Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- L’art. 1490 c.c. obbliga il venditore a garantire che la cosa sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso o ne diminuiscano apprezzabilmente il valore.
- Il patto che esclude o limita la garanzia è inefficace se il venditore ha taciuto in mala fede i vizi.
- Il compratore può scegliere tra risoluzione del contratto (azione redibitoria) e riduzione del prezzo (azione estimatoria).
- Vanno rispettati i termini: denuncia entro 8 giorni dalla scoperta e azione entro un anno dalla consegna (art. 1495).
La norma (art. 1490 c.c.)
«Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.»
| Aspetto | Regola |
|---|---|
| Oggetto della garanzia | Vizi che incidono su idoneità o valore |
| Patto di esclusione | Inefficace se vizi taciuti in mala fede |
| Rimedi | Risoluzione o riduzione del prezzo |
| Termini (art. 1495) | Denuncia 8 giorni, azione 1 anno |
Tre casi pratici
Auto usata con difetto occulto
Dopo l’acquisto emerge un guasto al motore non dichiarato dal venditore.
Cosa fare: Denunciare il vizio entro 8 giorni dalla scoperta e agire entro un anno dalla consegna, scegliendo tra risoluzione del contratto o riduzione del prezzo.
Macchinario non idoneo all’uso
Un’attrezzatura acquistata non funziona per l’impiego previsto.
Cosa fare: Far valere la garanzia per vizi: il bene inidoneo all’uso legittima la risoluzione o la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno se il venditore è in colpa.
Clausola ‘visto e piaciuto’
Il contratto esclude la garanzia ma il venditore conosceva il difetto.
Cosa fare: Il patto di esclusione è inefficace se il venditore ha taciuto in mala fede i vizi: la garanzia opera comunque.
Spunti pratici
- Distinguere il vizio (difetto) dalla mancanza di qualità (art. 1497) e dall’aliud pro alio (cosa diversa).
- I termini di denuncia e azione (art. 1495) sono brevi: agire subito.
- Nelle vendite ai consumatori si applica la disciplina speciale del Codice del consumo, più favorevole.
Norme collegate
- Caparra confirmatoria (art. 1385)
- Eccezione di inadempimento (art. 1460)
- Onere della prova (art. 2697)
Fonti affidabili
- Codice civile, art. 1490
- Codice civile, art. 1495 (termini) e art. 1492 (rimedi)
- D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo)
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