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Art. 143 c.c. Diritti e doveri reciproci dei coniugi
In vigore
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
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In sintesi
Stabilisce l'uguaglianza dei coniugi e i doveri reciproci di fedeltà, assistenza, collaborazione, coabitazione e contribuzione ai bisogni familiari.
Ratio
L'art. 143 c.c., nella sua versione vigente introdotta dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, esprime il principio costituzionale di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi sancito dall'art. 29, comma 2, Cost. Il testo originario del 1942 attribuiva al marito la direzione della famiglia e la potestà sulla moglie; la legge n. 151/1975 ha rovesciato tale impostazione, affermando la piena parità e la reciprocità di tutti i diritti e doveri coniugali. La norma costituisce il cardine del diritto matrimoniale italiano e il fondamento sistematico dell'intera disciplina dei rapporti personali tra coniugi.Analisi
Il primo comma enuncia il principio di uguaglianza in termini assoluti: non esistono diritti o doveri esclusivi di uno dei coniugi. Il secondo comma tipizza i doveri coniugali fondamentali. La fedeltà ha rilevanza giuridica come obbligo positivo e come causa di addebito della separazione (art. 151 c.c.); l'assistenza morale e materiale comprende il sostegno psicologico, la cura della persona e il mantenimento; la collaborazione nell'interesse della famiglia impone una gestione condivisa della vita familiare; la coabitazione è obbligo derogabile per giustificato motivo. Il terzo comma introduce il principio di contribuzione proporzionale, che valorizza in modo esplicito il lavoro casalingo come forma equivalente di apporto alla famiglia.Quando si applica
La norma si applica per tutta la durata del matrimonio. Rileva: (i) in sede di separazione, per la valutazione dell'addebito in caso di violazione dei doveri coniugali; (ii) in materia penale, per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.); (iii) nei giudizi di divorzio, per la determinazione dell'assegno; (iv) nella gestione quotidiana della vita familiare, come fonte degli obblighi reciproci tra coniugi.Connessioni
Art. 29 Cost. (uguaglianza morale e giuridica dei coniugi); art. 144 c.c. (indirizzo della vita familiare); art. 151 c.c. (separazione per colpa e addebito); art. 156 c.c. (effetti della separazione); art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare); l. 19 maggio 1975 n. 151 (riforma del diritto di famiglia); art. 143-bis c.c. (cognome della moglie).Domande frequenti
Quali sono i doveri coniugali previsti dall'art. 143 c.c.?
Fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione, oltre all'obbligo di contribuzione ai bisogni familiari in proporzione alle proprie sostanze e capacità lavorativa.
Il lavoro casalingo è considerato un contributo ai bisogni della famiglia?
Sì. L'art. 143, comma 3, c.c. equipara esplicitamente la capacità di lavoro casalingo a quella professionale ai fini della contribuzione ai bisogni della famiglia.
Cosa succede se un coniuge viola i doveri coniugali?
La violazione può comportare l'addebito della separazione (con perdita del diritto al mantenimento), il risarcimento del danno in casi gravi, e, per l'assistenza materiale, anche rilevanza penale ex art. 570 c.p.
L'obbligo di coabitazione è assoluto?
No. Il dovere di coabitazione può essere derogato per giustificato motivo (es. lavoro in altra città, ricovero ospedaliero); l'abbandono ingiustificato della casa familiare rileva ai fini dell'addebito della separazione.
L'art. 143 c.c. era diverso prima del 1975?
Sì. Il testo originario del 1942 attribuiva al marito la direzione della famiglia e la potestà sulla moglie. La legge n. 151/1975 ha introdotto l'attuale regime di piena uguaglianza e reciprocità dei diritti e doveri coniugali.
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