Art. 113 ter T.U.B. – Revoca dell’autorizzazione e liquidazione.
In vigore dal 01/12/2021
Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2
“1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 113-bis, la Banca d’Italia, puo’ disporre la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 107, comma 1, quando:
a) risultino irregolarita’ eccezionalmente gravi nell’amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attivita’ dell’intermediario;
b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravita’;
c) la revoca sia richiesta su istanza motivata degli organi amministrativi, dell’assemblea straordinaria, dei commissari di cui all’articolo 113-bis, comma 1 o dei liquidatori.
2. Il provvedimento di revoca e’ pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; della intervenuta revoca l’intermediario finanziario deve dare idonea evidenza nelle comunicazioni alla clientela e in ogni altra opportuna sede.
3. La revoca dell’autorizzazione costituisce causa di scioglimento della societa’. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l’intermediario finanziario comunica il programma di liquidazione della societa’ alla Banca d’Italia che accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione ai sensi dell’articolo 96-quinquies. La Banca d’Italia puo’ autorizzare, anche contestualmente alla revoca, l’esercizio provvisorio di attivita’ ai sensi dell’articolo 2487 del codice civile. L’organo liquidatore trasmette alla Banca d’Italia riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione. Nei confronti della societa’ in liquidazione restano fermi i poteri delle autorita’ creditizie previsti nel presente decreto legislativo.
3-bis. Ove la Banca d’Italia accerti, in sede di revoca dell’autorizzazione o successivamente, la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione, e’ disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III.
4. Agli intermediari finanziari si applicano l’articolo 96-quinquies e l’articolo 97.
5. (Comma abrogato, a decorrere dal 16 novembre 2015, dall’art. 1, comma 49, lett. e) decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181).
6. In deroga ai commi precedenti, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, puo’ disporre con decreto la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attivita’ e la liquidazione coatta amministrativa degli intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dei servizi di investimento, anche quando ne siano stati sospesi gli organi di amministrazione e controllo ai sensi dell’articolo 113-bis o ne sia in corso la liquidazione, qualora:
a) risultino irregolarita’ eccezionalmente gravi nell’amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attivita’ dell’intermediario;
b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravita’;
c) la revoca e la liquidazione coatta amministrativa siano richieste su istanza motivata degli organi amministrativi, dell’assemblea straordinaria, dei commissari di cui all’articolo 113-bis, comma 1, o dei liquidatori.
6-bis. Nel caso previsto dal comma 6 si applica la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III. La liquidazione coatta amministrativa e’ inoltre disposta quando sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 82, comma 1. Agli intermediari finanziari indicati nel presente comma si applicano altresi’ gli articoli 96-quinquies e 97.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle succursali di intermediari finanziari aventi sede legale all’estero ammessi all’esercizio, in Italia, delle attivita’ di cui all’articolo 106 comma 1. La Banca d’Italia comunica i provvedimenti adottati all’Autorita’ competente.
8. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 114-terdecies.”
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In sintesi
Inquadramento sistematico dell’art. 113-ter TUB
L’articolo 113-ter del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), introdotto nella sua versione attuale dal D.Lgs. 193/2021, chiude il microsistema degli intermediari finanziari ex art. 107 TUB disciplinando l’uscita dal mercato attraverso la revoca dell’autorizzazione e la liquidazione. La norma si colloca all’interno del Titolo V TUB, dedicato agli intermediari finanziari non bancari, e va letta in combinato con l’art. 113-bis (amministrazione straordinaria) e con le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione III TUB.
Presupposti della revoca dell’autorizzazione
Il comma 1 individua tre ipotesi tassative di revoca dell’autorizzazione (art. 107, comma 1 TUB) da parte della Banca d’Italia:
Procedura di liquidazione ordinaria
La revoca costituisce causa di scioglimento della società (comma 3). Entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento, l’intermediario deve trasmettere alla Banca d’Italia il programma di liquidazione, che l’Autorità verifica nella sua idoneità a garantire un regolare svolgimento ai sensi dell’art. 96-quinquies TUB. Durante la liquidazione: l’organo liquidatore trasmette riferimenti periodici sull’avanzamento; la Banca d’Italia può autorizzare l’esercizio provvisorio di alcune attività (art. 2487 c.c.); rimangono fermi tutti i poteri delle autorità creditizie.
Liquidazione coatta amministrativa
Il comma 3-bis prevede un passaggio automatico alla liquidazione coatta amministrativa (LCA) qualora la Banca d’Italia accerti, in sede di revoca o successivamente, che mancano i presupposti per una liquidazione ordinaria regolare. La LCA segue la disciplina del Titolo IV, Capo I, Sezione III TUB, che richiama in larga misura le procedure previste per le banche.
Regime speciale per gli intermediari autorizzati ai servizi di investimento
Il comma 6 prevede una procedura aggravata per gli intermediari autorizzati ai servizi di investimento: il MEF, su proposta della Banca d’Italia, può disporre con decreto ministeriale la revoca e la LCA anche in presenza di organi sospesi (art. 113-bis) o di liquidazione già in corso. Il comma 6-bis estende la LCA anche al caso di accertato stato di insolvenza (art. 82, comma 1 TUB). A questi intermediari si applicano altresi’ gli artt. 96-quinquies e 97 TUB.
Applicazione alle succursali di intermediari esteri
Il comma 7 estende le disposizioni alle succursali italiane di intermediari esteri autorizzati ex art. 106, comma 1 TUB, prevedendo la comunicazione dei provvedimenti all’autorità competente dello Stato d’origine, in coerenza con i principi di cooperazione tra supervisori dell’Unione europea. Resta fermo quanto previsto dall’art. 114-ter decies TUB.
Coordinamento normativo
Il sistema è coerente con la disciplina europea sulla gestione delle crisi degli enti finanziari, pur non rientrando gli intermediari finanziari ex art. 107 nell’ambito di applicazione della BRRD (Dir. 2014/59/UE), riservata alle banche e alle imprese di investimento significative. Gli artt. 96-quinquies e 97 TUB garantiscono la protezione dei clienti anche in sede di liquidazione.
Domande frequenti