- La sorveglianza sanitaria per i CEM è periodica, di norma annuale, con attenzione particolare ai lavoratori particolarmente sensibili.
- Se un lavoratore segnala effetti indesiderati (inclusi effetti sensoriali), il datore garantisce controllo medico e sorveglianza appropriata.
- I controlli e la sorveglianza sono effettuati a cura e spese del datore, in orario scelto dal lavoratore.
Art. 211 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sorveglianza sanitaria)
In vigore dal 15/05/2008
((La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui all’articolo 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità diversi da quelli forniti dal medico competente.
2. Nel caso in cui un lavoratore segnali effetti indesiderati o inattesi sulla salute, ivi compresi effetti sensoriali, il datore di lavoro garantisce, in conformità all’articolo 41, che siano forniti al lavoratore o ai lavoratori interessati un controllo medico e, se necessario, una sorveglianza sanitaria appropriati. Il controllo di cui al presente comma è garantito anche nei casi in cui sia stata rilevata un’esposizione superiore ai VLE per gli effetti sensoriali oppure un’esposizione superiore ai VLE per gli effetti sanitari.
3. I controlli e la sorveglianza di cui al presente articolo sono effettuati, a cura e spese del datore di lavoro, in orario scelto da lavoratore.))
Stesso numero, altri codici
- Art. 211 Codice Civile: Obbligazioni dei coniugi contratte prima del
- Articolo 211 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 211 Codice della Strada: Sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive
- Articolo 211 Codice di Procedura Civile: Tutela dei diritti del terzo
- Articolo 211 Codice di Procedura Penale: Presupposti del confronto
- Articolo 211 Codice Penale: Esecuzione delle misure di sicurezza
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a CEM
L’art. 211 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a CEM, con una struttura analoga a quella degli artt. 196 e 204 per rumore e vibrazioni. La periodicità è di norma annuale, modificabile dal medico competente con attenzione particolare ai lavoratori particolarmente sensibili, in primo luogo i portatori di dispositivi medici impiantati. Per questi ultimi, la sorveglianza può richiedere collaborazione con specialisti (cardiologi, neurologi) e con i produttori dei dispositivi per valutare periodicamente la funzionalità degli impianti in relazione ai livelli di CEM presenti nell’ambiente di lavoro. Il comma 2 introduce un meccanismo di tutela proattiva: se un lavoratore segnala effetti indesiderati, compresi gli effetti sensoriali transitori come fosfeni o vertigini, il datore deve garantirgli un controllo medico e, se necessario, una sorveglianza sanitaria appropriata. Questo vale anche nei casi in cui sia stato rilevato un superamento dei VLE sensoriali o dei VLE sanitari. La reazione deve essere tempestiva e non può essere subordinata alla successiva visita periodica programmata. Il comma 3 aggiunge un elemento di tutela economica e organizzativa: la sorveglianza è effettuata a cura e spese del datore di lavoro, in orario scelto dal lavoratore. Questo garantisce che il lavoratore non debba sacrificare permessi o parte della retribuzione per accedere alla sorveglianza sanitaria obbligatoria.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Linee guida INAIL INAIL - Sorveglianza sanitaria per agenti chimici pericolosi
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.inail.itDomande frequenti
Un lavoratore che lamenta vertigini vicino a macchinari CEM ha diritto a una visita medica immediata?
Sì. Il comma 2 dell’art. 211 obbliga il datore a garantire un controllo medico se il lavoratore segnala effetti indesiderati, inclusi i sintomi sensoriali transitori. La visita non può essere rinviata alla successiva scadenza periodica.
Le visite mediche per i CEM possono essere fatte fuori orario di lavoro?
No. Il comma 3 garantisce che la sorveglianza sanitaria sia effettuata «in orario scelto dal lavoratore», implicitamente durante l’orario di lavoro, a cura e spese del datore. Non possono essere poste a carico del lavoratore né in termini economici né di tempo.
Il medico competente deve collaborare con il cardiologo per i lavoratori con pacemaker?
Sì, è buona prassi e spesso necessario. Il medico competente valuta il rischio lavorativo; il cardiologo del lavoratore conosce le specifiche del dispositivo impiantato. La collaborazione tra le due figure è essenziale per una valutazione d'idoneità corretta.