Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 60 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Articolo 60

In vigore dal 15/05/2008

(Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare di cui all’ articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti)

1. I soggetti di cui all’articolo 21 sono puniti: a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell’articolo 21, comma 1, lettere a) e b); b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per ciascun soggetto per la violazione dell’articolo 21, comma 1, lettera c).

2. I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20, comma

3.

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In sintesi

  • L’art. 60 disciplina le sanzioni per i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti, i soci di società semplici agricole, gli artigiani e i piccoli commercianti che violano gli obblighi dell’art. 21 SIC.
  • La violazione degli obblighi di attrezzature conformi e DPI è punita con arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro.
  • La mancanza della tessera di riconoscimento in cantieri in appalto è sanzionata con sanzione amministrativa da 50 a 300 euro per ciascun soggetto.
  • I lavoratori autonomi sono inoltre sanzionati con sanzione amministrativa da 50 a 300 euro per la violazione dell’art. 20, comma 3 (mancata sorveglianza sanitaria).
Indice dei contenuti

Le sanzioni per i soggetti dell’art. 21: proporzionalità e specificità

L’art. 60 del D.Lgs. 81/2008 chiude il quadro sanzionatorio per i soggetti che operano in modo autonomo, componenti dell’impresa familiare, lavoratori autonomi, coltivatori diretti, soci di società semplici agricole, artigiani e piccoli commercianti, cui l’art. 21 SIC impone obblighi di sicurezza calibrati sulla loro specificità. Le sanzioni sono nel complesso meno severe rispetto a quelle previste per il datore di lavoro, in ragione della minore posizione di garanzia di questi soggetti (che, operando in proprio, non hanno dipendenti di cui rispondere): l’arresto fino a un mese o l’ammenda da 200 a 600 euro per le violazioni degli obblighi di attrezzature e DPI; la sanzione amministrativa da 50 a 300 euro per la mancanza della tessera di riconoscimento.

La tessera di riconoscimento: un obbligo spesso dimenticato

La sanzione per la mancanza della tessera di riconoscimento, prevista dall’art. 21, comma 1, lett. c) per i soggetti che operano in cantieri in appalto o subappalto, è di natura amministrativa (da 50 a 300 euro per ciascun soggetto) e applicabile anche in forma ridotta. Questa sanzione è frequentemente contestata negli accessi ispettivi ai cantieri edili, dove la compresenza di artigiani, lavoratori autonomi e imprese di subappalto rende essenziale l’identificabilità di ogni soggetto presente. La tessera deve contenere fotografia e generalità del soggetto ed è uno strumento elementare ma fondamentale per garantire la rintracciabilità in caso di infortuni o di verifiche ispettive.

La sorveglianza sanitaria volontaria e le sanzioni per i lavoratori autonomi

Il comma 2 dell’art. 60 prevede che i lavoratori autonomi siano puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’art. 20, comma 3. Questo rimanda alla sorveglianza sanitaria: per i lavoratori autonomi la sorveglianza è facoltativa (art. 21, comma 2), ma se il lavoratore autonomo opta per sottoporsi a sorveglianza sanitaria, ad esempio su richiesta della stazione appaltante, deve poi rispettare le prescrizioni del medico. In caso di rifiuto, può essere sanzionato. Questa disposizione riflette la coerenza del sistema: chi sceglie di avvalersi della sorveglianza sanitaria si sottopone anche alle relative obbligazioni.

Profili pratici: cantieri e attività in appalto

Per un consulente del lavoro che assiste artigiani e piccoli imprenditori che operano spesso in cantieri altrui, l’art. 60 è un utile promemoria degli obblighi minimi che questi soggetti devono rispettare. La tessera di riconoscimento è un adempimento semplice, ma spesso dimenticato, che può dare luogo a contestazioni nella prima fase di accesso al cantiere. Le attrezzature devono essere conformi al Titolo III anche per i lavoratori autonomi: un elettricista autonomo che usa utensili privi di marcatura CE viola sia l’art. 21 sia, in via riflessa, l’art. 23 del datore di lavoro che gli ha affidato i lavori.

Domande frequenti

Un idraulico artigiano che opera in un cantiere senza tessera di riconoscimento rischia una multa?

Sì. La mancanza della tessera di riconoscimento in un contesto di appalto o subappalto è sanzionata dall’art. 60 con sanzione amministrativa da 50 a 300 euro per ciascun soggetto. La contestazione avviene normalmente in sede di accesso ispettivo al cantiere.

Un coltivatore diretto che usa un trattore privo di dispositivi di sicurezza (es. roll-bar) rischia sanzioni?

Sì. La violazione dell’obbligo di usare attrezzature di lavoro conformi al Titolo III SIC (art. 21, comma 1, lett. a) è sanzionata dall’art. 60, comma 1, lett. a) con arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro. Il roll-bar anti-ribaltamento è un dispositivo di sicurezza obbligatorio per i trattori.

Se un lavoratore autonomo si fa male usando attrezzature non conformi, può comunque ottenere il risarcimento dall’INAIL?

L’INAIL copre gli infortuni sul lavoro dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale INAIL o all’Assicurazione per conto terzi, indipendentemente dalla conformità delle attrezzature usate. La violazione delle norme di sicurezza può però influire sulla misura del risarcimento e sull’eventuale diritto di regresso dell’INAIL nei confronti del responsabile.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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