Art. 175 C.d.S. – Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Le norme del presente articolo e dell’art. 176 si applicano ai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su altre strade, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d’inizio e fine.
2. È vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:
a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cc se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cc se a motore termico;
b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg;
c) veicoli non muniti di pneumatici;
d) macchine agricole e macchine operatrici;
e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;
f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;
g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 10;
h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione;
i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.
3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell’autostrada o da essi autorizzati. L’esclusione di cui al comma 2, lettera **d), relativamente alle macchine operatrici-gru come individuate dalla carta di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali.
4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità per l’ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di determinate categorie di veicoli.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i poteri di ordinanza degli enti proprietari di cui all’art. 6, possono essere escluse dal transito su talune autostrade, o tratti di esse, anche altre determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti mentre per quelli appartenenti alle Forze armate il concerto è realizzato con il Ministro della difesa.
6. È vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza è consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso.
7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato:
a) trainare veicoli che non siano rimorchi;
b) richiedere o concedere passaggi;
c) svolgere attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzate dall’ente proprietario;
d) campeggiare, salvo che nelle aree all’uopo destinate e per il periodo stabilito dall’ente proprietario o concessionario.
8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti è vietato, anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione, svolgere attività di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero attività commerciali con offerta di vendita agli utenti delle autostrade stesse.
9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra pertinenza autostradale è vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi esistenti nell’ambito autostradale o in altre aree analogamente attrezzate.
10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo può essere rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all’art. 159.
11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo possano ritenersi abbandonati, nonché al loro trasporto in uno dei centri di raccolta autorizzati a norma dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per tali operazioni i predetti organi di polizia possono incaricare l’ente proprietario.
12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall’ente proprietario. Sono esentati dall’autorizzazione le Forze armate e di polizia.
13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.
14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a), b) e d), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143, salvo l’applicazione delle norme della legge 28 marzo 1991, n. 112.
15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Dalla detta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143. Se la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzione è da euro 21 a euro 85.
17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l’autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste dalle presenti norme.
In sintesi
L'art. 175 C.d.S. disciplina i veicoli vietati sulle autostrade, le sanzioni applicabili e le misure in caso di neve o ghiaccio.
Ratio
L'art. 175 C.d.S. persegue un duplice obiettivo: garantire la sicurezza della circolazione su strade ad alto scorrimento, dove le elevate velocità amplificano i rischi connessi a veicoli lenti o instabili, e tutelare l'integrità della sede stradale, evitando danni causati da carichi irregolari o da mezzi inadatti al tipo di infrastruttura. Il legislatore ha ritenuto che autostrade e strade extraurbane principali richiedano standard minimi di efficienza, velocità e sicurezza dei veicoli che vi accedono, diversi da quelli sufficienti per la viabilità ordinaria.
Analisi
Il comma 2 elenca in modo tassativo le categorie di veicoli esclusi, articolando i divieti su criteri tecnici (cilindrata, massa, gommatura, tenuta del carico). Il comma 3 prevede deroghe per i veicoli degli enti proprietari o concessionari, riconoscendo la necessità operativa di accesso ai fini di manutenzione. I commi 6-9 introducono un regime speciale per condizioni meteo critiche, attribuendo agli enti ampi poteri ordinatori, fino al blocco fisico dei veicoli, in chiave di prevenzione degli incidenti. Il comma 10 estende il divieto di accesso ai conducenti senza patente valida o nelle condizioni ostative di cui all'art. 120, comma 1 (es. precedenti penali ostativi). I commi 11 e 12 presidiano l'ordine nelle aree di servizio vietando il commercio non autorizzato. Il comma 16, introdotto per adeguare la norma alla diffusione della mobilità elettrica, ammette i veicoli a motore elettrico qualora la velocità massima costruttiva superi i 45 km/h, valorizzando la prestazione effettiva piuttosto che la cilindrata.
Quando si applica
La norma trova applicazione ogni volta che un veicolo accede o circola su un'autostrada, su una strada extraurbana principale o su altra strada equiparata con decreto ministeriale. Il controllo avviene tipicamente ai caselli di ingresso (comma 8) o durante i servizi di pattugliamento della Polizia Stradale. L'articolo si applica anche alle situazioni emergenziali meteo (commi 6-9) e alle violazioni di carattere commerciale nelle aree di servizio (commi 11-12). Le sanzioni variano a seconda della violazione: da 41 a 168 euro per le violazioni minori (commi 7 e 15) e da 167 a 665 euro per le violazioni più gravi relative ai divieti di accesso, commercio ambulante e attività non autorizzate (commi 13 e 14).
Connessioni
L'art. 175 va letto in stretto coordinamento con: art. 176 C.d.S., che completa la disciplina comportamentale sulle autostrade (es. divieto di inversione di marcia, sosta d'emergenza); artt. 61 e 62 C.d.S., sui limiti di sagoma e massa dei veicoli richiamati dal comma 2, lett. g); art. 10 C.d.S., che disciplina i trasporti eccezionali e costituisce l'eccezione al divieto di cui alla lett. g); art. 120 C.d.S., richiamato dal comma 10, relativo ai requisiti soggettivi per il rilascio e il mantenimento della patente; art. 6 C.d.S., sui poteri di ordinanza degli enti proprietari delle strade, cui il comma 5 fa salvo rinvio.
Domande frequenti
Un motociclo da 125 cc può circolare in autostrada?
No, se è a motore termico. L'art. 175, comma 2, lett. a), vieta espressamente la circolazione in autostrada dei motocicli termici con cilindrata inferiore a 150 cc. Fanno eccezione i motocicli elettrici con velocità massima costruttiva superiore a 45 km/h, ammessi dal comma 16.
Quali sono le sanzioni previste dall'art. 175 C.d.S.?
Le sanzioni variano in base alla violazione: da 41 a 168 euro per chi circola senza le dotazioni invernali obbligatorie (comma 7) o per le altre violazioni generiche (comma 15); da 167 a 665 euro per chi viola i divieti di accesso, il divieto di commercio ambulante durante il transito (commi 13 e 14).
Cosa prevede il comma 16 dell'art. 175 C.d.S. sui veicoli elettrici?
Il comma 16 ammette in autostrada i ciclomotori e i motocicli elettrici, categoria altrimenti esclusa, a condizione che la loro velocità massima per costruzione sia superiore a 45 km/h. La norma adegua la disciplina alla diffusione della mobilità a zero emissioni.
L'art. 175 C.d.S. è stato modificato nel 2024 o nel 2025?
Il testo vigente dell'art. 175 C.d.S. è quello risultante dalle modifiche successive al D.Lgs. 285/1992. Il comma 16 sui veicoli elettrici è stato introdotto in un aggiornamento successivo. Per verificare eventuali modifiche entrate in vigore nel 2024-2025, è consigliabile consultare la Gazzetta Ufficiale o il testo coordinato disponibile sul portale Normattiva.
In caso di neve in autostrada, chi può imporre l'obbligo delle catene?
In caso di nevicate, formazione di ghiaccio o caduta di valanghe, l'ente proprietario o il concessionario dell'autostrada può disporre misure speciali, tra cui l'obbligo di catene da neve o pneumatici invernali (art. 175, comma 6). Il mancato rispetto comporta una sanzione da 41 a 168 euro e il possibile blocco del veicolo ai caselli.
Le macchine agricole possono circolare sulle strade extraurbane principali?
In linea generale no: l'art. 175, comma 2, lett. d), vieta la circolazione delle macchine agricole e operatrici su autostrade e strade assimilate. Tuttavia, il comma 3 precisa che le macchine operatrici-gru (come individuate dalla carta di circolazione) sono esentate da tale divieto sulle sole strade extraurbane principali, non sulle autostrade.
Chi non ha la patente può accedere in autostrada come conducente?
No. L'art. 175, comma 10, vieta l'accesso alle autostrade ai conducenti privi di patente valida per la categoria del veicolo guidato, a quelli con limitazioni alla guida e a coloro che si trovano nelle condizioni ostative previste dall'art. 120, comma 1 del C.d.S.
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