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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Cancellati dal 1° gennaio 2026 i debiti delle regioni verso lo Stato derivanti dalle anticipazioni di liquidità (L. 244/2007, D.L. 35/2013, D.L. 34/2020, L. 178/2020).
  • Accollato allo Stato il debito regioni verso CDP per le medesime finalità (art. 2 L. 191/2009).
  • Le regioni versano annualmente importi compensativi dal 2026 al 2051 (Allegato VII) e applicano limiti al risultato di amministrazione (Allegato VIII).
  • Riduzione di 100 mln euro del contributo regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica per il 2026 (comma 635).
  • Modifiche al D.Lgs. 118/2011 (armonizzazione contabile) e al TUEL D.Lgs. 267/2000 (artt. 151 e 161): proroga dei termini.
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Commi 627-647 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026 (con eccezione del comma 645, in vigore dal 21/04/2026 dopo modifica D.L. 19/2026).

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto MEF entro il 28 febbraio 2026 previa intesa Conferenza Stato-regioni per determinazione importi annuali, modalità di versamento e quota di riassegnazione al Fondo ammortamento titoli di Stato (comma 640). Tavolo tecnico MEF-Interno-ANCI per estensione ai comuni (comma 645, dal 21 aprile 2026). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Le assunzioni di cui al comma 625 possono essere disposte nei limiti dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio, presso ciascun ente, del personale già assunto a tempo indeterminato in applicazione dell’articolo 57, , convertito, con modificazioni, dalla comma 3, del decretolegge 14 agosto 2020, n. 104 legge 13 ottobre 2020, n. .126 . I lavori del tavolo tecnico di cui all’ , convertito, conarticolo 7-bis del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 modificazioni, dalla , sono prorogati fino al 31 dicembre 2026.legge 8 agosto 2024, n. 111 . All’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 legge 8 agosto , sono apportate le seguenti modificazioni:2024, n. 111 a) al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fino alla chiusura della contabilità speciale di cui al primo periodo e, in ogni caso, fino alla data di scadenza della carica del Commissario straordinario non possono essere intraprese azioni esecutive, ivi comprese quelle di cui agli articoli da 112 a 115 del codice del processo amministrativo, di cui all’ , e i pignoramenti notificati sonoallegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 inefficaci. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio. Il giudice, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti, provvede con ordinanza»; b) al comma 12: 1) il secondo periodo è soppresso; 2) al terzo periodo, le parole: «indicata nel decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre la data» sono soppresse e le parole: «detta Struttura di supporto» sono sostituite dalle seguenti: «la Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del »;1984 3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «La Struttura di supporto di cui al precedente periodo è soppressa a far data dal 31 gennaio 2026»; c) il comma 13 è sostituito dal seguente: «

13. Al fine di definire i procedimenti giudiziari e il contenzioso in genere relativi agli interventi di cui al primo periodo del comma 14 ed a questioni afferenti al periodo antecedente il 1° gennaio 2026, il Commissario straordinario di cui al comma 1 è nominato Commissario liquidatore della gestione commissariale di cui all’articolo 11, diciottesimo . Il Commissario liquidatore subentra nella titolarità della contabilità specialecomma, della legge n. 887 del 1984 intestata al presidente della regione Campania quale Commissario straordinario, ai sensi del predetto articolo 11, , nonché di tutti i rapporti processuali e dei contenziosi giàdiciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984 instauratisi alla data del 31 dicembre 2025 o relativi a questioni afferenti al periodo antecedente il 1° gennaio 2026 anche se instaurati dopo la suddetta data, con il compito di definirli, fino all’estinzione ed anche in via transattiva, nei limiti della capienza dei fondi allo scopo disponibili. Per l’esercizio delle proprie funzioni il Commissario liquidatore può avvalersi, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle Amministrazioni centrali dello Stato e dell’Unità Tecnica-Amministrativa istituita dall’articolo 15 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2011»; d) il comma 14 è sostituito dal seguente: «

14. A decorrere dal 1° gennaio 2026, è affidata al Commissario straordinario di cui al comma 1 la realizzazione ed il completamento degli interventi già attribuiti al presidente della regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi del predetto , e inseriti nelarticolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi del medesimo articolo 11, ivi compresi quelli di cui all’articolo 59 della legge della regione . A tale fine, il Commissario straordinario di cui al comma 1 subentra nella titolaritàCampania 30 gennaio 2008, n. 1 di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, aventi ad oggetto gli interventi di cui al primo periodo, con espressa esclusione dei rapporti processuali e dei contenziosi in genere. Per la realizzazione di detti interventi il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede con i poteri e le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nonché delle risorse europee e nazionali già stanziate o comunque utilizzabili allo scopo, che devono essere trasferite alla contabilità speciale di cui al comma 7 e accantonate in un apposito fondo, ivi comprese, nel limite di 80 milioni di euro complessivi, quelle di cui al comma 10, lettera b). Allo scopo di garantire la miglior coerenza delle opere con le esigenze attuali della pianificazione di emergenza dell’area dei Campi Flegrei, il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede alla rielaborazione e all’approvazione dei progetti non ancora realizzati, sia in termini di obiettivi funzionali, che di soluzione tecnica e impegno economico. Con ordinanza del Commissario straordinario è disciplinato il subentro dell’autorità competente in via ordinaria nella titolarità degli interventi per i quali, alla data del 1° gennaio 2026, sia stato approvato il certificato di collaudo, di regolare esecuzione o altro atto analogo». . All’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 , le parole: «quelli previsti dai decreti di cui al comma 13 del medesimo articolo 9-ter»legge 8 agosto 2024, n. 111 sono sostituite dalle seguenti: «quelli comunque trasferiti alla titolarità del Commissario straordinario,». . All’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 2, comma 4, del decretolegge 30 giugno 2025, n. 95 legge 8 , dopo le parole: «per l’anno 2025, nella misura di euro 20 milioni» sono inserite le seguenti: «,agosto 2025, n. 118 per l’anno 2026, di euro 40 milioni, per ciascuno degli anni 2027 e 2028, di euro 60 milioni e, a decorrere dall’anno 2029, di euro 40 milioni annui». . All’ , le parole: «e di 50 milioni diarticolo 1, comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di 100 milioni di euro per l’anno 2027 e di 50 milioni di euro per l’anno 2028». . All’ , dopo le parole: «2023 e 2024» sono inseritearticolo 1, comma 674, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le seguenti: «e di 2.350.000 euro per l’anno 2026». . All’ , sono apportate le seguenti modificazioni:articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 a) dopo le parole: «al fine di promuovere» sono inserite le seguenti: «le politiche della dimensione subacquea nonché»; b) le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026». . Il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all’articolo 1, comma 786, della legge , è ridotto di 100 milioni di euro per l’anno 2026.30 dicembre 2024, n. 207 . Gli importi del concorso alla finanza pubblica per l’anno 2026 di ciascuna regione a statuto ordinario, indicati nella , pubblicato nellatabella 1 allegata al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 ottobre 2025 Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2025, adottato ai sensi del secondo periodo del comma 786 dell’articolo , sono proporzionalmente ridotti in base alla riduzione di cui al comma 6351 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 del presente articolo. . Le regioni a statuto ordinario possono rinunciare al contributo di 259,5 milioni di euro per l’anno 2026, di cui alla , ai sensi dell’articolo 1, comma 134, della medesima leggetabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto per ciascuna regione. Entro il 15 gennaio 2026, le regioni a statuto ordinario comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l’opzione per la previsione contenuta al primo periodo del presente comma ed entro i successivi quindici giorni, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle rinunce trasmesse, è definita la situazione per singola regione della rinuncia al contributo per l’anno 2026, di cui all’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, , e sono rivisti, per ciascuna regione, i contributi alla finanza pubblica di cui all’n. 145 articolo 1, comma 527, della , e all’ . In presenzalegge 30 dicembre 2023, n. 213 articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 di obbligazioni sottostanti già assunte dalle regioni a statuto ordinario a valere sul contributo di cui all’articolo 1, , le regioni a statuto ordinario vi fanno fronte con risorse proprie,comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 fermo restando il rispetto dell’equilibrio di cui all’ .articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 Conseguentemente, ove tutte le regioni esercitino l’opzione prevista dal presente comma, il contributo alla finanza pubblica previsto all’ , è ridotto alarticolo 1, comma 527, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 massimo, in termini di saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno, per un importo di 85.635.000 euro per l’anno 2026 e il contributo previsto dall’articolo 1, comma 786, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, , è ridotto al massimo, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, per un importo di 85.635.000 euro pern. 207 l’anno 2027, di 89.430.000 euro per l’anno 2028 e di 9.100.000 euro per l’anno 2029. Gli eventuali effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per l’anno 2026, risultanti dalla rinuncia al contributo per l’anno 2026, di cui all’ , e dalla revisione del contributo alla finanza pubblicaarticolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 di cui all’ , definiti dal decreto del Ministeroarticolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 dell’economia e delle finanze di cui al secondo periodo del presente comma, sono attribuiti al fondo di cui all’articolo . Le eventuali minori spese in termini di fabbisogno e1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 indebitamento netto per ciascuno degli anni dal 2030 al 2035, risultanti dalla revisione del contributo alla finanza pubblica di cui all’ , come definita dal decreto delarticolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 Ministero dell’economia e delle finanze di cui al secondo periodo del presente comma, sono attribuite al fondo di conto capitale di cui all’ .articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 . Dal 1° gennaio 2026 è cancellato il debito delle regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità di cui all’ , di cui agli e articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 articoli 2 3, comma 1, e , convertito, con modificazioni, dalla lettere a) b), del decretolegge 8 aprile 2013, n. 35 legge 6 giugno 2013, n. , e successivi rifinanziamenti, di cui all’ , convertito, con64 articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 modificazioni, dalla , della legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all’articolo 1, comma 833 legge 30 dicembre 2020, .n. 178 . Dal 1° gennaio 2026, il debito contratto dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per estinguere, in tutto o in parte, le anticipazioni di liquidità di cui all’ , di cui all’articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , è posto a carico del bilancio dello Stato. Il Ministeroarticolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 dell’economia e delle finanze provvede al pagamento delle rate di ammortamento del predetto debito alle scadenze e per gli importi risultanti dai piani di ammortamento allegati ai relativi contratti di mutuo stipulati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. con le regioni. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 638 non operano in assenza della richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome di cui al comma 642 e per le regioni che entro il 28 febbraio 2026(1) non trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze la delibera di cui al medesimo comma

642. _____________ (1) Per la proroga del presente termine vedi il comma 12-quater, dell’art. 4 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. .200 . Dal 2026 al 2051, le regioni che hanno beneficiato della cancellazione dei debiti di cui al comma 638 e dell’accollo da parte dello Stato del loro debito di cui al comma 639 versano annualmente all’entrata del bilancio dello Stato gli importi complessivi indicati nell’allegato VII alla presente legge. Entro il 28 febbraio 2026, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati gli importi di cui al primo periodo ripartiti tra le regioni, in misura pari ai minori oneri, per le stesse, derivanti dall’applicazione dei commi 638 e 639, le modalità di versamento al bilancio dello Stato e, per ciascun ente, la quota da riassegnare annualmente al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. . Le regioni versano gli importi di cui al comma 640 all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2026 al 2051. Qualora il versamento di cui al primo periodo non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna regione, a esclusione dei conti riguardanti la sanità. . Su richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione: a) le regioni Calabria, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia e Umbria si impegnano, con delibera del Consiglio regionale, dal 2026 al 2051, e la Regione siciliana si impegna, con delibera dell’Assemblea regionale, dal 2026 al 2045, ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all’importo determinato con riferimento ai risultati del rendiconto 2024 o, in assenza, dell’ultimo rendiconto formalmente approvato dalla Giunta o dal Consiglio, non superiore: 1) al limite previsto dall’ , se al 31 dicembrearticolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 2024 la regione è in disavanzo di amministrazione di lettera E; 2) al risultato di amministrazione di lettera A, al netto del fondo anticipazione di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità, se al 31 dicembre 2024 il risultato di amministrazione di lettera E è positivo o pari a 0; b) la regione Abruzzo si impegna con delibera del Consiglio regionale: 1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a); 2) dal 2027 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 5.000.000; c) le regioni Campania, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana si impegnano con delibera del Consiglio regionale: 1) dal 2026 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato, per ciascun anno, degli importi indicati nell’allegato VIII; 2) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a); d) la regione Lazio si impegna con delibera del Consiglio regionale: 1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato dell’importo indicato nell’allegato VIII; 2) dal 2027 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 404.000.000 e degli importi indicati nell’allegato VIII; 3) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 404.000.000; e) dal 2026 al 2030, le regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto possono, in sede di autocoordinamento, cedere o acquisire quote del riparto previsto dall’allegato VIII, nel limite complessivo annuo di 160 milioni di euro. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il riparto di cui all’allegato VIII, da applicare per l’esercizio in corso; f) le regioni che non rispettano i limiti previsti dalle lettere da a) a e) sono tenute a versare all’entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dall’approvazione da parte della Giunta del rendiconto che accerta tale risultato, un importo corrispondente al maggiore utilizzo del risultato di amministrazione applicato in entrata al proprio bilancio. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna regione, esclusi i conti riguardanti la sanità. . A decorrere dal rendiconto relativo all’esercizio 2025, il fondo anticipazioni di liquidità non è accantonato nel risultato di amministrazione delle regioni. . Gli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento, derivanti dai commi da 638 a 643, sono pari a 41 milioni di euro nell’anno 2026, a 90,9 milioni di euro nell’anno 2027, a 138,2 milioni di euro nell’anno 2028, a 157,4 milioni di euro nell’anno 2029, a 160 milioni di euro nell’anno 2030, a 119 milioni di euro nell’anno 2031, a 69,1 milioni di euro nell’anno 2032, a 21,8 milioni di euro nell’anno 2033 e a 2,6 milioni di euro nell’anno 2034. . 19 Articolo 3

645. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e delle finanze composto da due rappresentanti del medesimo Ministero, un rappresentante del Ministero dell’interno e da due rappresentanti dell’Associazione nazionale dei comuni italiani. II tavolo ha il compito di verificare le modalità con cui i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, in disavanzo di amministrazione e con incidenza del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione dell’esercizio 2025 non inferiore al 30 per cento del disavanzo complessivo e non inferiore al 30 per cento della somma delle spese correnti e delle spese per rimborso prestiti, e i comuni che hanno applicato l’articolo a , convertito, con modificazioni, dalla 16, commi da 6-ter 6-sexies, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 legge , possono accedere alle misure previste dalle disposizioni di cui ai commi da 638 a 643,21 settembre 2022, n. 142 facendo comunque salvi gli spazi di maggior utilizzo derivanti dalle disposizioni di cui al comma

664. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. . Al , sono apportate le seguenti modificazioni:decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 a) all’articolo 18, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 30 settembre dell’anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre dell’anno successivo»; b) all’articolo 51, comma 4, dopo le parole: «per spese di investimento» sono aggiunte le seguenti: «e può effettuare le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, degli stanziamenti riguardanti il rimborso delle somme non dovute o incassate in eccesso, con copertura costituita dalle medesime entrate incassate in eccesso, provvedendo anche all’eventuale istituzione dei relativi programmi e tipologie»; c) dopo l’articolo 51 è inserito il seguente: «Art. 51-bis. – (Variazioni in via d’urgenza da parte della giunta regionale) –

1. Le regioni e le province autonome possono adottare in via d’urgenza le variazioni di bilancio attribuite al consiglio regionale con deliberazione della giunta regionale, opportunamente motivata, salvo ratifica a pena di decadenza da parte del consiglio regionale entro i sessanta giorni seguenti, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

2. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dalla giunta regionale, il consiglio regionale è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata»; d) all’articolo 68, comma 5, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre»; e) all’articolo 68, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. I bilanci consolidati delle regioni sono trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche entro sette giorni dalla loro approvazione»; f) all’allegato 4/4, recante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, al paragrafo 1, le parole: «entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento». . Al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al ,decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 151, comma 8, le parole: «Entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 ottobre»; b) all’articolo 161, comma 4, le parole: «dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato» sono sostituite dalle seguenti: «dei bilanci di previsione e dei rendiconti» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con riferimento al bilancio consolidato, la disciplina di cui al p

Quadro sistemico dell'intervento

Il blocco dei commi 627-647 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) realizza una riforma strutturale dei rapporti finanziari fra Stato e regioni a statuto ordinario, intervenendo con un duplice meccanismo: la cancellazione dei debiti pregressi delle regioni verso lo Stato derivanti dalle anticipazioni di liquidità concesse fra il 2007 e il 2020, e l'accollo allo Stato dei debiti delle regioni verso Cassa Depositi e Prestiti utilizzati per estinguere le medesime anticipazioni. Si tratta di una operazione di alleggerimento patrimoniale di lungo periodo, controbilanciata da versamenti annuali compensativi delle regioni dal 2026 al 2051 e da nuovi vincoli all'applicazione del risultato di amministrazione.

Cancellazione debiti regionali (commi 638-639)

Il comma 638 dispone la cancellazione, dal 1° gennaio 2026, dei debiti delle regioni nei confronti dello Stato riguardanti le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 conv. in L. 64/2013, all'articolo 116 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 conv. in L. 77/2020, e all'articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Le anticipazioni di liquidità erano state introdotte come strumento emergenziale per consentire alle regioni di pagare i debiti commerciali, in un contesto di stress finanziario aggravato dalla crisi economica e successivamente dalla pandemia. La cancellazione è quindi una scelta di politica fiscale di sistema, che riconosce l'impossibilità pratica di rimborso integrale.

Il comma 639 dispone che il debito contratto dalle regioni con Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. per estinguere, in tutto o in parte, le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 244/2007 e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è posto a carico del bilancio dello Stato. Il MEF paga le rate alle scadenze. Le disposizioni non operano in assenza della richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome di cui al comma 642, né per le regioni che entro il 28 febbraio 2026 non trasmettono al MEF la delibera di adesione. Il termine del 28 febbraio è stato prorogato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, art. 4, comma 12-quater (richiamato nella nota al comma 639).

Versamenti compensativi (commi 640-641)

Dal 2026 al 2051, le regioni che hanno beneficiato della cancellazione versano annualmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi indicati nell'Allegato VII, ripartiti in misura pari ai minori oneri derivanti dall'applicazione dei commi 638-639. Il versamento avviene entro il 30 giugno di ciascun anno. In caso di mancato versamento, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna regione, a esclusione dei conti riguardanti la sanità. La separazione dei conti sanità tutela il diritto alla salute ex articolo 32 della Costituzione e l'autonomia gestionale delle ASL.

Limiti al risultato di amministrazione (comma 642)

Il comma 642 introduce vincoli articolati sul risultato di amministrazione che le regioni a statuto ordinario (e la Regione siciliana) possono applicare al bilancio di previsione. La disciplina è differenziata per cluster:

Cluster A (Calabria, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria, Sicilia)

Limite riferito al rendiconto 2024 o all'ultimo formalmente approvato: non superiore al limite ex articolo 1, commi 897 e seguenti, della L. 145/2018 (se al 31/12/2024 in disavanzo di amministrazione di lettera E), oppure al risultato di amministrazione di lettera A al netto del fondo anticipazione di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità (se al 31/12/2024 il risultato di amministrazione di lettera E è positivo o pari a 0).

Cluster B (Abruzzo)

Nel 2026, limite come Cluster A. Dal 2027 al 2051, limite Cluster A incrementato di 5.000.000 euro.

Cluster C (Campania, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana)

Dal 2026 al 2030, limite Cluster A incrementato annualmente degli importi dell'Allegato VIII; dal 2031 al 2051, limite Cluster A senza maggiorazioni.

Cluster D (Lazio)

Nel 2026, limite Cluster A incrementato dell'importo Allegato VIII; dal 2027 al 2030, limite Cluster A incrementato di 404.000.000 euro e degli importi Allegato VIII; dal 2031 al 2051, Cluster A incrementato di 404.000.000 euro. Il regime speciale per il Lazio riflette la specificità storica della situazione finanziaria della regione.

Dal 2026 al 2030, le regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto possono, in autocoordinamento, cedere o acquisire quote del riparto Allegato VIII nel limite annuo di 160 milioni di euro, comunicate dalla Conferenza Stato-regioni al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il 30 giugno. Le regioni che non rispettano i limiti versano all'entrata del bilancio dello Stato un importo pari al maggiore utilizzo del risultato di amministrazione, con meccanismo di recupero su giacenze di tesoreria.

Eliminazione fondo anticipazioni liquidità (comma 643)

Dal rendiconto 2025, il fondo anticipazioni di liquidità non è più accantonato nel risultato di amministrazione delle regioni. La novità ha effetto contabile rilevante: il risultato di amministrazione delle regioni risulta automaticamente migliorato dell'importo prima accantonato, ma l'utilizzo è vincolato dai limiti del comma 642. La modifica si raccorda con l'articolo 39-ter del D.L. 162/2019 conv. in L. 8/2020, che aveva introdotto il fondo anticipazioni di liquidità nei bilanci regionali.

Tavolo tecnico per i comuni (comma 645)

Il comma 645, in vigore dal 21 aprile 2026 (modificato da D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, articolo 3), istituisce un tavolo tecnico presso il MEF composto da rappresentanti MEF, Ministero dell'interno e ANCI, con il compito di verificare le modalità con cui i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, in disavanzo di amministrazione e con incidenza del fondo anticipazioni di liquidità non inferiore al 30 per cento del disavanzo complessivo e non inferiore al 30 per cento della somma delle spese correnti e per rimborso prestiti, e i comuni che hanno applicato l'articolo 16, commi 6-ter a 6-sexies, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115 conv. in L. 142/2022, possano accedere alle misure dei commi 638-643. La norma estende, in prospettiva, ai comuni capoluogo strutturalmente in difficoltà (Napoli, Torino, Reggio Calabria, Palermo, ecc.) il beneficio della cancellazione dei debiti.

Modifiche al D.Lgs. 118/2011 (comma 646)

Il comma 646 apporta varie modifiche al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. In particolare: (a) all'articolo 18, comma 1, lettera c), il termine per la trasmissione di taluni atti contabili passa dal 30 settembre al 31 ottobre dell'anno successivo; (b) all'articolo 51, comma 4, è ampliata la flessibilità sulle variazioni di bilancio per rimborso di somme non dovute; (c) viene introdotto l'articolo 51-bis che disciplina le variazioni d'urgenza adottate dalla giunta regionale, salvo ratifica del consiglio entro 60 giorni; (d) all'articolo 68, comma 5, il termine passa dal 30 settembre al 31 ottobre, ed è introdotto il comma 5-bis sulla trasmissione dei bilanci consolidati alla BDAP entro 7 giorni dall'approvazione; (e) all'allegato 4/4, paragrafo 1, parallelo aggiornamento del termine al 31 ottobre.

Modifiche al TUEL D.Lgs. 267/2000 (comma 647)

Il comma 647 modifica il TUEL: all'articolo 151, comma 8, il termine 'Entro il 30 settembre' è sostituito da 'Entro il 31 ottobre'; all'articolo 161, comma 4, è ridefinita la disciplina della trasmissione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e (separatamente) del bilancio consolidato. Si tratta di un coordinamento sistematico fra il D.Lgs. 118/2011 e il TUEL D.Lgs. 267/2000, che facilita gli adempimenti contabili degli enti locali allineando i termini di trasmissione.

Profili costituzionali

L'intero blocco si colloca all'incrocio fra l'articolo 117, comma secondo, lettera e), Cost. (coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, competenza esclusiva statale), l'articolo 119 Cost. (autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle regioni e degli enti locali) e l'articolo 81 Cost. (equilibrio di bilancio). La giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto allo Stato ampi spazi di intervento sui rapporti finanziari con le autonomie territoriali, purché nel rispetto del principio di leale collaborazione (intese in sede di Conferenza Stato-regioni) e del principio di adeguatezza delle risorse rispetto alle funzioni attribuite. La cancellazione dei debiti, deliberata previa richiesta della Conferenza, rispetta tale schema.

Profili contabili per le regioni

Per le regioni che aderiscono, la cancellazione dei debiti verso lo Stato e l'accollo del debito CDP comportano una rilevazione contabile rilevante nel rendiconto 2025 e successivi. Il fondo anticipazioni di liquidità non è più accantonato (comma 643), liberando margini di applicazione del risultato di amministrazione, ma entro i limiti del comma 642. Il versamento annuale al bilancio dello Stato (commi 640-641) costituisce spesa corrente vincolata, da iscrivere al titolo I della spesa. I controlli della Corte dei conti operano sulla regolarità di queste operazioni, ai sensi degli articoli 100 e 103 della Costituzione.

Profili contabili per i comuni

Per i comuni, il comma 645 apre una prospettiva di accesso a misure analoghe ma rinviata al tavolo tecnico. I comuni interessati (oltre 10.000 abitanti, in disavanzo, con elevata incidenza del fondo anticipazioni di liquidità) devono nel frattempo rispettare la disciplina del riequilibrio finanziario ex articoli 243-bis e seguenti del TUEL (procedura di riequilibrio pluriennale) o ex articolo 16, commi 6-ter e seguenti, del D.L. 115/2022. Le modifiche del comma 647 al TUEL (termini per consolidato e rendiconti) impattano operativamente su tutti i comuni: gli uffici ragioneria devono aggiornare le proprie scadenze interne.

Profili fiscali per imprese e cittadini

La cancellazione dei debiti regionali e l'accollo del debito CDP non producono effetti fiscali diretti su imprese e cittadini, trattandosi di operazione interna ai rapporti finanziari pubblici. Tuttavia, il miglioramento della finanza regionale dovrebbe consentire ridurre i tempi di pagamento dei debiti commerciali verso fornitori, con effetti positivi sulle imprese fornitrici della pubblica amministrazione regionale. L'articolo 73 TUIR sulla soggettività IRES degli enti pubblici resta inalterato, così come l'articolo 4 del D.P.R. 633/1972 sulla soggettività IVA.

Implicazioni di accertamento

I controlli sui flussi finanziari fra Stato e regioni operano attraverso la Corte dei conti (giurisdizione contabile ex L. 20/1994) e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (controllo gestionale). Il meccanismo di recupero su giacenze di tesoreria, previsto dai commi 641 e 642, lettera f), è uno strumento efficace di compliance: la regione che non adempie subisce il recupero coattivo. La trasparenza è assicurata dalla pubblicazione degli atti e dalla comunicazione alla Conferenza Stato-regioni.

Conclusioni di sintesi

Il blocco 627-647 rappresenta uno dei più rilevanti interventi sui rapporti finanziari Stato-regioni degli ultimi anni. Operazione di sistema con effetti pluriennali fino al 2051, riequilibria storica delle anticipazioni di liquidità, ricostruisce un quadro più sostenibile per le regioni con maggiori difficoltà storiche, e prepara, attraverso il comma 645, una analoga prospettiva per i comuni capoluogo strutturalmente in disavanzo. Il professionista che assiste enti territoriali deve studiare attentamente l'Allegato VII (importi compensativi) e l'Allegato VIII (incrementi per le regioni del Cluster C e D), oltre alle modifiche al D.Lgs. 118/2011 e al TUEL D.Lgs. 267/2000 per gli adempimenti operativi.

Casi pratici applicati
Caso pratico 1: Regione del Cluster A (esempio Umbria)

L'Umbria, regione del Cluster A, ha al 31 dicembre 2024 un risultato di amministrazione di lettera E positivo. Per effetto del comma 643, dal rendiconto 2025 non accantona più il fondo anticipazioni di liquidità (poniamo 200 milioni di euro accantonati storicamente). Il risultato di amministrazione di lettera A migliora di 200 milioni. Però, per effetto del comma 642, lettera a), punto 2, l'Umbria può applicare al bilancio di previsione solo un risultato di amministrazione non superiore al risultato di lettera A al netto del fondo anticipazione di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità: il miglioramento contabile non si traduce in incremento di spesa libera. Inoltre, l'Umbria versa annualmente dal 2026 al 2051 l'importo a essa attribuito nell'Allegato VII (importi compensativi pari ai minori oneri da accollo CDP). Il professionista commercialista che assiste la regione deve programmare nei bilanci pluriennali questi versamenti come spesa corrente vincolata, e supportare l'ufficio ragioneria nell'iscrizione contabile della cancellazione dei debiti (rilevazione di sopravvenienze attive di parte capitale, secondo i principi contabili applicati dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011).

Caso pratico 2: Caio Comune capoluogo (esempio comune di 50.000 abitanti in disavanzo strutturale)

Caio Comune capoluogo è un capoluogo di provincia di circa 50.000 abitanti, in disavanzo di amministrazione di 35 milioni di euro al 31 dicembre 2025, con fondo anticipazioni di liquidità accantonato di 12 milioni (incidenza 34 per cento sul disavanzo). Le spese correnti più rimborso prestiti ammontano a 38 milioni. L'incidenza del fondo è 31 per cento (12/38), superiore al 30 per cento richiesto. Caio Comune rientra quindi nei requisiti del comma 645. Tuttavia, l'accesso effettivo alle misure dei commi 638-643 dipende dai lavori del tavolo tecnico MEF-Interno-ANCI che dovranno proporre le specifiche modalità di applicazione ai comuni. Nel frattempo, Caio Comune deve rispettare il piano di riequilibrio pluriennale ex articoli 243-bis e seguenti del TUEL (D.Lgs. 267/2000), aggiornarlo nelle scadenze previste dal comma 647 (che ha posticipato dal 30 settembre al 31 ottobre il termine ex articolo 151, comma 8, TUEL). Il commercialista esterno che assiste il comune deve coordinarsi con l'organo di revisione e supportare la redazione delle relazioni periodiche al Ministero dell'interno e alla Corte dei conti.

Domande frequenti

Quali debiti regionali sono cancellati?

Il comma 638 cancella, dal 1° gennaio 2026, i debiti delle regioni verso lo Stato derivanti dalle anticipazioni di liquidità di quattro filoni normativi: l'articolo 2, comma 46, della L. 244/2007 (anticipazioni storiche); gli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 35/2013 conv. in L. 64/2013 (anticipazioni per pagamento debiti commerciali); l'articolo 116 del D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020 (anticipazioni Covid); l'articolo 1, comma 833, della L. 178/2020 (rifinanziamenti). Il comma 639 estende il beneficio al debito contratto dalle regioni con Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. per estinguere, in tutto o in parte, le anticipazioni di liquidità, posto a carico del bilancio dello Stato. Tutti i pagamenti delle rate sono assunti dal MEF alle scadenze contrattuali.

L'adesione è automatica per tutte le regioni?

No, l'adesione è subordinata a una duplice condizione. Primo: occorre la richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome di cui al comma 642 (richiesta già intervenuta in sede di trattativa parlamentare). Secondo: ciascuna regione deve trasmettere al MEF, entro il 28 febbraio 2026 (termine prorogato dal D.L. 200/2025), la delibera di Consiglio regionale di adesione, contenente l'impegno ad applicare i limiti al risultato di amministrazione previsti dal comma 642 e a versare gli importi compensativi del comma 640. Le regioni che non trasmettono la delibera restano titolari dei debiti originari e non beneficiano della cancellazione. La scelta è rimessa alla valutazione politica e finanziaria di ciascun Consiglio regionale.

Cosa cambia per i bilanci regionali dal 2026?

Le regioni aderenti non accantonano più il fondo anticipazioni di liquidità nel risultato di amministrazione (comma 643, dal rendiconto 2025), con effetto contabile rilevante di miglioramento immediato del risultato. L'applicazione al bilancio di previsione è però vincolata ai limiti del comma 642, differenziati per cluster: Cluster A (Calabria, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria, Sicilia) limite base; Cluster B (Abruzzo) limite base con piccolo incremento dal 2027; Cluster C (Campania, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana) limite base con incrementi Allegato VIII fino al 2030; Cluster D (Lazio) limite base con incrementi rilevanti fino al 2030 e di 404 milioni di euro fino al 2051. Le regioni versano inoltre annualmente al bilancio dello Stato gli importi dell'Allegato VII (commi 640-641).

Cosa succede se una regione non rispetta i limiti?

Il comma 642, lettera f), prevede che le regioni che non rispettano i limiti devono versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto che accerta tale risultato, un importo corrispondente al maggiore utilizzo del risultato di amministrazione applicato in entrata al proprio bilancio. Se il versamento non è effettuato entro il termine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero coattivo a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati alla regione, esclusi i conti sanità (a tutela del diritto alla salute ex articolo 32 della Costituzione). Il meccanismo è analogo a quello previsto per il mancato versamento degli importi compensativi del comma 641.

I comuni capoluogo strutturalmente in difficoltà possono accedere?

Non direttamente. Il comma 645 (in vigore dal 21 aprile 2026, modificato dal D.L. 19/2026) istituisce un tavolo tecnico presso il MEF, con rappresentanti MEF, Ministero dell'interno e ANCI, per verificare le modalità di accesso alle misure dei commi 638-643 da parte di due categorie di comuni: (a) comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, in disavanzo di amministrazione e con incidenza del fondo anticipazioni di liquidità non inferiore al 30 per cento del disavanzo complessivo e non inferiore al 30 per cento della somma delle spese correnti e per rimborso prestiti; (b) comuni che hanno applicato l'articolo 16, commi 6-ter a 6-sexies, del D.L. 115/2022 conv. in L. 142/2022. L'estensione concreta avverrà solo a seguito dei lavori del tavolo, che dovrà proporre soluzioni tecniche.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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