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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Modifica all'art. 9-sexies, c. 1, del D.L. 123/2019 (conv. L. 156/2019), che disciplina un contributo a favore di enti locali coinvolti in interventi specifici di ricostruzione e sviluppo.
  • Sostituite le parole «nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2026» con «nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».
  • Incremento dello stanziamento da 1 a 1,5 milioni di euro annui.
  • Estensione temporale dal solo 2026 al biennio 2026-2027.
  • Misura di sostegno alla finanza locale, da inquadrare nell'ambito della legislazione speciale post-sisma e di sviluppo territoriale.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 560 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori

In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026

Testo coordinato

. All’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 , le parole: «nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, per l’anno 2026» sonolegge 12 dicembre 2019, n. 156 sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».

Inquadramento

Il comma 560 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) introduce una modifica testuale all'art. 9-sexies, c. 1, del D.L. 24 ottobre 2019, n. 123 (conv. L. 12 dicembre 2019, n. 156). La norma originaria aveva istituito un contributo a favore di enti locali coinvolti in interventi specifici della filiera di ricostruzione post-sisma. La modifica del 2026 incide su due aspetti del limite di spesa: ne aumenta l'ammontare annuo da 1 a 1,5 milioni di euro e ne prolunga la durata, includendo anche l'anno 2027.

La tecnica di novella

Il legislatore opera attraverso la classica tecnica della sostituzione testuale: le parole «nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2026» sono sostituite da «nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027». Si tratta di un intervento puntuale che lascia inalterati gli altri elementi della disposizione (beneficiari, finalità, modalità di erogazione, criteri di ripartizione). Per ricostruire l'ambito applicativo concreto del contributo è quindi necessario risalire al testo originario del D.L. 123/2019 e ai relativi atti attuativi.

Significato della modifica

L'incremento dello stanziamento (+50%) e l'estensione al 2027 rispondono evidentemente all'esigenza di consolidare il sostegno agli enti locali interessati. Si tratta di una scelta di continuità che riconosce la persistenza delle finalità che hanno originato il contributo. La copertura segue le regole ordinarie della legge di bilancio: 1,5 milioni nel 2026 e 1,5 milioni nel 2027, a valere sul bilancio dello Stato.

Profili di finanza locale

Per gli enti locali beneficiari (Comuni, eventualmente Province e Città metropolitane ai sensi del TUEL D.Lgs. 267/2000), il contributo si configura come trasferimento dal bilancio dello Stato, classificato al titolo II delle entrate del bilancio armonizzato (D.Lgs. 118/2011). L'accertamento avviene secondo il principio di competenza finanziaria potenziata, al sorgere dell'obbligazione giuridica, e la cassa segue le erogazioni effettive. Lo stanziamento contribuisce agli equilibri di bilancio degli enti, in particolare di parte corrente (art. 162 TUEL) o di parte capitale a seconda della natura della spesa prevista dal D.L. 123/2019.

Rapporto con il federalismo fiscale

La misura si inquadra nell'ambito delle risorse aggiuntive e degli interventi speciali previsti dall'art. 119, c. 5, Cost., a favore di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni per finalità di promozione dello sviluppo economico, coesione e solidarietà sociale. La L. 42/2009 sul federalismo fiscale conferma la legittimità di interventi di carattere straordinario e mirato, oltre alla perequazione ordinaria. Il contributo è vincolato alla finalità originaria del D.L. 123/2019, non transita per la perequazione e non altera la struttura del Fondo di solidarietà comunale.

Profili tributari

Il contributo non costituisce materia imponibile in capo agli enti locali beneficiari: l'art. 74 TUIR D.P.R. 917/1986 esclude dall'IRES gli enti pubblici per le attività istituzionali. Sul piano IRAP, i Comuni applicano il metodo retributivo dell'art. 10-bis D.Lgs. 446/1997. Sul piano IVA (D.P.R. 633/1972), i contributi non rappresentano corrispettivi imponibili in assenza di sinallagma diretto. Le erogazioni effettuate dal Comune a favore di terzi (imprese, professionisti) seguiranno il regime fiscale ordinario, con applicazione di IRES, IRAP e IVA secondo le rispettive discipline e del regime split payment ex art. 17-ter D.P.R. 633/1972 sulle fatture verso PA.

Implicazioni operative

Per gli enti locali beneficiari, l'incremento e la proroga consentono una più ampia pianificazione: la disponibilità di 1,5 milioni di euro per il 2027 oltre che per il 2026 favorisce la programmazione pluriennale dei lavori e dei servizi finanziati, in coerenza con il bilancio di previsione triennale del D.Lgs. 118/2011. La continuità della copertura riduce il rischio di interruzione degli interventi e migliora la qualità della spesa. La gestione richiede attenzione agli obblighi di rendicontazione e di pubblicità (D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza) e al monitoraggio dell'effettivo utilizzo dei fondi per le finalità vincolate.

Programmazione pluriennale e Fondo pluriennale vincolato

La copertura biennale consente agli enti locali beneficiari di utilizzare lo strumento del Fondo pluriennale vincolato (FPV) previsto dall'allegato 4/2 D.Lgs. 118/2011. Le risorse accertate ma non esigibili nell'esercizio di competenza possono essere riprogrammate sul successivo, garantendo la copertura di interventi che sviluppano i loro effetti finanziari su più annualità. La regola della competenza finanziaria potenziata consente così di gestire in modo flessibile le risorse, evitando spese accelerate di fine esercizio e perdita di efficacia degli interventi. La nota integrativa al bilancio di previsione dovrà dare evidenza dell'utilizzo del FPV in coerenza con il cronoprogramma effettivo.

Sorveglianza e controlli

L'utilizzo dei contributi maggiorati è soggetto a controlli a vari livelli. La Ragioneria territoriale dello Stato verifica la regolarità degli atti di accertamento e impegno; la sezione regionale di controllo della Corte dei conti (L. 266/2005) esamina la gestione finanziaria degli enti locali; l'ANAC vigila sulla regolarità delle procedure di affidamento. La rendicontazione annuale prevista dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.M. attuativo garantisce trasparenza sull'utilizzo delle risorse. Eventuali irregolarità possono comportare il recupero delle somme, sanzioni e responsabilità amministrativa-contabile in capo agli amministratori e ai funzionari (D.Lgs. 174/2016, Codice giustizia contabile).

Domande frequenti

Cosa cambia in concreto rispetto al testo originario del D.L. 123/2019?

Cambiano due elementi del limite di spesa fissato dall'art. 9-sexies, c. 1. Primo: l'importo annuo passa da 1 a 1,5 milioni di euro (+50%). Secondo: la durata del finanziamento è estesa dal solo 2026 al biennio 2026-2027. Gli altri elementi della disposizione (beneficiari, finalità del contributo, modalità di erogazione, criteri di ripartizione) restano invariati. Per conoscere il perimetro applicativo concreto occorre quindi consultare il testo del D.L. 123/2019 e gli atti attuativi adottati negli anni successivi. La tecnica della novella testuale tipica della legislazione finanziaria garantisce continuità e riduce l'onere amministrativo di adeguamento.

Come vanno contabilizzate le maggiori risorse negli enti locali beneficiari?

Il contributo, sia per la quota incrementale del 2026 sia per la nuova annualità 2027, si iscrive al titolo II delle entrate del bilancio armonizzato (trasferimenti correnti o in conto capitale a seconda della natura della spesa prevista dal D.L. 123/2019), ai sensi del D.Lgs. 118/2011. L'accertamento segue il principio di competenza finanziaria potenziata, dunque al sorgere dell'obbligazione giuridica, mentre la cassa segue le erogazioni statali effettive. La spesa va impegnata nei pertinenti capitoli di bilancio e gestita nel rispetto del vincolo di destinazione. Eventuali risorse non utilizzate nell'esercizio confluiscono nel fondo pluriennale vincolato per essere riutilizzate in coerenza con il cronoprogramma.

Il contributo è cumulabile con altri trasferimenti statali?

La cumulabilità del contributo dell'art. 9-sexies D.L. 123/2019 con altri trasferimenti statali dipende dalla disciplina specifica della norma originaria e da eventuali clausole di esclusione contenute negli atti attuativi. In linea di principio, in assenza di divieti espressi, i contributi statali sono cumulabili tra loro purché le finalità siano compatibili e non si generino duplicazioni di spesa. Gli enti locali devono verificare puntualmente le condizioni di accesso, anche al fine di evitare contestazioni in sede di controllo (Corte dei conti, Ragioneria territoriale dello Stato). La trasparenza delle erogazioni e dei rendiconti, prevista dal D.Lgs. 33/2013, è essenziale per documentare la regolarità della gestione.

Il maggior stanziamento è soggetto a invarianza finanziaria?

No. Diversamente da clausole come quella del comma 494 LB 2026 (invarianza per il prezzario nazionale e l'Osservatorio), il comma 560 dispone un'autonoma copertura finanziaria a carico del bilancio dello Stato. L'incremento di 0,5 milioni nel 2026 e i 1,5 milioni nel 2027 sono nuovi oneri per la finanza pubblica, coperti secondo l'art. 81 Cost. con le tradizionali tecniche della legge di bilancio (riallocazione di risorse, riduzione di altri stanziamenti, nuove entrate). La copertura puntuale è richiamata negli atti istruttori della legge (relazione tecnica, allegati). L'onere è quindi coperto e non comporta squilibri di finanza pubblica.

L'estensione al 2027 consente una programmazione pluriennale?

Sì, e questo è uno dei principali vantaggi della modifica. L'originaria autorizzazione di spesa era limitata al solo 2026: gli enti locali potevano programmare solo interventi puntuali, con il rischio di non completarli in tempo utile. L'estensione al 2027 consente di redigere progetti di durata biennale, di pianificare gare e affidamenti su orizzonte temporale più ampio e di inserire le risorse nel bilancio di previsione triennale (D.Lgs. 118/2011). Si favorisce così la qualità della spesa pubblica e si riduce il fenomeno della spesa accelerata di fine esercizio, spesso meno efficiente. La continuità del flusso finanziario aumenta inoltre la capacità degli enti di programmare il proprio fabbisogno di personale e di servizi.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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