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Testo dell'articoloVigente
Art. 262 c.c. – Cognome del figlio nato fuori del matrimonio
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Cognome del figlio nato fuori del matrimonio.
Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.
Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.
Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all’attribuzione del cognome da parte dell’ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.
Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l’assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 262 c.c. disciplina l'assunzione del cognome da parte del figlio nato fuori del matrimonio in caso di riconoscimento, anche successivo, da parte di uno o entrambi i genitori.
Ratio
L'art. 262 c.c. regola il cognome del figlio nato fuori del matrimonio, bilanciando il diritto all'identità personale del figlio (art. 2 Cost., art. 8 CEDU) con gli effetti giuridici del riconoscimento. La norma, più volte modificata, riflette l'evoluzione giurisprudenziale, in particolare la sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016, che ha riconosciuto la necessità di tutelare il cognome già acquisito come elemento dell'identità personale.Analisi
Il primo comma stabilisce il criterio di base: priorità temporale del riconoscimento, con preferenza per il cognome paterno in caso di riconoscimento simultaneo. Il secondo comma introduce la facoltà del figlio di integrare il proprio cognome quando la filiazione paterna è accertata successivamente, con tre opzioni (aggiunta, anteposizione, sostituzione). Il terzo comma tutela la continuità identitaria del soggetto che abbia già un cognome assegnato dall'ufficiale di stato civile: il mantenimento è possibile quando quel cognome sia divenuto «autonomo segno della sua identità personale», formula aperta che richiede una valutazione concreta caso per caso. Il quarto comma introduce il principio di ascolto del minore per le decisioni sul cognome, in linea con l'art. 336-bis c.c. e le norme internazionali (art. 12 Conv. New York 1989).Quando si applica
La norma si applica a ogni ipotesi di riconoscimento di figlio nato fuori del matrimonio: riconoscimento contestuale, riconoscimento successivo da parte del padre, accertamento giudiziale della paternità. Per i figli minori, si applica anche nell'ambito dei procedimenti camerali o contenziosi avanti al tribunale competente.Connessioni
Art. 250 c.c. (riconoscimento); art. 261 c.c. (effetti del riconoscimento); art. 336-bis c.c. (ascolto del minore); art. 2 Cost. (identità personale); art. 8 CEDU (vita privata e familiare); Corte Cost. n. 286/2016; d.lgs. 154/2013; L. 219/2012.Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 131/2022
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, c.c. nella parte in cui prevedeva l'automatica attribuzione del solo cognome paterno al figlio riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori. Il figlio assume i cognomi dei due genitori nell'ordine da essi concordato, salvo accordo per attribuire il cognome di uno solo.
Corte Cost., sent. n. 286/2016
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 c.c. nella parte in cui non consentiva ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno. Pronuncia anticipatrice della successiva 131/2022.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Caio, figlio riconosciuto, compie quattordici anni e chiede al giudice la nomina di curatore speciale per contestare il riconoscimento poiché scopre prove di non filiazione biologica; il curatore agisce nell'interesse del minore.
Caso 2: Caso 2
Il pubblico ministero, nell'interesse del minore Sempronio, istanza il giudice affinché nomini curatore speciale per impugnare il riconoscimento falso del padre Tizio; la procedura protegge il minore nella fase adolescenziale.
Domande frequenti
Se il padre riconosce il figlio dopo la madre, il bambino perde automaticamente il cognome materno?
No. Il figlio può aggiungere, anteporre o sostituire il cognome paterno a quello materno. Se è minore, decide il giudice sentito il minore.
Cosa si intende per cognome divenuto 'autonomo segno dell'identità personale'?
È il cognome che il soggetto ha utilizzato in modo stabile e continuativo nel tempo, divenendo elemento riconoscibile della sua identità nella vita sociale, scolastica, professionale. La valutazione è rimessa al giudice caso per caso.
Il figlio maggiorenne può scegliere liberamente il proprio cognome in caso di riconoscimento tardivo?
Sì. Ai sensi dell'art. 262 c.c. e delle norme in materia di stato civile, il figlio maggiorenne ha ampi margini di scelta tra le opzioni previste dalla norma (aggiunta, anteposizione, sostituzione).
Qual è l'età minima per essere ascoltati dal giudice sulla questione del cognome?
Il minore che abbia compiuto dodici anni deve essere ascoltato. Anche il minore di età inferiore può essere ascoltato se il giudice lo ritenga capace di discernimento.
In caso di riconoscimento contestuale, il figlio porta sempre il cognome del padre?
Secondo il testo dell'art. 262 c.c., sì. Tuttavia la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 286/2016 e successive) ha progressivamente eroso questo automatismo, riconoscendo ai genitori la possibilità di attribuire entrambi i cognomi.
Fonti consultate: 2 fontei verificate