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Testo dell'articoloVigente
Art. 143 c.c. Diritti e doveri reciproci dei coniugi
In vigore
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Domande rapide
Quali sono i doveri reciproci dei coniugi ex art. 143?
Cosa si intende per dovere di fedelta?
Come si traduce l'assistenza materiale tra coniugi?
Cosa accade in caso di violazione degli obblighi coniugali?
Il dovere di coabitazione e ancora attuale?
In sintesi
- Principio di uguaglianza giuridica dei coniugi: con il matrimonio marito e moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
- Doveri reciproci derivanti dal matrimonio: fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia, coabitazione.
- Obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia, proporzionato alle sostanze e alla capacità di lavoro (professionale o casalingo) di ciascun coniuge.
- La norma è stata profondamente riformata dalla legge 19 maggio 1975 n. 151, che ha sostituito il previgente regime di disuguaglianza e di potestà maritale.
- I doveri coniugali hanno rilevanza sia nelle cause di separazione e divorzio (addebito) sia in sede penale (es. violazione degli obblighi di assistenza familiare).
- Il lavoro casalingo è espressamente equiparato al lavoro professionale ai fini della contribuzione familiare.
Indice dei contenuti
Stabilisce l'uguaglianza dei coniugi e i doveri reciproci di fedeltà, assistenza, collaborazione, coabitazione e contribuzione ai bisogni familiari.
Ratio
L'art. 143 c.c., nella sua versione vigente introdotta dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, esprime il principio costituzionale di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi sancito dall'art. 29, comma 2, Cost. Il testo originario del 1942 attribuiva al marito la direzione della famiglia e la potestà sulla moglie; la legge n. 151/1975 ha rovesciato tale impostazione, affermando la piena parità e la reciprocità di tutti i diritti e doveri coniugali. La norma costituisce il cardine del diritto matrimoniale italiano e il fondamento sistematico dell'intera disciplina dei rapporti personali tra coniugi.Analisi
Il primo comma enuncia il principio di uguaglianza in termini assoluti: non esistono diritti o doveri esclusivi di uno dei coniugi. Il secondo comma tipizza i doveri coniugali fondamentali. La fedeltà ha rilevanza giuridica come obbligo positivo e come causa di addebito della separazione (art. 151 c.c.); l'assistenza morale e materiale comprende il sostegno psicologico, la cura della persona e il mantenimento; la collaborazione nell'interesse della famiglia impone una gestione condivisa della vita familiare; la coabitazione è obbligo derogabile per giustificato motivo. Il terzo comma introduce il principio di contribuzione proporzionale, che valorizza in modo esplicito il lavoro casalingo come forma equivalente di apporto alla famiglia.Quando si applica
La norma si applica per tutta la durata del matrimonio. Rileva: (i) in sede di separazione, per la valutazione dell'addebito in caso di violazione dei doveri coniugali; (ii) in materia penale, per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.); (iii) nei giudizi di divorzio, per la determinazione dell'assegno; (iv) nella gestione quotidiana della vita familiare, come fonte degli obblighi reciproci tra coniugi.Connessioni
Art. 29 Cost. (uguaglianza morale e giuridica dei coniugi); art. 144 c.c. (indirizzo della vita familiare); art. 151 c.c. (separazione per colpa e addebito); art. 156 c.c. (effetti della separazione); art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare); l. 19 maggio 1975 n. 151 (riforma del diritto di famiglia); art. 143-bis c.c. (cognome della moglie).Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 138/2010
Tra le norme impugnate dalla questione di costituzionalità sul matrimonio fra persone dello stesso sesso vi è anche l'art. 143 c.c., letto come matrice dei diritti e doveri reciproci dei coniugi nel modello matrimoniale eterosessuale. La Corte ha ritenuto infondata la censura rispetto agli artt. 3 e 29 Cost., affermando che la disciplina codicistica presuppone storicamente e sistematicamente un'unione fra uomo e donna, ferma restando la rilevanza costituzionale delle unioni omoaffettive.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio e Caio, coniugi, hanno reciproco obbligo di fedeltà, assistenza morale e materiale, e collaborazione nell'interesse della famiglia. Violando questi doveri, uno potrebbe essere responsabile in separazione.
Caso 2: Sempronio e Filano si sposano
Ciascuno di loro, secondo proprie sostanze e capacità lavorativa, contribuisce ai bisogni della famiglia (affitto, cibo, istruzione figli). La contribuzione è proporzionale, non necessariamente al 50%.
Caso 3: Caso 3
Mevio coniuge cessa completamente di assistere moralmente e materialmente l'altro: viola il dovere di assistenza. La mancanza di coabitazione può costituire giusta causa di separazione sulla base di questo articolo.
Domande frequenti
Quali sono i doveri coniugali previsti dall'art. 143 c.c.?
Fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione, oltre all'obbligo di contribuzione ai bisogni familiari in proporzione alle proprie sostanze e capacità lavorativa.
Il lavoro casalingo è considerato un contributo ai bisogni della famiglia?
Sì. L'art. 143, comma 3, c.c. equipara esplicitamente la capacità di lavoro casalingo a quella professionale ai fini della contribuzione ai bisogni della famiglia.
Cosa succede se un coniuge viola i doveri coniugali?
La violazione può comportare l'addebito della separazione (con perdita del diritto al mantenimento), il risarcimento del danno in casi gravi, e, per l'assistenza materiale, anche rilevanza penale ex art. 570 c.p.
L'obbligo di coabitazione è assoluto?
No. Il dovere di coabitazione può essere derogato per giustificato motivo (es. lavoro in altra città, ricovero ospedaliero); l'abbandono ingiustificato della casa familiare rileva ai fini dell'addebito della separazione.
L'art. 143 c.c. era diverso prima del 1975?
Sì. Il testo originario del 1942 attribuiva al marito la direzione della famiglia e la potestà sulla moglie. La legge n. 151/1975 ha introdotto l'attuale regime di piena uguaglianza e reciprocità dei diritti e doveri coniugali.
Spiegazione
Con il matrimonio marito e moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi devono contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e capacità.
Come funziona e quando si applica
È la norma cardine dei rapporti personali tra coniugi, ispirata alla parità. La violazione dei doveri (ad esempio l’infedeltà) può rilevare nella separazione, eventualmente con addebito. Gli stessi principi di solidarietà ispirano la disciplina dell’unione civile.
Esempio pratico
Entrambi i coniugi devono contribuire alle spese familiari secondo le proprie possibilità: chi guadagna di più contribuisce in misura maggiore.
Domande frequenti
Quali sono i doveri tra coniugi?
Fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia, coabitazione e contribuzione ai bisogni familiari.
L’infedeltà ha conseguenze?
Può rilevare nella separazione, eventualmente con addebito a carico del coniuge responsabile.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.