Art. 273 CCII – Formazione del passivo
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all’articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all’indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il progetto si intende comunicato mediante deposito nel fascicolo informatico.
2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le modalità di cui all’articolo 201, comma 2.
3. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il liquidatore, esaminate le osservazioni, forma lo stato passivo, lo deposita nel fascicolo informatico e lo comunica ai sensi del comma 1. Con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo.
4. Le opposizioni e le impugnazioni allo stato passivo si propongono con reclamo ai sensi dell’articolo 133. Il decreto del giudice delegato è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.
5. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo della liquidazione, la domanda tardiva è ammissibile solo se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 4.
In sintesi
In sintesi
Funzione e architettura del procedimento di accertamento
L’art. 273 CCII disciplina la formazione del passivo nella liquidazione controllata del sovraindebitato, delineando un procedimento marcatamente semplificato rispetto a quello previsto per la liquidazione giudiziale dagli artt. 200 ss. CCII. L’accertamento avviene senza udienza di verifica davanti al giudice delegato: è il liquidatore, in autonomia, a redigere il progetto di stato passivo sulla base delle domande ricevute e della documentazione prodotta. La scelta legislativa risponde all’esigenza di contenere costi e durata della procedura, coerentemente con la natura minore del sovraindebitamento e con la tipologia di debitori coinvolti.
Progetto di stato passivo e contraddittorio scritto
Scaduti i termini di cui all’art. 270, comma 2, lettera d), CCII per la presentazione delle domande, il liquidatore predispone il progetto di stato passivo, comprensivo dell’elenco dei titolari di diritti reali o personali sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore. Il progetto è comunicato agli interessati alla PEC indicata nella domanda; in mancanza, vale come comunicato il deposito nel fascicolo informatico. I creditori dispongono di 15 giorni per proporre osservazioni con le modalità dell’art. 201, comma 2, CCII (deposito telematico). Esaminate le osservazioni, nei successivi 15 giorni il liquidatore forma lo stato passivo definitivo e lo deposita: con il deposito lo stato passivo acquista efficacia esecutiva, abilitando i successivi riparti. Si tratta di un contraddittorio cartolare e bifase, in cui il liquidatore svolge una funzione assimilabile a quella del giudice delegato della liquidazione giudiziale.
Mezzi di impugnazione: reclamo e ricorso per cassazione
Le opposizioni e le impugnazioni allo stato passivo si propongono, ai sensi del comma 4, con reclamo disciplinato dall’art. 133 CCII (procedimento camerale ex art. 124 CCII). Il decreto del giudice delegato è comunicato dalla cancelleria alle parti, che entro 30 giorni possono proporre ricorso per cassazione. La struttura impugnatoria differisce da quella della liquidazione giudiziale, dove le opposizioni si propongono dinanzi al tribunale in composizione collegiale ex art. 207 CCII; nella liquidazione controllata la cognizione è invece monocratica del giudice delegato, con accesso diretto al sindacato di legittimità. Si supponga che Caio creditore chirografario veda escluso il proprio credito per asserita prescrizione: dovrà proporre reclamo ex art. 133 CCII e, contro il decreto sfavorevole, ricorso per cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione di cancelleria, sotto pena di passaggio in giudicato endofallimentare.
Domande tardive
Il comma 5 ammette la domanda tardiva solo se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e a condizione che la domanda sia trasmessa al liquidatore entro 60 giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Si tratta di una disciplina più restrittiva rispetto a quella dell’art. 208 CCII per la liquidazione giudiziale, che ammette anche le tardive «ordinarie» con il solo onere della postergazione. La ratio è quella di stabilizzare rapidamente la massa passiva di una procedura che, per definizione, ha durata e attivo contenuti. La domanda tardiva è ammissibile fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo; l’iter di accertamento segue le stesse forme dei commi 1-4, con conseguente trattazione cartolare da parte del liquidatore. Sempronio creditore che apprenda della procedura solo all’esito di una tardiva notifica, ad esempio per pendenza di altra azione, dovrà documentare la causa non imputabile e rispettare il termine sessantenale di decadenza.
Coordinamento sistematico
L’art. 273 si inserisce nel CAPO IX del Titolo V CCII e va letto in combinato con gli artt. 270 (apertura), 272 (inventario e programma), 274 (azioni recuperatorie del liquidatore) e 275 (esecuzione del programma e riparto). I prededucibili seguono la disciplina specifica dell’art. 275 bis CCII. Per i crediti prelatizi, lo stato passivo deve indicare la natura della prelazione e il bene su cui essa insiste, ai fini dei riparti parziali e finali secondo l’ordine delle cause di prelazione previsto dall’art. 2741 c.c. e dalle norme speciali. Il liquidatore opera con la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c. e risponde verso la massa per i danni derivanti da omissioni nell’esame critico delle domande, in linea con l’orientamento prevalente in tema di responsabilità del curatore applicabile per analogia.
Domande frequenti
Chi forma lo stato passivo nella liquidazione controllata del sovraindebitato?
Lo forma il liquidatore in autonomia, senza udienza di verifica. Predispone un progetto, raccoglie eventuali osservazioni nei 15 giorni e poi deposita lo stato passivo definitivo, che diventa esecutivo con il deposito nel fascicolo informatico.
Come si impugna lo stato passivo della liquidazione controllata?
Con reclamo al giudice delegato ai sensi dell’art. 133 CCII. Contro il decreto del giudice è ammesso ricorso per cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione di cancelleria, secondo il modello camerale dell’art. 124 CCII.
Entro quale termine può essere proposta una domanda tardiva nella liquidazione controllata?
La domanda tardiva è ammissibile solo se il ritardo dipende da causa non imputabile al creditore e va trasmessa al liquidatore entro 60 giorni dalla cessazione dell’impedimento, fino all’esaurimento delle ripartizioni dell’attivo.
Le osservazioni al progetto di stato passivo come si presentano?
Si presentano nei 15 giorni dalla comunicazione del progetto, con le modalità dell’art. 201, comma 2, CCII, ossia mediante deposito telematico nel fascicolo informatico, indirizzato al liquidatore che le esamina prima del deposito definitivo.