- L’art. 60 sanziona i destinatari degli obblighi informativi nei confronti della UIF che omettono di fornire i dati richiesti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
- La sanzione amministrativa pecuniaria è compresa tra 5.000 e 50.000 euro.
- La medesima sanzione si applica a chi, in sede di ispezione MEF, rifiuta di esibire documenti, fornisce notizie errate o incomplete, o rifiuta di fornire notizie.
- L’art. 60 copre sia le omissioni nei confronti della UIF sia gli inadempimenti in sede ispettiva MEF (artt. 5, comma 3).
Art. 60 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell’Unità di informazione finanziaria e degli ispettori del Ministero dell’economia e delle finanze(1)
In vigore dal 29/12/2007
1. Ai destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti dell’UIF, previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, che omettono di fornire alla medesima Unità le informazioni o i dati richiesti per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 2. La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica a coloro che, in occasione delle ispezioni di cui all’articolo 5, comma 3, si rifiutino di esibire documenti o comunque rifiutino di fornire notizie o forniscano notizie errate od incomplete. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 5, comma 2, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “(Procedure). – 1. LA UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, la Guardia di finanza e la DIA accertano, in relazione ai loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni, le violazioni indicate agli articoli 57 e 58 e provvedono alla contestazione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. All’irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 57 e 58, provvede, con proprio decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze, udito il parere della commissione prevista dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell’articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell’articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede. 2-bis. Avverso il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, emesso per l’irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 57, può essere proposta opposizione, ai sensi dell’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo la procedura e i termini stabiliti dall’articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. È competente in via esclusiva il Tribunale di Roma. 3. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto e dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, si applicano i criteri sanciti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168. 4. Il Ministro dell’economia e delle finanze determina con proprio decreto i compensi per i componenti della commissione di cui al comma 2, con le modalità indicate dal decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di attuazione dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 5. Le informazioni e i dati relativi ai soggetti nei cui confronti sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in base al presente articolo sono conservati nel sistema informativo della UIF per un periodo di dieci anni. 6. I provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono comunicati alle autorità di vigilanza, alla UIF e agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza. 7. La trasmissione delle informazioni di cui ai commi 5 e 6 avvengono per via telematica.“. In precedenza il comma 2-bis era stato inserito dall’art. 27, comma 1, lett. ee), DLgs. 13.8.2010 n. 141, pubblicato in G.U. 4.9.2010 n. 207, S.O. n. 212, come da ultimo modificato dal DLgs. 19.9.2012 n. 169, pubblicato in G.U. 2.10.2012 n. 230, in vigore dal 17.10.2012.
Stesso numero, altri codici
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La funzione della norma nel sistema sanzionatorio
L’art. 60 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, nella formulazione risultante dalla sostituzione operata dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 90/2017, presidia due specifici fronti degli obblighi informativi del sistema antiriciclaggio: la cooperazione con la UIF (Unità di informazione finanziaria per l’Italia) nell’ambito delle sue funzioni istituzionali e la cooperazione con gli ispettori del MEF nell’ambito delle ispezioni di cui all’art. 5, comma 3 del decreto. Si tratta di una fattispecie sanzionatoria autonoma, distinta dalle sanzioni per le violazioni degli obblighi principali (adeguata verifica, conservazione, SOS) previste dagli artt. 56 e seguenti, e calibrata specificamente sulle violazioni degli obblighi di natura collaborativa e informativa.
La fattispecie del comma 1: omissioni nei confronti della UIF
Il comma 1 dell’art. 60 individua come destinatari della sanzione i soggetti tenuti a obblighi di trasmissione e informazione nei confronti della UIF, previsti dal decreto e dalle relative disposizioni attuative, che omettono di fornire alla UIF le informazioni o i dati richiesti per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali. La fattispecie è ampia e copre diverse tipologie di obbligo informativo:
Il requisito dell’omissione implica che la violazione sia integrata dalla mancata trasmissione dei dati: un errore formale nell’invio (es. formato non conforme), pur non integrando la fattispecie tipica, potrebbe essere sanzionato sotto altri profili se impedisce alla UIF di ricevere le informazioni dovute.
La fattispecie del comma 2: inadempimenti in sede di ispezione MEF
Il comma 2 estende la stessa sanzione (da 5.000 a 50.000 euro) ai soggetti che, in occasione delle ispezioni del MEF ai sensi dell’art. 5, comma 3, pongono in essere uno dei seguenti comportamenti:
La norma è particolarmente severa nella formulazione: anche la fornitura di notizie incomplete (non solo false o contrarie al vero) integra la fattispecie. Ciò significa che il soggetto ispezionato non può limitarsi a fornire le informazioni che ritiene di dover comunicare, ma deve rispondere esaustivamente alle richieste degli ispettori. Il rifiuto esplicito è la forma più grave di inadempimento, ma anche l’omissione di informazioni rilevanti nella risposta a una domanda degli ispettori può essere contestata ai sensi del comma 2.
La misura della sanzione
La sanzione prevista dall’art. 60 (da 5.000 a 50.000 euro) è una sanzione amministrativa pecuniaria di importo significativo, calibrata sulla gravità dell’inadempimento informativo. La misura è la stessa per entrambe le fattispecie (comma 1 e comma 2), il che suggerisce una valutazione di equivalente disvalore tra l’omissione nei confronti della UIF e l’inadempimento in sede ispettiva. In sede di irrogazione della sanzione, il MEF valuta: la gravità della violazione (entità dei dati omessi, rilevanza per le funzioni UIF o per l’ispezione), la recidiva, il comportamento del soggetto dopo la contestazione, e le condizioni economiche del trasgressore. La sanzione può essere ridotta al minimo in caso di violazioni di lieve entità o di immediata collaborazione successiva alla contestazione.
Il procedimento sanzionatorio
Le sanzioni dell’art. 60 sono irrogate dal MEF secondo il procedimento previsto dall’art. 65 del decreto: contestazione degli addebiti al soggetto, termine per la presentazione delle deduzioni scritte (solitamente 30 giorni), eventuale audizione, decreto motivato del MEF che irroga o esclude la sanzione. Avverso il decreto è ammessa l’opposizione ai sensi della L. 689/1981, con competenza esclusiva del Tribunale civile (art. 65 del decreto rinvia alla procedura di cui al D.Lgs. 150/2011). Le sanzioni dell’art. 60 si aggiungono e non si sostituiscono alle eventuali sanzioni per le violazioni sostanziali degli obblighi AML: un soggetto che omette le COBJ (sanzione art. 60) e omette anche la SOS in presenza di operazioni sospette (sanzione art. 57 o art. 58) è esposto a un cumulo di sanzioni.
Il coordinamento con il testo previgente
Il testo previgente dell’art. 60, vigente fino al D.Lgs. 90/2017, disciplinava il procedimento sanzionatorio generale del decreto: accertamento delle violazioni, contestazione, irrogazione della sanzione da parte del MEF con decreto ministeriale, ricorso al giudice ordinario. Il D.Lgs. 90/2017 ha ridisegnato completamente la norma: il procedimento sanzionatorio generale è stato spostato nell’art. 65, mentre l’art. 60 è diventato la fattispecie specifica per le violazioni degli obblighi informativi. Il vecchio testo disciplinava anche la ripartizione delle somme riscosse per le sanzioni amministrative (criterio poi rimasto nella norma transitoria).
Considerazioni pratiche
Per i professionisti e i soggetti obbligati, l’art. 60 impone una disciplina organizzativa rigorosa: occorre che i responsabili della compliance antiriciclaggio dispongano di procedure chiare per rispondere tempestivamente alle richieste di informazioni della UIF, per trasmettere le COBJ nei tempi prescritti e per gestire correttamente le ispezioni del MEF. In particolare, in sede di ispezione, il soggetto obbligato deve designare in anticipo i soggetti autorizzati a interfacciarsi con gli ispettori, assicurarsi che questi abbiano accesso a tutta la documentazione rilevante e istruirli sulle modalità di risposta alle richieste. La fornitura di notizie incomplete o errate, anche se non dolosa, può essere sanzionata e la prova contraria (buona fede, assenza di dolo) è difficile da fornire a posteriori.
Domande frequenti
Cosa sanziona l’art. 60 del D.Lgs. 231/2007?
Sanziona due fattispecie: l’omissione di dati o informazioni richiesti dalla UIF per le sue funzioni istituzionali (comma 1) e il rifiuto di esibire documenti o fornire notizie, o la fornitura di notizie errate o incomplete, in sede di ispezione MEF (comma 2). La sanzione è da 5.000 a 50.000 euro per entrambe.
Quali obblighi informativi nei confronti della UIF sono coperti dall’art. 60?
Tutti gli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti della UIF previsti dal decreto e dalle disposizioni attuative: comunicazioni oggettive (art. 47), risposte a richieste di approfondimento della UIF, dati statistici per la relazione annuale del CSF, e qualsiasi altra informazione che le norme impongano di fornire.
La fornitura di informazioni incomplete in sede di ispezione MEF è sanzionata?
Sì. Il comma 2 dell’art. 60 sanziona espressamente la fornitura di notizie incomplete, oltre al rifiuto esplicito e alla fornitura di notizie errate. Il soggetto ispezionato deve rispondere esaustivamente a tutte le richieste degli ispettori; la selettività nelle risposte può integrare la violazione.
Come si svolge il procedimento sanzionatorio per le violazioni dell’art. 60?
Il MEF contesta gli addebiti al soggetto obbligato, che può presentare deduzioni scritte entro il termine fissato. All’esito, il MEF emette un decreto motivato che irroga o esclude la sanzione. Avverso il decreto è ammessa opposizione ai sensi della L. 689/1981 dinanzi al Tribunale civile competente.
Le sanzioni dell’art. 60 si cumulano con quelle per le violazioni sostanziali degli obblighi AML?
Sì. Le sanzioni dell’art. 60 (violazioni informative) si aggiungono alle sanzioni per le violazioni degli obblighi principali (adeguata verifica, conservazione, SOS). Un soggetto che omette le COBJ e omette anche la SOS è esposto a un cumulo di sanzioni derivanti da fattispecie diverse.