- I posti di lavoro vicino ai ponteggi o alle zone di sollevamento materiali devono essere protetti da un impalcato sovrastante contro la caduta di oggetti dall’alto.
- Il posto di carico e manovra degli argani a terra va delimitato con barriera per impedire la permanenza sotto i carichi in movimento.
- Nelle lavorazioni che generano proiezione di schegge (spaccatura di blocchi, scalpellatura) sono obbligatori efficaci mezzi di protezione per gli addetti e per chi transita nelle vicinanze.
Art. 114 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Protezione dei posti di lavoro
In vigore dal 15/05/2008
1. Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali.
2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.
3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i lavori di normale adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune.
Stesso numero, altri codici
- Art. 114 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi
- Articolo 114 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 114 Codice del Consumo: Responsabilità del produttore
- Articolo 114 Codice della Strada: Circolazione su strada delle macchine operatrici
- Articolo 114 Codice di Procedura Civile: Pronuncia secondo equità a richiesta di parte
- Articolo 114 Codice di Procedura Penale: Divieto di pubblicazione di atti e di immagini<ref>Articolo modificato dalla legge 16 dicembre 1999 n.479.</ref>
Finalità e campo di applicazione
L’articolo 114 del D.Lgs. 81/2008 tutela i lavoratori dal rischio di caduta di materiali dall’alto e dalla proiezione di schegge, due dei pericoli più frequenti nei cantieri edili. La norma si articola in tre fattispecie distinte, ciascuna con le proprie misure di protezione: i posti di lavoro in prossimità di ponteggi o zone di caricamento, l’area di manovra degli argani, e i luoghi in cui si svolgono lavorazioni con proiezione di schegge.
Protezione contro la caduta di materiali dall’alto
Il comma 1 impone che, quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o dei posti di caricamento e sollevamento materiali si svolgono operazioni continuative (impasto di calcestruzzi e malte, ad esempio), il posto di lavoro sottostante sia protetto da un «solido impalcato sovrastante». Il termine «continuativo» è importante: per lavori occasionali e di brevissima durata la giurisprudenza ha talvolta ritenuto sufficiente una misura organizzativa (es. sospensione temporanea del traffico di materiali), ma la regola generale è la protezione fisica strutturale. L’impalcato deve essere dimensionato per reggere l’impatto di materiali caduti dall’alto e deve coprire l’intera proiezione orizzontale della zona a rischio.
Delimitazione della zona argani
Il comma 2 si occupa dello spazio di carico e manovra degli argani a terra, tipicamente le macchine di sollevamento posizionate a piè di ponteggio per il trasporto verticale di materiali. In questa zona vige il rischio di caduta di carichi sospesi, amplificato dall’eventuale malfunzionamento dei sistemi di aggancio. La norma richiede una «barriera» (fisica, non solo segnaletica) che impedisca la permanenza e il transito sotto i carichi. Alfa S.r.l. deve quindi predisporre recinzioni rigide o catene con cartelli di divieto che delimitino fisicamente l’area di proiezione verticale del carico durante le manovre.
Protezione contro le proiezioni di schegge
Il comma 3 riguarda le lavorazioni che per loro natura generano proiezioni di frammenti solidi: spaccatura di blocchi lapidei, scalpellatura, taglio di materiali duri. Per queste attività devono essere predisposti «efficaci mezzi di protezione» sia per gli addetti diretti sia per coloro che sostano o transitano nelle vicinanze. I mezzi di protezione possono essere collettivi (schermi fissi o mobili, barriere protettive intorno all’area di lavoro) o individuali (visiera, occhiali di protezione conformi a EN 166). La norma esonera esplicitamente i lavori di «normale adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune»: un’esclusione che riguarda le piccole lavorazioni artigianali di adattamento delle pietre in muratura tradizionale, in cui la proiezione è minima e localizzata.
Caso pratico: la responsabilità del coordinatore per la sicurezza
In un cantiere di demolizione e ricostruzione gestito da Alfa S.r.l., il lavoratore Caio opera al piano terra impastando calcestruzzo in adiacenza al piede del ponteggio, mentre dal terzo piano vengono scaricati inerti con un argano. Nessun impalcato protettivo è stato installato sopra la postazione di Caio. Un secchio di detriti si sgancia e cadendo centra la postazione: Caio riporta lesioni gravi. Il datore di lavoro è punito ai sensi dell’art. 159, comma 2, lettera a) per la violazione dell’art. 114, comma 1 (arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 6.400 euro). Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), se era informato della lavorazione continuativa, risponde a sua volta in concorso per non aver impartito le necessarie prescrizioni.
Domande frequenti
Cosa si intende per 'impalcato sovrastante solido'?
Una struttura fisica orizzontale (tavole di legno spesse, pannelli metallici) installata a protezione del posto di lavoro, dimensionata per resistere all’impatto di materiali di peso ordinario caduti dall’alto. Non è sufficiente un telo o una rete.
La barriera attorno all’argano deve essere segnalata?
Sì: oltre alla barriera fisica (recinzione rigida o catena), è obbligatoria la segnaletica di sicurezza prevista dal Titolo V del D.Lgs. 81/2008, con cartelli di divieto di accesso e pericolo caduta materiali.
Per la scalpellatura in cantiere è sufficiente che l’addetto indossi gli occhiali?
Gli occhiali proteggono l’addetto diretto, ma la norma richiede protezione anche per chi transita nelle vicinanze. Occorre quindi uno schermo fisico intorno all’area di lavoro o un sistema di segnalazione che impedisca l’accesso durante la lavorazione.
L’esenzione per 'normale adattamento di pietramè vale per il taglio con flessibile?
No: il taglio con flessibile angolare genera proiezioni ad alta energia su raggio ampio e non è assimilabile alla normale adattatura manuale di pietrame. Richiede protezioni collettive e individuali.
Il RSPP deve inserire queste misure nel DVR?
Sì: il DVR deve identificare il rischio di caduta dall’alto di materiali e il rischio di proiezione di schegge, indicare le misure preventive adottate e riportare le procedure operative. Il Pi.M.U.S. integra queste indicazioni per la parte relativa ai ponteggi.