← Torna a T.U. Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L’allegato VIII del D.Lgs. 81/2008 costituisce il riferimento principale per l’individuazione e l’uso dei DPI in relazione a specifici rischi lavorativi.
  • Un decreto ministeriale (Ministro del lavoro + Ministro dello sviluppo economico) deve individuare i criteri specifici per la selezione dei DPI e le circostanze in cui il loro uso è necessario, tenendo conto della natura dell’attività e dei fattori di rischio.
  • Fino all’adozione del decreto, restano in vigore le disposizioni del D.M. 2 maggio 2001 (aggiornato con le edizioni UNI più recenti) che fornisce una guida pratica per la selezione dei DPI in relazione a specifici rischi e attività lavorative.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 79 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Criteri per l’individuazione e l’uso

In vigore dal 15/05/2008

1. Il contenuto dell’allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di quanto previsto all’articolo 77, commi 1 e

4. 2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, tenendo conto della natura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati: a) i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI; b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l’impiego dei DPI.

2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 ° giugno 2001 ((, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti)) .

La funzione dell’allegato VIII e del D.M. 2 maggio 2001
L’art. 79 D.Lgs. 81/2008 svolge una funzione di raccordo tra la norma primaria (D.Lgs. 81/2008) e la normativa tecnica di dettaglio necessaria per tradurre in pratica i principi generali di selezione dei DPI enunciati nell’art. 77 SIC. La disposizione fa riferimento a due strumenti complementari: l’allegato VIII del decreto e il D.M. 2 maggio 2001. L’allegato VIII contiene un «elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale» organizzato per tipo di attività lavorativa e per parte del corpo protetta. Non è una prescrizione specifica per ogni singola situazione, ma una mappa di riferimento che orienta il datore di lavoro nella selezione. Il D.M. 2 maggio 2001, ancora in vigore in via transitoria, fornisce una guida più analitica: per ciascun rischio (meccanico, chimico, biologico, fisico) indica le caratteristiche tecniche dei DPI adeguati, le categorie del Regolamento UE 2016/425 applicabili e le norme tecniche di riferimento (UNI EN). La circolare aggiornata tiene conto delle edizioni più recenti delle norme UNI, aggiornando dinamicamente il riferimento normativo senza necessità di modificare il testo del decreto.
La delega al decreto ministeriale
Il comma 2 demanda a un decreto ministeriale, adottato dal Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente, l’individuazione analitica dei criteri di selezione e delle circostanze di utilizzo obbligatorio dei DPI. Il decreto avrebbe dovuto rendere più precisa e aggiornabile la disciplina di dettaglio, ma non è stato ancora adottato. La disposizione transitoria del comma 2-bis mantiene quindi operativo il D.M. 2 maggio 2001.
Implicazioni pratiche: come si usa l’allegato VIII nella valutazione del rischio
Nell’ambito della redazione del DVR, il RSPP utilizza l’allegato VIII come «checklist» di orientamento: per ciascuna lavorazione svolta in azienda, verifica se i rischi individuati corrispondono alle fattispecie dell’allegato e quali categorie di DPI sono indicate come appropriate. Successivamente, consultando il D.M. 2 maggio 2001 e le norme tecniche UNI/EN, specifica le caratteristiche prestazionali richieste per i DPI da fornire. Alfa S.r.l., manifatturiera con reparti di saldatura, deve consultare l’allegato VIII per identificare i DPI necessari per il rischio di proiezione di schizzi di metallo fuso (guanti anticalore, schermo facciale, indumenti ignifughi), per il rischio di inalazione di fumi (respiratore con filtro P3 per fumi metallici) e per il rischio di archi luminosi (schermo facciale con filtro per saldatura di categoria specifica). Le norme EN 12477, EN 166 e EN 175 forniscono i requisiti tecnici per ciascuno di questi DPI.
Le priorità della protezione collettiva
Il comma 2 ricorda che i criteri del decreto da adottare dovranno essere individuati «ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva». Il riferimento non è casuale: anche nell’individuazione dei casi di necessario impiego dei DPI, il principio gerarchico dell’art. 75 SIC mantiene la propria centralità. Il decreto non potrà prescrivere DPI in sostituzione di misure collettive che siano tecnicamente praticabili.

Domande frequenti

Come si usa l’allegato VIII del D.Lgs. 81/2008 nella pratica?

L’allegato VIII è organizzato in due tavole: la prima elenca i DPI per parte del corpo (testa, occhi, orecchie, vie respiratorie, mani, piedi, corpo intero) con i rischi corrispondenti; la seconda associa i rischi alle attività lavorative che li generano. Il RSPP utilizza queste tavole come orientamento iniziale nella selezione dei DPI, da integrare con la valutazione specifica del rischio e il D.M. 2 maggio 2001.

Il D.M. 2 maggio 2001 è ancora valido o è stato abrogato?

È ancora valido in via transitoria, in attesa del decreto ministeriale previsto dal comma 2 dell’art. 79 (che non è ancora stato adottato). Il comma 2-bis del D.Lgs. 81/2008 lo mantiene espressamente in vigore, aggiornato con le edizioni più recenti delle norme UNI, il che significa che i riferimenti alle norme tecniche vanno letti nella loro versione attuale.

Come si scelgono i DPI per lavori con esposizione a più rischi contemporaneamente (es. saldatura)?

Per lavori con esposizione simultanea a più rischi, l’allegato VIII va consultato per ciascun rischio separatamente. I DPI selezionati per rischi diversi devono poi essere verificati per la compatibilità (art. 76, comma 3 SIC). Per la saldatura: filtro UV/IR specifico per la classe di protezione richiesta per l’intensità dell’arco, guanti anticalore conformi EN 12477, indumenti ignifughi conformi EN ISO 11612.

I criteri dell’allegato VIII sono vincolanti o solo indicativi?

L’allegato VIII è definito come «elemento di riferimento» (art. 79, comma 1): non è un elenco vincolante e tassativo, ma un punto di partenza per la valutazione. Il datore di lavoro deve usarlo come guida e integrarlo con la valutazione specifica del rischio presente nel proprio contesto lavorativo, che potrebbe richiedere DPI aggiuntivi o diversi rispetto a quelli indicati.

Chi aggiorna l’allegato VIII quando vengono emanate nuove norme tecniche?

L’allegato VIII del D.Lgs. 81/2008 viene aggiornato con decreto ministeriale. Le norme tecniche UNI/EN di riferimento si aggiornano autonomamente attraverso il processo di normazione tecnica (CEN/CENELEC). Il rinvio dinamico del comma 2-bis alle «edizioni delle norme UNI più recenti» garantisce che l’aggiornamento tecnico sia recepito senza necessità di modificare la norma primaria.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.