Art. 262 c.c. Cognome del figlio nato fuori del matrimonio
In vigore
(1) (2) (3) Il figlio […] (4) assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio […] (4) assume il cognome del padre. Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre (5). (6) Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all’attribuzione del cognome da parte dell’ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi (7). Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l’assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento (8).
In sintesi
L'art. 262 c.c. disciplina l'assunzione del cognome da parte del figlio nato fuori del matrimonio in caso di riconoscimento, anche successivo, da parte di uno o entrambi i genitori.
Ratio
L'art. 262 c.c. regola il cognome del figlio nato fuori del matrimonio, bilanciando il diritto all'identità personale del figlio (art. 2 Cost., art. 8 CEDU) con gli effetti giuridici del riconoscimento. La norma, più volte modificata, riflette l'evoluzione giurisprudenziale — in particolare la sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016 — che ha riconosciuto la necessità di tutelare il cognome già acquisito come elemento dell'identità personale.Analisi
Il primo comma stabilisce il criterio di base: priorità temporale del riconoscimento, con preferenza per il cognome paterno in caso di riconoscimento simultaneo. Il secondo comma introduce la facoltà del figlio di integrare il proprio cognome quando la filiazione paterna è accertata successivamente, con tre opzioni (aggiunta, anteposizione, sostituzione). Il terzo comma tutela la continuità identitaria del soggetto che abbia già un cognome assegnato dall'ufficiale di stato civile: il mantenimento è possibile quando quel cognome sia divenuto «autonomo segno della sua identità personale», formula aperta che richiede una valutazione concreta caso per caso. Il quarto comma introduce il principio di ascolto del minore per le decisioni sul cognome, in linea con l'art. 336-bis c.c. e le norme internazionali (art. 12 Conv. New York 1989).Quando si applica
La norma si applica a ogni ipotesi di riconoscimento di figlio nato fuori del matrimonio: riconoscimento contestuale, riconoscimento successivo da parte del padre, accertamento giudiziale della paternità. Per i figli minori, si applica anche nell'ambito dei procedimenti camerali o contenziosi avanti al tribunale competente.Connessioni
Art. 250 c.c. (riconoscimento); art. 261 c.c. (effetti del riconoscimento); art. 336-bis c.c. (ascolto del minore); art. 2 Cost. (identità personale); art. 8 CEDU (vita privata e familiare); Corte Cost. n. 286/2016; d.lgs. 154/2013; L. 219/2012.Domande frequenti
Se il padre riconosce il figlio dopo la madre, il bambino perde automaticamente il cognome materno?
No. Il figlio può aggiungere, anteporre o sostituire il cognome paterno a quello materno. Se è minore, decide il giudice sentito il minore.
Cosa si intende per cognome divenuto 'autonomo segno dell'identità personale'?
È il cognome che il soggetto ha utilizzato in modo stabile e continuativo nel tempo, divenendo elemento riconoscibile della sua identità nella vita sociale, scolastica, professionale. La valutazione è rimessa al giudice caso per caso.
Il figlio maggiorenne può scegliere liberamente il proprio cognome in caso di riconoscimento tardivo?
Sì. Ai sensi dell'art. 262 c.c. e delle norme in materia di stato civile, il figlio maggiorenne ha ampi margini di scelta tra le opzioni previste dalla norma (aggiunta, anteposizione, sostituzione).
Qual è l'età minima per essere ascoltati dal giudice sulla questione del cognome?
Il minore che abbia compiuto dodici anni deve essere ascoltato. Anche il minore di età inferiore può essere ascoltato se il giudice lo ritenga capace di discernimento.
In caso di riconoscimento contestuale, il figlio porta sempre il cognome del padre?
Secondo il testo dell'art. 262 c.c., sì. Tuttavia la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 286/2016 e successive) ha progressivamente eroso questo automatismo, riconoscendo ai genitori la possibilità di attribuire entrambi i cognomi.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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