Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- L’art. 110, comma 7, del TUIR disciplina il transfer pricing: le operazioni infragruppo con società estere del gruppo vanno valutate al valore di mercato.
- Dal 2017 il criterio è il principio di libera concorrenza (arm’s length): condizioni e prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti.
- La rettifica opera se dall’operazione deriva un aumento del reddito; la diminuzione è riconosciuta solo in esecuzione di accordi tra autorità estere.
- La documentazione sui prezzi di trasferimento, se idonea, protegge dalle sanzioni in caso di rettifica.
La norma (art. 110, comma 7, TUIR – testo vigente)
«I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito.»
| Elemento | Contenuto |
|---|---|
| Ambito | Operazioni con società estere del gruppo |
| Criterio | Principio di libera concorrenza (arm’s length) |
| Rettifica in aumento | Sempre possibile dall’ufficio |
| Rettifica in diminuzione | Solo con accordi tra autorità estere |
| Documentazione idonea | Esimente dalle sanzioni |
Tre casi pratici
Vendita di beni alla controllata estera
Una società italiana vende prodotti alla propria controllata estera a un prezzo inferiore a quello di mercato.
Cosa fare: Allineare i prezzi al principio di libera concorrenza confrontandoli con operazioni tra parti indipendenti; predisporre la documentazione idonea per evitare contestazioni e sanzioni.
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Servizi infragruppo dalla capogruppo estera
La capogruppo estera addebita servizi alla controllata italiana.
Cosa fare: Verificare che il corrispettivo rispetti l’arm’s length e che i servizi siano effettivamente resi e utili: i costi infragruppo non congrui possono essere ripresi a tassazione.
Finanziamento infragruppo
Una società del gruppo concede un finanziamento a un’altra società estera collegata.
Cosa fare: Applicare un tasso di interesse coerente con quello di mercato per operazioni comparabili: tassi non congrui sono soggetti a rettifica.
Spunti pratici
- La documentazione (Masterfile e Documentazione Nazionale) va comunicata e predisposta secondo il provvedimento dell’Agenzia.
- Il transfer pricing riguarda le operazioni transfrontaliere infragruppo; per quelle interne valgono altre regole.
- Le rettifiche possono dar luogo a doppia imposizione, risolvibile con le procedure amichevoli (MAP).
- Si collega all’esterovestizione e alla residenza fiscale delle società (art. 73).
Norme collegate
- Esterovestizione e residenza delle società (art. 73)
- Dividendi e holding (art. 89)
- Poteri di accertamento (art. 32 DPR 600)
Fonti affidabili
- TUIR, DPR 917/1986, art. 110, comma 7
- D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (principio di libera concorrenza)
- Agenzia delle Entrate, provvedimento sulla documentazione TP
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