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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2506 TER c.c. Norme applicabili

In vigore

L’organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli articoli 2501-quater e 2501-quinquies. La relazione dell’organo amministrativo deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa. Quando la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell’organo amministrativo menziona, ove prevista, l’elaborazione della relazione di cui all’articolo 2343 e il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata. (2) Si applica alla scissione l’articolo 2501-sexies; la situazione patrimoniale prevista dall’articolo 2501-quater e le relazioni previste dagli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies, non sono richieste (3) quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale o quando la scissione avviene mediante scorporo (4) con la costituzione di una o più nuove società e il progetto prevede l’assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola società scissa (5). Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione l’organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi. Sono altresì applicabili alla scissione gli articoli 2501-septies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504, 2504-ter, 2504-quater, 2505 (6), primo e secondo comma, (7) 2505-bis e 2505-ter. Tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli s’intendono riferiti anche alla scissione. Nella scissione mediante scorporo il socio della società scissa che non ha consentito all’operazione non può esercitare il diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 e 2502.(8)

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • L'organo amministrativo delle società partecipanti deve redigere la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa, secondo gli artt. 2501-quater e 2501-quinquies c.c.
  • La relazione degli amministratori deve specificare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle beneficiarie e quello residuo nella società scissa.
  • Si applica alla scissione l'art. 2501-sexies (relazione degli esperti), salvo esenzione nei casi previsti.
  • Situazione patrimoniale e relazioni non sono richieste quando la scissione avviene per costituzione di nuove società senza criteri di attribuzione non proporzionali.
  • Con consenso unanime di soci e titolari di strumenti finanziari con diritto di voto, l'organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti.
  • Sono estese alla scissione numerose norme della fusione: deposito del progetto, approvazione, opposizione dei creditori, atto di scissione, nullità e invalidità, scissione semplificata.

Art. 2506-ter c.c. impone alla società di redigere situazione patrimoniale e relazione illustrativa per la scissione.

Ratio della norma

L'art. 2506-ter risponde a un'esigenza di economia normativa e di coerenza sistematica: anziché dettare una disciplina autonoma e parallela a quella della fusione, il legislatore ha scelto la tecnica del rinvio recettizio alle disposizioni in materia di fusione, adattandole alla struttura dell'operazione scissoria. La scissione e la fusione condividono la medesima natura di operazioni straordinarie che incidono sull'assetto patrimoniale e partecipativo delle società coinvolte, con analoghi rischi per soci e creditori; il rinvio consente di garantire tutele omogenee senza duplicare il testo normativo.

Analisi del testo

La norma opera su due livelli. Il primo riguarda la documentazione preparatoria: la situazione patrimoniale (ex art. 2501-quater) deve rappresentare fedelmente il patrimonio alla data di riferimento, mentre la relazione illustrativa degli amministratori (ex art. 2501-quinquies, integrata dal secondo comma dell'art. 2506-ter) deve specificare i criteri di distribuzione delle partecipazioni e attestare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato a ciascuna beneficiaria nonché quello residuo nella scissa. Quest'ultimo elemento è peculiare della scissione e non ha corrispondente nella fusione: serve a consentire ai soci di valutare l'equità del rapporto di cambio o di assegnazione. Il secondo comma rinvia all'art. 2501-sexies per la relazione degli esperti, figura di controllo indipendente sulla congruità del rapporto di assegnazione. Il terzo comma introduce le esenzioni: quando la scissione avviene per costituzione di nuove società e i criteri di assegnazione sono puramente proporzionali, la documentazione non è necessaria perché il rischio di pregiudizio per i soci è minimo. La rinuncia unanime di soci e titolari di strumenti finanziari votanti può poi esonerare gli amministratori dalla redazione in tutti i casi. L'ultimo comma elenca le norme della fusione estese alla scissione, coprendo il deposito del progetto, la fase approvativa, l'opposizione dei creditori, la stipula dell'atto, il regime di invalidità e le semplificazioni per le società interamente o quasi interamente controllate.

Quando si applica

La norma si applica a ogni operazione di scissione disciplinata dagli artt. 2506 ss. c.c., sia nella forma della scissione totale (in cui la società scissa si estingue) sia in quella parziale (in cui la scissa conserva parte del patrimonio). Trova applicazione sia nelle scissioni in favore di società beneficiarie preesistenti sia in quelle per costituzione di nuove società. Le esenzioni documentali operano in modo automatico al ricorrere dei presupposti oggettivi (scissione per costituzione con criterio proporzionale) oppure previa manifestazione del consenso unanime degli aventi diritto di voto.

Connessioni con altre norme

La norma è il cardine del sistema di rinvii interni alla disciplina delle operazioni straordinarie. Si collega direttamente agli artt. 2506 (nozione di scissione), 2506-bis (progetto di scissione) e 2506-quater (effetti della scissione). I rinvii operativi riguardano: art. 2501-quater (situazione patrimoniale), art. 2501-quinquies (relazione degli amministratori per la fusione), art. 2501-sexies (relazione degli esperti), art. 2501-septies (deposito del progetto), art. 2502 e 2502-bis (approvazione della scissione), art. 2503 e 2503-bis (opposizione dei creditori), art. 2504 e 2504-ter (atto di scissione e sue iscrizioni), art. 2504-quater (invalidità), artt. 2505, 2505-bis e 2505-ter (scissione semplificata in caso di partecipazione totalitaria o quasi totalitaria). Il sistema si raccorda inoltre con le disposizioni fiscali del TUIR sulle riorganizzazioni societarie neutrali (artt. 172-173 TUIR).

Domande frequenti

Quali documenti devono essere redatti dagli amministratori in una scissione?

Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione devono predisporre: (1) la situazione patrimoniale riferita a una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto al deposito del progetto di scissione, redatta secondo i criteri di valutazione del bilancio; (2) la relazione illustrativa che spieghi e giustifichi il progetto di scissione, indichi i criteri di distribuzione delle azioni o quote e attesti il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle beneficiarie e quello residuo nella scissa. A questi documenti si aggiunge, di norma, la relazione dell'esperto ex art. 2501-sexies sulla congruità del rapporto di assegnazione.

Quando è possibile fare a meno della situazione patrimoniale e delle relazioni nella scissione?

L'esenzione dalla redazione di situazione patrimoniale e relazioni opera in due casi distinti. Il primo è automatico: quando la scissione avviene mediante costituzione di una o più nuove società e l'assegnazione delle partecipazioni ai soci avviene esclusivamente in modo proporzionale. Il secondo richiede una manifestazione di volontà: quando tutti i soci e i titolari di altri strumenti finanziari con diritto di voto in tutte le società partecipanti acconsentono unanimemente all'esonero degli amministratori. Fuori da questi casi, la documentazione è obbligatoria.

I creditori possono opporsi a una scissione? Entro quali termini?

Sì. Per effetto del rinvio all'art. 2503 c.c. operato dall'ultimo comma dell'art. 2506-ter, i creditori delle società partecipanti alla scissione hanno diritto di fare opposizione entro 60 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'ultima delle delibere di scissione approvate dalle assemblee. L'opposizione sospende il perfezionamento dell'operazione. La scissione può comunque essere eseguita prima della scadenza del termine se la società presta idonea garanzia oppure se un esperto attesta che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società non rende necessaria la garanzia.

Qual è la differenza tra scissione totale e scissione parziale ai fini documentali?

Ai fini degli obblighi documentali previsti dall'art. 2506-ter non vi è una differenza sostanziale tra scissione totale e parziale: entrambe richiedono situazione patrimoniale, relazione degli amministratori e relazione degli esperti, salvo che ricorrano le condizioni di esenzione. Tuttavia, nella relazione illustrativa, la scissione parziale impone una specifica indicazione del valore del patrimonio netto che rimane nella società scissa (dato non presente nella scissione totale, dove la scissa si estingue), elemento essenziale per valutare l'impatto dell'operazione sui soci che rimangono nella società madre.

La scissione può essere annullata dopo la sua iscrizione nel Registro delle Imprese?

No, in linea generale. Per effetto del rinvio all'art. 2504-quater c.c. operato dall'ultimo comma dell'art. 2506-ter, una volta eseguita l'iscrizione dell'atto di scissione nel Registro delle Imprese, l'invalidità della scissione non può essere pronunciata. Rimane ferma la responsabilità per danni verso i soggetti eventualmente pregiudicati da vizi del procedimento, ma l'operazione rimane efficace e stabile. Questa scelta del legislatore mira a tutelare la certezza dei traffici giuridici e la posizione dei terzi che hanno fatto affidamento sulla struttura societaria risultante dalla scissione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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Redazione Legge in Chiaro
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