- Si chiude il regime emergenziale per il sisma Emilia-Romagna del 20 e 29 maggio 2012 e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della L. 18 marzo 2025, n. 40 sulla ricostruzione di rilievo nazionale.
- Il Presidente della Regione, già Commissario delegato, deve trasmettere entro 30 giorni dalla scadenza dell'emergenza una relazione al Dipartimento Casa Italia con risorse, stato lavori e contenzioso pendente.
- La durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale è fissata in ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge.
- Viene nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione che subentra in tutti i rapporti giuridici, contabilità speciale e procedimenti pendenti del precedente Commissario delegato.
- Autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per funzionamento, assistenza alla popolazione e contributo di autonoma sistemazione.
Commi 563-566 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Sono attesi uno o più DPCM per la costituzione, organizzazione e disciplina del funzionamento della struttura di supporto al Commissario straordinario, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L. 18 marzo 2025, n. 40. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Al completamento degli interventi di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’ ,articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla , per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenzalegge 1° agosto 2012, n. 122 da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2025 dall’ , siarticolo 1, comma 649, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 applicano le disposizioni della , in quanto compatibili.legge 18 marzo 2025, n. 40 . Entro trenta giorni dalla scadenza dello stato di emergenza di cui al comma 563 del presente articolo, il presidente della regione Emilia-Romagna, già Commissario delegato per il periodo dell’emergenza ai sensi dell’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 1, comma 2, del decretolegge 6 giugno 2012, n. 74 legge 1° agosto , trasmette al capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione2012, n. 122 sullo stato della ricostruzione pubblica e privata, contenente: a) l’indicazione delle risorse economiche stanziate a qualunque scopo, di quelle erogate e delle somme disponibili al 31 dicembre 2025; b) la descrizione dello stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione al 31 dicembre 2025; c) l’elenco dei procedimenti giurisdizionali civili, penali, amministrativi pendenti alla data di cessazione dello stato d’emergenza, relativi al processo di ricostruzione di cui al comma
563. . La durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale nei territori della regione Emilia-Romagna conseguente agli eventi di cui al comma 563 è fissata in ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. . Ai sensi dell’ , è nominato il Commissario straordinarioarticolo 3, comma 1, della legge 18 marzo 2025, n. 40 alla ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 , convertito, con modificazioni, dalla , ivi compresa la titolarità dellagiugno 2012, n. 74 legge 1° agosto 2012, n. 122 contabilità speciale già intestata al medesimo Commissario delegato e, ai sensi dell’articolo 110 del codice di , in tutti i procedimenti giurisdizionali pendenti o definiti con sentenza non definitiva e in tutti i rapportiprocedura civile comunque connessi. Ai sensi dell’articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, , il Commissario straordinario si avvale in continuità del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Allan. 1611 costituzione, all’organizzazione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’ . Per le spese relative al funzionamento della struttura di cuiarticolo 3, comma 2, della citata legge n. 40 del 2025 al presente comma, all’assistenza tecnica, all’assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici è autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui fino a 2 milioni di euro annui per spese di personale della struttura medesima. Agli oneri di cui al quarto periodo, pari a 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse del fondo per le spese di funzionamento di cui all’ .articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025
Norme modificate da questi commi
- Art. 5 Costituzione (comma 566): Principio autonomistico e leale collaborazione Stato-Regioni-enti locali nella gestione della ricostruzione.
- Art. 114 Costituzione (comma 566): Ruolo costituzionale dei Comuni come enti autonomi nella ricostruzione post-sisma.
- Art. 117 Costituzione (comma 565): Riparto di competenza Stato-Regioni in materia di governo del territorio e protezione civile.
- Art. 118 Costituzione (comma 566): Esercizio sostitutivo dello Stato nei confronti degli enti territoriali tramite Commissario straordinario.
- Art. 10 DPR 380/01 Edilizia (comma 566): Permessi di costruire per gli interventi privati di ricostruzione restano di competenza comunale.
- Art. 4 TUIVA (comma 566): Trattamento IVA delle attività svolte dagli enti locali nell’esercizio di pubblici poteri durante la ricostruzione.
Il quadro: dalla protezione civile alla ricostruzione ordinaria
I commi 563-566 della Legge di Bilancio 2026 chiudono formalmente la stagione «emergenziale» del sisma che colpì l'Emilia-Romagna il 20 e 29 maggio 2012 e aprono quella della ricostruzione di rilievo nazionale, disciplinata dalla L. 18 marzo 2025, n. 40. Il passaggio non è meramente nominale: cambiano l'autorità di riferimento (dal Commissario delegato della Protezione civile al Commissario straordinario), il regime giuridico applicabile (non più le ordinanze di protezione civile ex art. 25 D.Lgs. 1/2018, ma i provvedimenti commissariali della L. 40/2025) e la cornice contabile (subentro nella contabilità speciale). Per i Comuni, le Unioni e la Regione Emilia-Romagna significa transitare da una logica di urgenza, basata su poteri derogatori, ad una di programmazione ordinaria a tempo determinato.
Comma 563: il «ponte» verso la L. 40/2025
Il comma 563 stabilisce che, una volta completati gli interventi di ricostruzione del sisma 2012 di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 (convertito dalla L. 1° agosto 2012, n. 122), per i quali lo stato di emergenza era stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 dall'art. 1, comma 649, della L. 30 dicembre 2024, n. 207, si applicano in quanto compatibili le disposizioni della L. 18 marzo 2025, n. 40. Quest'ultima ha introdotto la disciplina generale della ricostruzione «di rilievo nazionale», costruita come tertium genus tra la gestione di protezione civile e l'amministrazione ordinaria. Il giudizio di compatibilità è affidato in concreto al Commissario straordinario e ai decreti attuativi DPCM previsti dall'art. 3, comma 2, della stessa L. 40/2025: ne segue una fase transitoria in cui le ordinanze ex art. 2 della L. 40/2025 dovranno coordinarsi con il quadro residuo delle ordinanze commissariali 2012-2025.
Comma 564: la relazione finale al Dipartimento Casa Italia
Entro trenta giorni dalla scadenza dello stato di emergenza, il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di già Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012, deve trasmettere al capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione articolata in tre punti: a) risorse stanziate, erogate e disponibili al 31 dicembre 2025; b) stato fisico degli interventi pubblici e privati; c) elenco dei procedimenti civili, penali e amministrativi pendenti. Si tratta di un adempimento istruttorio essenziale: senza la rendicontazione analitica, il Commissario straordinario non potrebbe esercitare i propri poteri di subentro ai sensi dell'art. 110 c.p.c. né programmare il fabbisogno residuo. Per i Comuni del cratere e per la Regione è quindi necessario consolidare i propri rendiconti speciali in tempo utile, considerando che la trasmissione è condizione per l'attivazione delle risorse 2026-2027.
Comma 565: ventiquattro mesi di ricostruzione di rilievo nazionale
La durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale è fissata in ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge: dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027. La scelta di una finestra biennale è coerente con l'autorizzazione di spesa per gli stessi due anni di cui al comma 566 e segnala l'intento del legislatore di chiudere definitivamente la partita Emilia, con la possibilità di future proroghe legislative ma senza più il regime emergenziale. Il termine ha rilievo anche per gli atti commissariali, per l'esercizio dei poteri sostitutivi e per la sopravvivenza della contabilità speciale.
Comma 566: subentro del Commissario straordinario e contabilità speciale
Il comma 566 nomina il Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 18 marzo 2025, n. 40, prevedendo il subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del precedente Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012. La successione coinvolge: a) la contabilità speciale già intestata al Commissario delegato, che non viene chiusa ma trasferita; b) i procedimenti giurisdizionali pendenti o definiti con sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 110 c.p.c. (che disciplina la successione nel processo a titolo universale); c) il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, in continuità con il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. La struttura di supporto è istituita con uno o più DPCM ex art. 3, comma 2, L. 40/2025, mentre per il funzionamento, l'assistenza alla popolazione, il contributo di autonoma sistemazione (CAS) e gli interventi sostitutivi è autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro annui per il 2026 e il 2027, di cui fino a 2 milioni per spese di personale. La copertura grava sul fondo per le spese di funzionamento di cui all'art. 6, comma 1, della L. 40/2025.
Profili di coordinamento e impatti sugli enti locali
Sul piano sistemico, i quattro commi confermano un modello costituzionale di leale collaborazione tra Stato, Regione ed enti locali ai sensi degli artt. 5, 114 e 118 Cost.: lo Stato esercita la funzione sostitutiva, la Regione perde la veste di Commissario delegato ma conserva il ruolo di programmazione territoriale ex art. 117, comma 3, Cost. (governo del territorio), i Comuni del cratere restano titolari dei procedimenti edilizi ai sensi del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). Sul piano finanziario, la contabilità speciale subentrata al Commissario straordinario non transita per i bilanci ordinari degli enti locali, ma genera trasferimenti finalizzati che devono essere correttamente iscritti come entrate vincolate ai sensi dell'art. 180 e dell'art. 187 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). Va inoltre coordinata la disciplina con le previsioni dell'art. 8 della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) per la riconduzione delle spese al bilancio dello Stato.
Profili processuali e contenzioso pendente
Il richiamo espresso all'art. 110 c.p.c. rende automatica la successione del Commissario straordinario nei giudizi già instaurati. Per gli enti locali significa che le citazioni e i ricorsi in materia di contributi di ricostruzione, di affidamenti pubblici aggiudicati durante l'emergenza e di provvedimenti commissariali devono essere reindirizzati al nuovo Commissario, salva la difesa dell'Avvocatura dello Stato. Per i contratti pubblici, restano applicabili le clausole sopravvenute con la disciplina del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) per le procedure indette dopo il 1° aprile 2024, mentre le procedure pregresse seguono il previgente D.Lgs. 50/2016 nei limiti del proprio regime transitorio.
Cosa devono fare i Comuni del cratere
Operativamente, i Comuni emiliano-romagnoli del cratere 2012 devono: (i) trasmettere alla Regione i dati ai fini della relazione ex comma 564; (ii) aggiornare gli atti di affidamento e i convenzionamenti indicando il nuovo Commissario come parte; (iii) iscrivere correttamente in bilancio le risorse trasferite ai sensi del TUEL; (iv) verificare l'eventuale impatto IVA delle operazioni di ricostruzione, considerato che gli enti locali agiscono sia come soggetti pubblici (art. 4, comma 5, D.P.R. 633/1972) sia come soggetti passivi nelle attività commerciali. La continuità del CAS e degli interventi sostitutivi assicura tutela ai nuclei familiari ancora fuori abitazione e impone agli uffici servizi sociali di mantenere aggiornata l'anagrafica dei beneficiari.
Il ruolo del Dipartimento Casa Italia
Il Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, destinatario della relazione ex comma 564, è la struttura individuata dal legislatore come centro di coordinamento delle politiche di ricostruzione di rilievo nazionale. Istituito per gestire in modo unitario le attività di prevenzione e ricostruzione post-calamità, ha consolidato la propria competenza con la L. 18 marzo 2025, n. 40. La relazione ricevuta dal Dipartimento alimenta il programma operativo del Commissario straordinario e costituisce la base documentale per la rendicontazione al Parlamento e per il controllo della Corte dei conti. Le risorse autorizzate dal comma 566 (9,6 milioni annui per il 2026 e il 2027) sono soggette alle ordinarie regole di rendicontazione delle contabilità speciali, con verifica annuale degli impegni assunti e degli effettivi pagamenti.
Confronto con la disciplina del sisma Centro Italia 2016
Il passaggio del sisma Emilia 2012 al regime della L. 40/2025 segna un'evoluzione significativa rispetto al modello del sisma Centro Italia 2016, che permane sotto la disciplina speciale del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189. Nel modello Centro Italia, la gestione straordinaria viene prorogata di anno in anno con risorse rilevanti (59 milioni nel 2026 per il personale ex comma 570 LB 2026) e con una struttura amministrativa articolata in Uffici speciali regionali e contabilità speciale del Commissario. Nel nuovo modello Emilia, invece, lo stato di emergenza si chiude formalmente e si entra in una ricostruzione di rilievo nazionale a tempo determinato (24 mesi), con la prospettiva di una chiusura definitiva entro il 31 dicembre 2027. Il legislatore sembra sperimentare con il sisma Emilia un percorso di uscita dall'emergenza che potrebbe diventare modello anche per le altre ricostruzioni in corso, una volta esauriti i fabbisogni residui.
Il subentro nei contratti pubblici pendenti
Sul versante dei contratti pubblici, il subentro del Commissario straordinario nei rapporti del precedente Commissario delegato comporta che le procedure di affidamento già aggiudicate o in corso di esecuzione proseguano automaticamente con la nuova autorità come stazione appaltante. Le clausole contrattuali, le penali e gli obblighi delle parti restano fermi. Per le procedure indette dopo il 1° aprile 2024, la disciplina di riferimento è il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici); per quelle indette prima, restano applicabili le disposizioni transitorie del nuovo codice. I Comuni del cratere che hanno affidato lavori finanziati con risorse commissariali devono aggiornare la propria anagrafica fornitori e verificare la corretta esecuzione delle prestazioni residue. Le obbligazioni accessorie (garanzie, polizze fideiussorie, certificazioni di regolare esecuzione) seguono il rapporto principale.
Profili lavoristici e personale dedicato
I 2 milioni annui destinati alle spese di personale della struttura di supporto al Commissario straordinario consentono la formazione di un team dedicato per la durata biennale della ricostruzione di rilievo nazionale. La modalità di reclutamento, definita dai DPCM attuativi ex art. 3, comma 2, L. 40/2025, comprende tipicamente comandi o distacchi da amministrazioni pubbliche e contratti a tempo determinato di personale tecnico-amministrativo. Per i comandi, la disciplina di riferimento è quella dell'art. 30, comma 2-quater, e dell'art. 56 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Per i contratti a tempo determinato, valgono le previsioni del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 nei limiti dell'applicabilità al pubblico impiego e le specifiche deroghe della L. 40/2025. I Comuni che distaccano personale possono ottenere ristoro degli oneri attraverso la contabilità speciale del Commissario.
Casi pratici applicati
Caso pratico 1: il Comune di Mirandola e la riassunzione del contenzioso
Il Comune di Mirandola (Modena), Comune medio del cratere 2012, ha in corso un giudizio amministrativo davanti al TAR Emilia-Romagna avverso un'ordinanza commissariale di rimodulazione dei contributi per la ricostruzione di un edificio scolastico. La causa, instaurata nel 2023, vede come controparte il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato. Il 1° gennaio 2026, con la chiusura dello stato di emergenza e la nomina del Commissario straordinario ex comma 566, opera automaticamente la successione nel processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c.: il legale del Comune verifica la legittimazione passiva, comunica al TAR il nuovo soggetto e mantiene la difesa attraverso l'Avvocatura dello Stato per la controparte. Il Comune iscrive contestualmente in bilancio le risorse ricevute per la scuola come entrate vincolate ex artt. 180 e 187 TUEL.
Caso pratico 2: la Regione e la relazione ex comma 564
La Regione Emilia-Romagna, in qualità di soggetto cui spetta predisporre la relazione finale ex comma 564, attiva entro il 31 gennaio 2026 (trenta giorni dalla scadenza dell'emergenza) un gruppo di lavoro interdirezionale. Il direttore generale Casa Italia regionale raccoglie da ciascuno dei 59 Comuni del cratere: a) il rendiconto delle risorse erogate e disponibili al 31 dicembre 2025; b) lo stato fisico degli interventi pubblici e privati; c) l'elenco dei contenziosi pendenti. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012, firma la relazione e la trasmette al capo del Dipartimento Casa Italia. Sulla base di tale documento, il Commissario straordinario predispone il programma biennale 2026-2027 nel limite di 9,6 milioni annui ex art. 6, comma 1, L. 40/2025.
Domande frequenti
Quando cessa lo stato di emergenza per il sisma Emilia-Romagna 2012?
Lo stato di emergenza, da ultimo prorogato dall'art. 1, comma 649, della L. 30 dicembre 2024, n. 207, scade il 31 dicembre 2025. Dal 1° gennaio 2026 i territori dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 entrano nel regime della ricostruzione di rilievo nazionale disciplinato dalla L. 18 marzo 2025, n. 40, in quanto compatibile. Si chiude quindi la fase emergenziale di protezione civile e si apre una fase a tempo determinato di ventiquattro mesi (fino al 31 dicembre 2027) sotto la guida di un Commissario straordinario, con il subentro nei rapporti giuridici e nella contabilità speciale già intestata al Commissario delegato.
Chi deve predisporre la relazione finale sullo stato della ricostruzione?
La relazione finale è predisposta e trasmessa dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, già Commissario delegato per il periodo dell'emergenza ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74. Il destinatario è il capo del Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il termine è di trenta giorni dalla scadenza dello stato di emergenza. La relazione deve contenere: risorse stanziate, erogate e disponibili al 31 dicembre 2025; descrizione degli interventi realizzati e in corso; elenco dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi pendenti relativi alla ricostruzione. Si tratta di un adempimento istruttorio per il subentro del Commissario straordinario.
Cosa succede ai contenziosi già in corso del precedente Commissario delegato?
Il comma 566 prevede il subentro del Commissario straordinario in tutti i procedimenti giurisdizionali pendenti o definiti con sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 110 del codice di procedura civile, che disciplina la successione nel processo. Significa che cause civili, penali e amministrative collegate alla ricostruzione proseguono senza necessità di nuove notifiche di parte: il Commissario straordinario diventa automaticamente parte processuale al posto del precedente Commissario delegato. Il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato è assicurato in continuità ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. I Comuni controinteressati o terzi devono comunque verificare l'aggiornamento della legittimazione passiva nei propri atti.
Quante risorse sono autorizzate e come vengono utilizzate?
Il comma 566 autorizza la spesa di 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, complessivamente 19,2 milioni. Le risorse coprono il funzionamento della struttura commissariale (fino a 2 milioni annui per spese di personale), l'assistenza tecnica, l'assistenza alla popolazione, il contributo di autonoma sistemazione (CAS) e gli interventi sostitutivi per gli eventi sismici. La copertura grava sul fondo per le spese di funzionamento previsto dall'art. 6, comma 1, della L. 18 marzo 2025, n. 40. Le risorse non transitano per il bilancio dei Comuni ma sono gestite dalla contabilità speciale del Commissario straordinario subentrato in continuità nella titolarità già del Commissario delegato.
Quali implicazioni contabili per i Comuni del cratere?
Le risorse trasferite ai Comuni del cratere a valere sulla contabilità speciale del Commissario straordinario costituiscono entrate vincolate. Devono quindi essere iscritte in bilancio nel rispetto degli artt. 180 e 187 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e applicare il principio della destinazione vincolata di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. I Comuni devono inoltre aggiornare i propri atti di affidamento e contratti pubblici indicando il nuovo Commissario straordinario come parte e verificare l'impatto IVA delle operazioni di ricostruzione, distinguendo le attività svolte nell'esercizio di pubblici poteri ex art. 4, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dalle attività commerciali soggette ad imposta.