← Torna a Antiriciclaggio - D.Lgs. 231/2007
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Obbliga i soggetti obbligati a comunicare i dati del titolare effettivo al Registro tenuto dalle Camere di commercio.
  • Le società e gli enti iscritti al Registro imprese devono trasmettere le informazioni sulla titolarità effettiva entro i termini stabiliti dal D.M. 55/2022.
  • I trust e gli istituti giuridici affini comunicano i dati al Registro dei titolari effettivi dei trust, distinto dal Registro imprese.
  • Le comunicazioni devono essere aggiornate tempestivamente quando cambiano le persone fisiche che esercitano il controllo.
  • La violazione degli obblighi di comunicazione è sanzionata amministrativamente ai sensi dell’art. 56.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 21 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust (1)

In vigore dal 29/12/2007

1. Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione […] (2). L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all’articolo 2630 del codice civile. 2. L’accesso alla sezione è consentito: a) al Ministero dell’economia e delle finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione; b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; c) all’autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali; d) alle autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; e) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; f) dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L’interesse deve essere diretto, concreto e attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. (3) L’accesso ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l’anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni, di cui all’articolo 20, in forza delle quali il titolare effettivo è tale. In circostanze eccezionali, l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l’accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d’età, secondo un approccio caso per caso e DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 21 46 previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi al numero delle esclusioni deliberate e alle relative motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione europea con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5; (4) f-bis) alle pubbliche amministrazioni nell’ambito dei procedimenti e delle procedure di cui al comma 1 dell’articolo 10 (5). 3. I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 nonchè gli istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana (6), sono tenuti all’iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni di cui all’articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana (7) sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario o della persona che esercita diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini (8), per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione. L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all’articolo 2630 del codice civile. 4. L’accesso alle informazioni di cui all’articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust è consentito: a) alle autorità di cui al comma 2, lettera a) e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, senza alcuna restrizione; b) […] (9) all’autorità giudiziaria nell’esercizio delle rispettive attribuzioni istituzionali, previste dall’ordinamento vigente; c) alle autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; d) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; d-bis) dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L’interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. In circostanze eccezionali, l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l’accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d’età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi al numero delle esclusioni deliberate e alle relative motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione europea con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5 (10). 5. Con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, (11) sono stabiliti: a) i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana (12) da comunicare al Registro delle imprese nonchè le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione; b) le modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana (13) sono rese tempestivamente accessibili alle autorità di cui al comma 2, lettera a); c) le modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di accreditamento; d) i termini, la competenza e le modalità di svolgi- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 21 47 mento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza delle cause di esclusione dell’accesso e a valutare la sussistenza dell’interesse all’accesso in capo ai soggetti di cui al comma 2, lettera f), e (14) al comma 4, lettera d-bis), nonchè i mezzi di tutela dei medesimi soggetti interessati avverso il diniego opposto dall’amministrazione procedente; (15) e) con specifico riferimento alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche private diverse dalle imprese e su quella dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalità di dialogo tra il Registro delle imprese e le basi di dati, relative alle persone giuridiche private, gestite dagli Uffici territoriali del governo nonchè quelle (16) di cui è titolare l’Agenzia delle entrate relativi al codice fiscale ovvero, se assegnata, alla partita IVA del trust e agli atti istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi inerenti le predette persone giuridiche e i trust, rilevanti in quanto presupposti impositivi per l’applicazione di imposte dirette o indirette; e-bis) le modalità attraverso cui i soggetti obbligati segnalano al Registro le eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva, consultabili nel predetto Registro e le informazioni, relative alla titolarità effettiva, acquisite dai predetti soggetti nello svolgimento delle attività finalizzate all’adeguata verifica della clientela; (17) e-ter) le modalità di dialogo con la piattaforma centrale europea istituita dall’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario, al fine di garantire l’interconnessione tra le sezioni del Registro di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo e i registri centrali istituiti presso gli Stati membri per la conservazione delle informazioni e dei dati sulla titolarità effettiva di enti giuridici e trust (17). 6. I diritti di segreteria per gli adempimenti previsti dal presente articolo sono stabiliti, modificati e aggiornati, nel rispetto dei costi standard, con le modalità di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni. 7. La consultazione dei registri di cui al presente articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell’esercizio della loro attività e dall’adottare misure adeguate al rischio medesimo. 7 bis. I soggetti obbligati che consultino i registri di cui al presente articolo a supporto degli adempimenti di adeguata verifica del titolare effettivo, acquisiscono e conservano prova dell’iscrizione del titolare effettivo nei predetti registri ovvero conservano un estratto dei registri idoneo a documentare tale iscrizione. (18) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 21 – (Obblighi del cliente) – 1. I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.“. (2) Le parole “ad accesso riservato” sono state soppresse dall’art. 2, comma 1, lett. f), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (3) I periodi da “dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18” a “non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata.“ sono stati sostituiti al precedente primo periodo dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 31.12.2025 n. 210, pubblicato in G.U. 8.1.2026 n. 5. Testo precedente: “al pubblico, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580”. (4) Lettera sostituita dall’art. 2, comma 1, lett. g), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. Testo precedente: “f) dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere, nel corso di un procedimento giurisdizionale, un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, quando abbiano ragioni, concrete e documentate, per dubitare che la titolarità effettiva sia diversa da quella legale. L’interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. L’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso qualora le informazioni riguardino persone incapaci o minori d’età ovvero qualora l’accesso esponga il titolare effettivo a rischi per la propria incolumità.“. (5) Lettera inserita dall’art. 29, comma 1, L. 2.12.2025 n. 182, pubblicata in G.U. 3.12.2025 n. 281. (6) Le parole “22 dicembre 1986 n. 917 nonchè gli istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana” sono state sostituite alle precedenti “22 gennaio 1986 n. 917” dall’art. 2, comma 1, lett. h), n. 1), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (7) Le parole “e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana” sono state inserite dall’art. 2, comma 1, lett. h), n. 2), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (8) Le parole “o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario o della persona che esercita diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini” sono state sostituite alle precedenti “o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario” dall’art. 2, comma 1, lett. h), n. 2), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (9) Le parole “alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e” sono state soppresse dall’art. 2, comma 1, lett. h), n. 3), DLgs. DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 22 48 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (10) Lettera inserita dall’art. 2, comma 1, lett. h), n. 4), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (11) Le parole “sentito il Garante per la protezione dei dati personali,“ sono state inserite dall’art. 2, comma 1, lett. h), n. 5), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (12) Le parole “e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana” sono state inserite dall’art. 2, comma 1, lett. h), n. 6), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (13) Le parole “e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana” sono state sostituite alle precedenti “delle persone giuridiche private e dei trust” dall’art. 2, comma 1, lett. h), n. 7), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (14) Le parole “al comma 2, lettera f), e” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 31.12.2025 n. 210, pubblicato in G.U. 8.1.2026 n. 5. (15) Lettera sostituita dall’art. 2, comma 1, lett. h), n. 8), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. Testo precedente: “d) i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento volto a valutare la sussistenza dell’interesse all’accesso in capo ai soggetti di cui al comma 2, lettera d), e a disporne l’eventuale diniego;“. (16) Le parole “, relative alle persone giuridiche private, gestite dagli Uffici territoriali del governo nonchè quelle” sono state inserite dall’art. 2, comma 1, lett. h), n. 9), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (17) Lettera inserita dall’art. 2, comma 1, lett. h), n. 10), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (18) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. h), n. 11), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252.

Inquadramento sistematico dell’art. 21

L’art. 21 del D.Lgs. 231/2007, nel testo vigente dopo il D.Lgs. 90/2017 e le successive modifiche, disciplina gli obblighi di comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo. La norma è il pilastro procedurale che rende operativi i Registri della titolarità effettiva previsti dalla IV Direttiva UE 2015/849 (artt. 30 e 31) e istituiti in Italia dal D.M. 11 marzo 2022, n. 55, emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’obiettivo del Registro è quello di rendere trasparente la struttura proprietaria reale di società, enti e trust, contrastando l’uso di strutture opache per il riciclaggio, la corruzione, l’evasione fiscale e il finanziamento del terrorismo.

La norma deve essere letta in stretta connessione con l’art. 20, che definisce i criteri per l’individuazione del titolare effettivo (soglie di partecipazione, controllo di fatto, ruolo apicale residuale), e con il D.M. 55/2022, che ha disciplinato nel dettaglio le modalità operative di iscrizione, aggiornamento e accesso al Registro. Il percorso attuativo è stato travagliato: il Registro è entrato in esercizio il 9 ottobre 2023, con un ritardo significativo rispetto alle previsioni originarie, anche a seguito di un contenzioso amministrativo che ha coinvolto il TAR Lazio e il Consiglio di Stato, nonché della sentenza CGUE del 22 novembre 2022 (cause C-37/20 e C-601/20) che ha limitato l’accesso pubblico ai dati.

Soggetti obbligati alla comunicazione

L’obbligo di comunicazione grava su categorie distinte di soggetti, con modalità differenziate.

Le persone giuridiche tenute all’iscrizione nel Registro imprese (principalmente società di capitali: s.r.l., s.p.a., s.a.p.a., cooperative) devono comunicare i dati del titolare effettivo alla Camera di commercio competente per territorio. La comunicazione avviene attraverso il Registro dei Titolari Effettivi (sezione speciale del Registro imprese), utilizzando i modelli predisposti da Infocamere e trasmessi tramite i canali telematici ordinari del Registro imprese. Sono incluse anche le persone giuridiche private non tenute all’iscrizione nel Registro imprese (associazioni, fondazioni, ONLUS) che devono comunicare al Registro delle persone giuridiche private istituito presso le Prefetture o le Regioni ai sensi del D.P.R. 361/2000.

I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti in Italia e gli istituti giuridici affini (es. fiduciarie di cui alla L. 1966/1939, fondazioni di partecipazione utilizzate come trust-like) comunicano invece al Registro dei Titolari Effettivi dei trust, sezione distinta del Registro imprese presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione il trustee ha la propria sede o residenza. Per i trust, le informazioni da comunicare sono più articolate: devono essere indicati il disponente, il trustee o i co-trustee, il guardiano (se nominato), i beneficiari determinati o le classi beneficiarie, e qualsiasi altra persona fisica che eserciti un controllo effettivo sul trust.

Contenuto della comunicazione

Le informazioni che devono essere comunicate al Registro comprendono, per ciascun titolare effettivo identificato: nome e cognome; data e luogo di nascita; residenza; codice fiscale (ove posseduto); la modalità tramite cui è esercitata la titolarità effettiva (partecipazione diretta, controllo indiretto tramite catena societaria, controllo di fatto attraverso accordi, qualità di apicale residuale); il paese di residenza fiscale per i soggetti non residenti in Italia. Per le catene societarie multi-livello, la comunicazione deve ricostruire il percorso fino alla persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo, indicando le partecipazioni intermedie.

Il D.M. 55/2022 ha disciplinato le modalità tecniche di compilazione dei modelli e ha chiarito i casi in cui la struttura del soggetto obbligato rende difficile l’individuazione di un titolare effettivo persona fisica (ad esempio per le società quotate su mercati regolamentati europei, per le quali opera una presunzione di adempimento basata sugli obblighi di trasparenza dei mercati finanziari). Analogamente, le società a controllo pubblico e le pubbliche amministrazioni sono escluse dall’obbligo di comunicazione in quanto il loro assetto proprietario è già di dominio pubblico.

Termini e aggiornamento

La comunicazione iniziale deve avvenire entro 60 giorni dall’iscrizione nel Registro imprese o dal momento in cui l’obbligo diventa applicabile. Le variazioni dei dati del titolare effettivo devono essere comunicate entro 30 giorni dal momento in cui la società o l’ente ha avuto conoscenza del cambiamento. La conferma annuale dei dati già comunicati deve essere effettuata entro 12 mesi dall’ultima comunicazione, contestualmente al deposito del bilancio ovvero in occasione di altra formalità relativa al Registro imprese. Il mancato rispetto di questi termini espone il soggetto obbligato alle sanzioni amministrative previste dall’art. 56.

Un aspetto operativamente critico riguarda le catene societarie dinamiche: in presenza di strutture con holding intermedie, ogni variazione della partecipazione a qualsiasi livello della catena che determina un cambiamento del titolare effettivo finale deve essere comunicata entro i termini previsti. Questo richiede meccanismi di monitoraggio e aggiornamento continuo delle strutture proprietarie, con implicazioni dirette per gli amministratori, i sindaci e i professionisti incaricati della compliance societaria.

Accesso al Registro e limitazioni

Il D.M. 55/2022, nel recepire le indicazioni della sentenza CGUE del 22 novembre 2022, ha introdotto un regime di accesso differenziato. I soggetti obbligati ai sensi del D.Lgs. 231/2007 (intermediari finanziari, professionisti, etc.) hanno accesso diretto e libero al Registro nell’ambito dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela: possono interrogare il Registro per verificare le informazioni comunicate dal cliente in merito alla propria titolarità effettiva. Le autorità competenti (UIF, Forze di polizia, autorità di vigilanza, autorità giudiziarie) hanno accesso senza limitazioni. I soggetti portatori di interesse legittimo (giornalisti, ONG, ricercatori) possono accedere in forma limitata, previa dimostrazione dell’interesse alla consultazione; l’accesso pubblico generalizzato previsto dalla direttiva è stato invece limitato dopo la sentenza CGUE, che ha ritenuto la pubblicità totale sproporzionata rispetto al diritto alla vita privata.

Coordinamento con l’adeguata verifica

L’art. 21 è strettamente connesso agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dagli artt. 17-30. In sede di KYC, il soggetto obbligato deve identificare il titolare effettivo (art. 18, comma 1, lett. b) e verificare i dati comunicati dal cliente confrontandoli con le informazioni disponibili nel Registro. Se emergono discrepanze tra le informazioni comunicate dal cliente e quelle risultanti dal Registro, il soggetto obbligato deve segnalare la discrepanza e valutare se procedere con misure di adeguata verifica rafforzata (art. 24) o, nei casi più gravi, valutare l’invio di una segnalazione di operazione sospetta.

Questo meccanismo di verifica incrociata trasforma il Registro da strumento di trasparenza passiva in uno strumento di controllo attivo, che impone ai soggetti obbligati un comportamento proattivo nella verifica della coerenza tra la titolarità effettiva dichiarata e quella risultante dagli atti pubblici. Il D.Lgs. 90/2017 ha precisato che la consultazione del Registro non esonera il soggetto obbligato dall’obbligo di adottare misure adeguate per verificare la titolarità effettiva; il Registro è uno strumento ausiliario, non sostitutivo, della due diligence.

Evoluzioni attese con il pacchetto AML 2024

Il Regolamento UE 2024/1624 (AMLR), applicabile dal 10 luglio 2027, ridefinisce in modo sostanziale gli obblighi di raccolta e comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva, unificando le soglie e i criteri a livello unionale. La Direttiva UE 2024/1640 (AMLD VI) introduce nuove previsioni sui Registri nazionali, inclusa l’interconnessione obbligatoria tra i Registri degli Stati membri attraverso la piattaforma BRIS (Business Registers Interconnection System). Queste novità richiederanno ulteriori adeguamenti al D.M. 55/2022 e all’art. 21 del D.Lgs. 231/2007, che dovranno essere recepiti con decreto legislativo entro il luglio 2026.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Provvedimento Decreto MEF/MISE 11 marzo 2022, n. 55 (GU n. 121 del 25 maggio 2022)

Regolamento attuativo dell'art. 21, comma 5, del D.Lgs. 231/2007 che disciplina comunicazione, accesso e consultazione dei dati sulla titolarità effettiva di imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti affini iscritti nel Registro presso le Camere di Commercio.

Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.it

Risposta a interpello FAQ MEF Dipartimento del Tesoro su Titolarità effettiva e Registro titolari effettivi (raccolta ufficiale aggiornata)

Raccolta ufficiale di indicazioni operative del MEF su criteri di individuazione del titolare effettivo nei casi complessi (PA, enti ecclesiastici, fondazioni bancarie, società ad azionariato diffuso, catene partecipative indirette, procedure esecutive). Chiarisce anche come gestire le difformità tra dato acquisito in sede di adeguata verifica e quanto risultante dal Registro.

Leggi il documento su www.dt.mef.gov.it

Risposta a interpello FAQ MEF n. 13 - Difformità Registro vs adeguata verifica

Il soggetto obbligato che riscontri difformità tra le informazioni ottenute dal Registro dei titolari effettivi e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela deve mantenere l'informazione ottenuta autonomamente e procedere a segnalazione, ai sensi del meccanismo di discrepancy reporting previsto dalla normativa europea.

Leggi il documento su www.dt.mef.gov.it

Domande frequenti

Chi deve comunicare i dati del titolare effettivo al Registro?

Le persone giuridiche iscritte nel Registro imprese (s.r.l., s.p.a., cooperative, etc.) comunicano alla Camera di commercio competente. Le persone giuridiche private non commerciali (associazioni, fondazioni) comunicano al Registro delle persone giuridiche private. I trust e gli istituti giuridici affini comunicano alla sezione speciale del Registro imprese riservata ai trust.

Entro quanto tempo va comunicata una variazione del titolare effettivo?

Le variazioni devono essere comunicate entro 30 giorni dal momento in cui la società ha avuto conoscenza del cambiamento. La conferma annuale dei dati già comunicati va effettuata entro 12 mesi dall’ultima comunicazione, contestualmente al deposito del bilancio o in occasione di un’altra formalità relativa al Registro imprese. La comunicazione iniziale deve avvenire entro 60 giorni dall’insorgere dell’obbligo.

I soggetti obbligati possono accedere liberamente al Registro dei titolari effettivi?

Sì. I soggetti obbligati ai sensi del D.Lgs. 231/2007 (banche, intermediari, professionisti) hanno accesso diretto e libero al Registro nell’ambito dell’adeguata verifica della clientela. Le autorità competenti (UIF, Forze di polizia, autorità di vigilanza) hanno accesso senza limitazioni. L’accesso pubblico generalizzato è stato invece limitato dopo la sentenza CGUE del 22 novembre 2022 che ha ritenuto la pubblicità totale sproporzionata.

Cosa succede se i dati comunicati al Registro non coincidono con quelli dichiarati dal cliente?

Il soggetto obbligato deve segnalare la discrepanza e valutare misure di adeguata verifica rafforzata (art. 24). Nei casi più gravi, la discrepanza può costituire elemento di sospetto che giustifica una segnalazione all’UIF (art. 35). La consultazione del Registro non esonera dall’obbligo di due diligence autonoma: è uno strumento ausiliario, non sostitutivo della verifica.

Cosa cambierà con il Regolamento UE 2024/1624 (AMLR)?

L’AMLR, applicabile dal 10 luglio 2027, ridefinirà soglie e criteri di identificazione della titolarità effettiva a livello unionale, con efficacia diretta negli Stati membri. La Direttiva AMLD VI prevede l’interconnessione obbligatoria dei Registri nazionali attraverso il sistema BRIS. Questi cambiamenti richiederanno aggiornamenti al D.M. 55/2022 e all’art. 21 del D.Lgs. 231/2007 entro luglio 2026.

Fonti consultate: 3 fontei verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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