4).

Come si valuta il rischio chimico residuo dopo l’adozione delle misure di protezione?

La valutazione del rischio residuo confronta l’esposizione effettiva, tenendo conto dell’efficacia delle misure tecniche, organizzative e dei DPI, con i VLEP e VLB. Se il rischio residuo è 'basso per la sicurezza e irrilevante per la salutè ai sensi dell’art. 224, comma 2, si applicano requisiti semplificati.

È necessario valutare il rischio anche per agenti chimici usati in quantità molto piccole?

Sì, ma l’art. 223, comma 5, prevede che la valutazione possa concludersi con la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione dettagliata. Per quantità molto piccole di sostanze non classificate come cancerogene o sensibilizzanti, la valutazione qualitativa può essere sufficiente.

Con quale frequenza deve essere aggiornata la valutazione del rischio chimico?

Periodicamente (con cadenza non specificata dalla norma, da definire caso per caso) e obbligatoriamente in caso di modifiche significative del processo, cambio di sostanze utilizzate, o quando la sorveglianza sanitaria evidenzia effetti nocivi non previsti. Non esiste un termine fisso come per i cancerogeni (art. 236, comma 5 SIC).

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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