In sintesi
- Nei cantieri con ponteggi deve essere tenuta copia della documentazione del fabbricante (art. 131, comma 6) e copia del Pi.M.U.S. (piano di montaggio, uso e smontaggio), da esibire all’organo di vigilanza.
- Le eventuali modifiche al ponteggio devono essere subito riportate sul disegno e restare nell’ambito dello schema tipo che ha giustificato l’esenzione dal calcolo specifico.
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Art. 134 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Documentazione
In vigore dal 15/05/2008
1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell’articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell’allegato XXII del presente Titolo.
2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell’ambito dello schema-tipo che ha giustificato l’esenzione dall’obbligo del calcolo.
Stesso numero, altri codici
- Art. 134 Codice Civile: Omissione di pubblicazione
- Articolo 134 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 134 Codice del Consumo: Carattere imperativo delle disposizioni
- Articolo 134 Codice della Strada: Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero o a stranieri
- Articolo 134 Codice di Procedura Civile: Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza
- Articolo 134 Codice di Procedura Penale: Modalità di documentazione
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Il Pi.M.U.S.: documento chiave per i lavori in quota
L’articolo 134 del D.Lgs. 81/2008 disciplina gli obblighi documentali nei cantieri che usano ponteggi: in particolare, impone la presenza e la disponibilità del Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.) del ponteggio. Il Pi.M.U.S., introdotto dal D.Lgs. 494/1996 e ora disciplinato anche dall’art. 136 SIC, è un documento tecnico-operativo che descrive come il ponteggio verrà montato, usato in sicurezza e smontato. Non è un documento astratto: deve essere «calato» sulla specifica configurazione del cantiere e deve essere messo a disposizione del preposto e dei lavoratori.
Contenuto del Pi.M.U.S. e allegato XXII
L’allegato XXII del D.Lgs. 81/2008 elenca il contenuto minimo del Pi.M.U.S.: identificazione del cantiere e del ponteggio, schema del ponteggio con indicazione degli ancoraggi, valutazione delle condizioni di sicurezza nelle diverse fasi di montaggio e smontaggio, sistemi adottati per la protezione anticaduta durante le fasi critiche, procedure operative per il montaggio, uso e smontaggio di ogni tipo di elemento, portate massime degli impalcati, ispezioni periodiche previste. Il Pi.M.U.S. può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni per schemi speciali: in sostanza, il fabbricante può fornire un Pi.M.U.S. tipo per il proprio sistema, che l’impresa adatta alle specificità del cantiere.
La gestione delle modifiche
Il comma 2 stabilisce che le modifiche al ponteggio devono essere immediatamente riportate sul disegno e devono restare nell’ambito dello schema tipo che ha giustificato l’esenzione dal calcolo specifico. Questo significa che se una modifica porta il ponteggio fuori dallo schema tipo (es. superamento dell’altezza massima prevista, variazione degli ancoraggi, aggiunta di sovraccarichi non previsti), non basta aggiornare il Pi.M.U.S.: occorre commissionare un progetto specifico ai sensi dell’art. 133 SIC. Le modifiche non documentate sono tra le cause più frequenti di incidenti: il ponteggio viene modificato di fatto (es. si aggiungono impalcati, si rimuovono ancoraggi) senza aggiornare la documentazione, e nessuno ha più il quadro completo della configurazione in uso.
Disponibilità e accesso alla documentazione
Il Pi.M.U.S. deve essere fisicamente disponibile in cantiere, non solo archiviato in ufficio. Il preposto designato per la sorveglianza del ponteggio deve poterlo consultare; i lavoratori addetti al montaggio devono averne ricevuto formazione basata sui contenuti. Gli organi di vigilanza (ASL, Ispettorato del lavoro) possono richiederlo durante le ispezioni e il datore di lavoro è tenuto a esibirlo.
Caso pratico
Alfa S.r.l. installa un ponteggio metallico prefabbricato con relativo Pi.M.U.S. fornito dal noleggiatore. A metà dei lavori, il capocantiere Tizio decide di aggiungere un impalcato non previsto dal Pi.M.U.S. per facilitare l’accesso a una finestra in posizione scomoda. Non aggiorna il Pi.M.U.S. né verifica se la modifica è coerente con gli schemi tipo. L’aggiunta aumenta il carico su un ancoraggio già al limite: dopo qualche giorno l’ancoraggio cede e un tratto di ponteggio collassa. Violazione dell’art. 134, comma 2, sanzionata ai sensi dell’art. 159, comma 2, lettera b).
Domande frequenti
Il Pi.M.U.S. è obbligatorio per tutti i ponteggi o solo per quelli metallici?
Il Pi.M.U.S. è obbligatorio per tutti i ponteggi in caso di lavori in quota (art. 136 SIC richiamato dall’art. 134), inclusi i ponteggi in legno. L’allegato XXII descrive il contenuto minimo applicabile a tutti i tipi.
Chi redige il Pi.M.U.S.?
Il datore di lavoro, tramite «persona competente». Nella pratica può essere il RSPP, il direttore tecnico di cantiere o un professionista esterno. Per i ponteggi complessi o di altezza superiore a 20 m, la competenza tecnica richiesta è più elevata.
Il Pi.M.U.S. può essere redatto dopo l’inizio del montaggio del ponteggio?
No: deve essere redatto prima del montaggio e messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati prima che le operazioni abbiano inizio.
Cosa succede se il Pi.M.U.S. non è in cantiere durante un’ispezione?
Il datore di lavoro è sanzionato per la violazione dell’art. 134, comma 1, ai sensi dell’art. 159, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro.
Le modifiche al ponteggio devono essere comunicate al CSE?
Sì: il coordinatore per la sicurezza in esecuzione deve essere informato delle modifiche significative al ponteggio. Se la modifica incide sul PSC (piano di sicurezza e coordinamento), il CSE deve aggiornare il PSC.