- Per violazioni gravi, ripetute o sistematiche degli intermediari bancari e finanziari: sanzione da 30.000 euro fino al 10% del fatturato complessivo annuo.
- Per i responsabili delle funzioni aziendali che hanno agevolato le violazioni: sanzione da 10.000 a 5.000.000 di euro, con possibile interdizione da sei mesi a tre anni.
- Per violazioni di minore offensività, in alternativa alla sanzione pecuniaria: ordine di eliminare le infrazioni o dichiarazione pubblica della violazione.
- Competenza sanzionatoria: Banca d'Italia e IVASS per gli intermediari; CONSOB per i revisori legali.
Art. 62 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati(1)
In vigore dal 29/12/2007
1. Nei confronti degli intermediari bancari e finanziari responsabili, in via esclusiva o concorrente, di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16 (2), delle relative disposizioni attuative adottate dalle autorità di vigilanza di settore nonchè dell’inosservanza dell’ordine di cui al comma 4, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 5.000.000 ovvero pari al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile. La medesima sanzione si applica nel caso di mancata istituzione del punto di contatto centrale di cui agli articoli 43, comma 3, e 45-bis (3). 2. Fermo quanto disposto dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5.000.000 di euro ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell’intermediario che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all’incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di cui al comma 1 o l’inosservanza dell’ordine di cui al comma 4, lettera a), ovvero hanno inciso in modo rilevante sull’esposizione dell’intermediario al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione sia superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinato o determinabile. 3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, tenuto conto della gravità della violazione accertata e nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 67, le autorità di vigilanza di settore, secondo le rispettive competenze, hanno il potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione dallo svolgimento della funzione o dell’incarico di amministrazione, direzione o controllo dell’ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni. 4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e di quelle in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16 (2) e delle relative disposizioni attuative, caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità alla stregua dei criteri di cui all’articolo 67, le autorità di vigilanza di settore, in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria, hanno il potere di: a) applicare all’ente responsabile la sanzione consistente nell’ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da adottare e il termine per attuarle; b) qualora l’infrazione contestata sia cessata, applicare all’ente responsabile la sanzione consistente in una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile. 5. Nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio responsabili di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16 (2), delle relative disposizioni attuative adottate dalla Consob si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a 1.000.000 di euro. La medesima san- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 62 90 zione si applica ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell’ente che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all’incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni. Nei confronti dei medesimi soggetti, tenuto conto della gravità della violazione accertata, la Consob ha il potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione dallo svolgimento della funzione o dell’incarico di amministrazione, direzione o controllo dell’ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni. 6. La violazione della prescrizione di cui all’articolo 25, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro. 7. Fermo quanto previsto dal comma 9, all’irrogazione delle sanzioni comminate dal presente articolo, nei confronti degli intermediari bancari e finanziari e dei soggetti titolari delle funzioni di cui al comma 2 (4) provvedono la Banca d’Italia e l’IVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni. La Banca d’Italia provvede, altresì, all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo in caso di inosservanza del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, (5) e delle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 10 dei regolamenti (CE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n. 1095/2010, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 45, paragrafi 7 e 11, della direttiva. 7 bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 56, 57 e 58, per l’inosservanza delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, di cui agli articoli 7, 15 e 16, adottate nei confronti degli operatori non finanziari vigilati di cui all’articolo 3, comma 5, lettera f), la Banca d’Italia irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 350.000 euro. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione di cui al presente comma può essere aumentata fino al triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio dell’importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile. (6) 8. Fermo quanto previsto dal comma 9, all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio nonchè dei soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo (7) provvede la CONSOB che comunica, altresì, al Ministero dell’economia e delle finanze i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 (8) ai fini della cancellazione o sospensione dal Registro di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 9. È fatta salva la competenza del Ministero dell’economia e delle finanze all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti obbligati vigilati che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all’incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibile la violazione dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 5, comma 2, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “(Disposizioni sull’Ufficio italiano dei cambi). – 1. Alla Banca d’Italia sono trasferiti le competenze e i poteri, con le relative risorse strumentali, umane e finanziarie, attribuiti all’Ufficio italiano dei cambi (UIC) dal decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, dal decretolegge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e dai successivi provvedimenti in tema di controlli finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale. 2. Ogni riferimento all’Ufficio italiano dei cambi contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d’Italia. 3. L’Ufficio italiano dei cambi è soppresso. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, la Banca d’Italia succede nei diritti e nei rapporti giuridici di cui l’Ufficio italiano cambi è titolare. Ai fini delle imposte sui redditi si applica, in quanto compatibile, l’articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione del comma 7. La successione avviene applicando ai dipendenti dell’Ufficio italiano dei Cambi la medesima disciplina del rapporto di impiego prevista per il personale della Banca d’Italia, con mantenimento delle anzianità di grado e di servizio maturate e senza pregiudizio del trattamento economico e previdenziale già riconosciuto ai dipendenti medesimi dall’Ufficio. 4. Fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 6, comma 2, i compiti e le funzioni attribuiti alla UIF sono esercitati, in via transitoria, dal Servizio antiriciclaggio del soppresso Ufficio italiano dei cambi. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2008.“. (2) Le parole “in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16” sono state sostituite alle precedenti “in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto” dall’art. 4, comma 1, lett. b), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (3) Le parole “di cui agli articoli 43, comma 3, e 45-bis” sono state sostituite alle precedenti “di cui all’articolo 43, comma 3” dall’art. 11, comma 2, lett. n), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 63 91 (4) Le parole “e dei soggetti titolari delle funzioni di cui al comma 2” sono state inserite dall’art. 4, comma 1, lett. c), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (5) Le parole “regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,“ sono state sostituite alle precedenti “regolamento (UE) n. 2015/847” dall’art. 1, comma 1, lett. h), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4. (6) Comma inserito dall’art. 4, comma 1, lett. d), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (7) Le parole “nonchè dei soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo” sono state inserite dall’art. 4, comma 1, lett. e), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (8) Le parole “del comma 5” sono state sostituite alle precedenti “del comma 3” dall’art. 4, comma 1, lett. e), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252.
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Il regime sanzionatorio speciale per gli intermediari vigilati
L’art. 62 del D.Lgs. 231/2007 introduce un regime sanzionatorio distinto e più severo rispetto a quello generale dell’art. 56, applicabile agli intermediari bancari e finanziari e ai revisori legali in caso di violazioni qualificate degli obblighi antiriciclaggio. La norma è il frutto di una riforma sostanziale operata dal D.Lgs. 90/2017, che ha recepito la IV Direttiva Antiriciclaggio e ha significativamente innalzato le soglie sanzionatorie, allineandole agli standard europei.
Le sanzioni per violazioni gravi degli intermediari bancari e finanziari
Il comma 1 prevede che, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni del Titolo II (obblighi di adeguata verifica, conservazione, segnalazione) e delle norme in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli artt. 7, 15 e 16, nonché delle relative disposizioni attuative, si applichi agli intermediari bancari e finanziari una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 5.000.000 di euro, ovvero pari al 10% del fatturato complessivo annuo quando tale percentuale supera il massimo edittale di 5.000.000 di euro e il fatturato risulta disponibile e determinabile. La medesima sanzione si applica in caso di mancata istituzione del punto di contatto centrale previsto dagli artt. 43 e 45-bis.
Le sanzioni per i responsabili aziendali
Il comma 2 introduce una responsabilità personale a carico dei soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell’intermediario. Questi rispondono con una sanzione da 10.000 a 5.000.000 di euro quando, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti correlati al proprio incarico, hanno agevolato, facilitato o reso possibili le violazioni dell’ente, oppure hanno influenzato in modo rilevante l’esposizione dell’intermediario al rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Se il vantaggio ottenuto dall’autore supera 5.000.000 di euro, la sanzione può essere elevata fino al doppio del vantaggio ottenuto. Questa responsabilità personale dei vertici aziendali rappresenta uno degli strumenti più incisivi dell’intero sistema sanzionatorio.
L’interdizione come sanzione accessoria
Il comma 3 attribuisce alle autorità di vigilanza di settore il potere di applicare, nei confronti degli autori delle violazioni di cui al comma 2, la sanzione accessoria dell’interdizione dallo svolgimento della funzione o dell’incarico di amministrazione, direzione o controllo dell’ente. La durata dell’interdizione varia da sei mesi a tre anni. L’applicazione di questa sanzione accessoria è rimessa alla valutazione della gravità della violazione accertata, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 67 del decreto.
Le sanzioni alternative per violazioni di minore offensività
Il comma 4 prevede che, per le violazioni degli obblighi del Titolo II caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità, le autorità di vigilanza possano applicare, in alternativa alla sanzione pecuniaria, misure meno afflittive: l’ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle (eventualmente con indicazione delle misure da adottare e del termine per attuarle) oppure, se l’infrazione è cessata, una dichiarazione pubblica avente a oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile. Queste misure, ispirate al principio di proporzionalità, consentono di intervenire anche in casi dove la sanzione pecuniaria sarebbe sproporzionata rispetto alla gravità del fatto.
Le sanzioni per i revisori legali
Il comma 5 disciplina le sanzioni applicabili ai revisori legali e alle società di revisione con incarichi su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio: in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, si applica una sanzione da 3.000 a 1.000.000 di euro. La medesima sanzione si applica ai vertici aziendali delle società di revisione che abbiano agevolato le violazioni. La CONSOB ha inoltre il potere di applicare la sanzione accessoria dell’interdizione dalla funzione per un periodo da sei mesi a tre anni.
Competenza sanzionatoria e ruolo del MEF
I commi 7 e 8 attribuiscono la competenza sanzionatoria rispettivamente alla Banca d'Italia e all’IVASS (per gli intermediari bancari e finanziari, incluse le violazioni del regolamento sui trasferimenti di fondi) e alla CONSOB (per i revisori legali). Il comma 9 riserva al Ministero dell’Economia e delle Finanze la competenza all’irrogazione delle sanzioni nei confronti dei titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti obbligati vigilati che abbiano agevolato la violazione dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta. Il comma 7-bis attribuisce alla Banca d'Italia la competenza per le violazioni degli operatori non finanziari vigilati in materia di organizzazione e controlli interni.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare MEF Dipartimento del Tesoro prot. DT 56499 del 17 giugno 2022
Agenzia delle Entrate
La circolare ricostruisce il riparto di competenze sanzionatorie tra MEF (soggetti non vigilati) e autorita' di vigilanza di settore (Banca d'Italia, Consob, IVASS) per le violazioni del Titolo IV del D.Lgs. 231/2007, chiarendo che l'art. 62 disciplina le sanzioni specifiche applicate dalle autorita' di vigilanza ai propri soggetti vigilati. Definisce anche le procedure di contestazione e i criteri di proporzionalita'.
Leggi il documento su www.dt.mef.gov.itDomande frequenti
Qual è la sanzione massima per un intermediario bancario che viola gravemente le norme antiriciclaggio?
La sanzione può arrivare a 5.000.000 di euro oppure al 10% del fatturato complessivo annuo, se tale percentuale supera i 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile.
I vertici aziendali di un intermediario rischiano sanzioni personali?
Sì. I titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo che abbiano agevolato o reso possibili le violazioni rischiano una sanzione personale da 10.000 a 5.000.000 di euro, elevabile fino al doppio del vantaggio ottenuto se superiore a tale soglia, oltre all’eventuale interdizione dall’incarico da sei mesi a tre anni.
Esistono sanzioni alternative alla multa per violazioni meno gravi?
Sì. Per violazioni di scarsa offensività o pericolosità, le autorità di vigilanza possono applicare in alternativa alla sanzione pecuniaria un ordine di eliminare le infrazioni oppure una dichiarazione pubblica della violazione e del soggetto responsabile.
Chi irroga le sanzioni previste dall’art. 62?
La Banca d'Italia e l’IVASS per gli intermediari bancari e finanziari; la CONSOB per i revisori legali. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è competente per le sanzioni nei confronti dei vertici aziendali che abbiano agevolato la violazione dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta.
Le sanzioni dell’art. 62 si applicano anche ai revisori legali?
Sì. Per violazioni gravi, ripetute o sistematiche, ai revisori legali e alle società di revisione su enti di interesse pubblico si applica una sanzione da 3.000 a 1.000.000 di euro. I vertici aziendali rischiano anche la sanzione accessoria dell’interdizione dall’incarico.