Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In un contratto che si autodefinisce anticipazione economica e che per il resto si limita a tabelle e importi, l’art. 3 è un’eccezione: una sola disposizione normativa, di poche righe, che risolve una questione pratica molto discussa negli atenei e negli enti di ricerca. Riguarda il diritto al buono pasto nelle giornate di lavoro agile.

Il problema che risolve

Il buono pasto spetta al ricorrere di requisiti di durata della prestazione giornaliera, tipicamente un numero minimo di ore di servizio con rientro pomeridiano. Nelle giornate di lavoro agile la prestazione non è però misurata allo stesso modo, e la questione di come computare quelle ore ai fini del buono pasto ha prodotto interpretazioni divergenti da ateneo ad ateneo, con esiti opposti per lavoratori nella stessa situazione.

Il testo della norma

L’art. 3 aggiunge, dopo il comma 3 dell’art. 14 del CCNL 18 gennaio 2024, il seguente comma 3-bis:

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

«Nelle università e negli enti di ricerca, per le tipologie professionali per le quali il CCNL disciplina i requisiti per l’erogazione del buono pasto, ai fini della verifica della sussistenza degli stessi le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalità agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza.»

Questo contratto è già in vigore. A differenza dei rinnovi di Sanità, Funzioni Centrali e Funzioni Locali — fermi allo stadio di ipotesi — qui la sottoscrizione definitiva è avvenuta il 1° luglio 2026. L’art. 2, comma 4 impone alle amministrazioni di applicare gli istituti economici «vincolati ed automatici» entro 30 giorni dalla stipulazione: gli aumenti e gli arretrati dovevano quindi entrare in pagamento entro il 31 luglio 2026.

Che cosa cambia in concreto

La norma introduce una finzione giuridica circoscritta: le ore della giornata in lavoro agile non vengono rilevate, ma si considerano pari a quelle che il dipendente avrebbe svolto in presenza secondo l’orario di servizio applicabile. Se quel profilo orario integra i requisiti per il buono pasto, il buono spetta.

Tre precisazioni sui limiti della disposizione:

  • opera solo ai fini della verifica dei requisiti del buono pasto, non per altri istituti come lo straordinario o le presenze;
  • riguarda solo le tipologie professionali per le quali il CCNL disciplina i requisiti di erogazione: dove il buono pasto non è previsto, nulla cambia;
  • si applica a università ed enti di ricerca, non alle istituzioni scolastiche né alle istituzioni AFAM.

Perché sta in questo contratto

La collocazione è significativa. L’art. 2, comma 1 avverte che il contratto regola «alcuni aspetti del trattamento economico» e che il negoziato proseguirà su tutto il resto. Che le parti abbiano voluto anticipare questa sola regola normativa, senza attendere la chiusura della trattativa, suggerisce che il contenzioso interpretativo fosse considerato urgente.

Le fonti da consultare

Domande frequenti

Il buono pasto spetta nelle giornate di lavoro agile?

Nelle università e negli enti di ricerca sì, se le ore che il dipendente avrebbe svolto in presenza in quella giornata integrano i requisiti previsti dal CCNL. Lo stabilisce il comma 3-bis introdotto dall’art. 3 del CCNL 2025-2027.

La regola vale anche per il personale scolastico?

No. Il comma 3-bis si riferisce espressamente a università ed enti di ricerca. Restano escluse le istituzioni scolastiche ed educative e le istituzioni AFAM.

Vale per tutti i dipendenti?

Solo per le tipologie professionali per le quali il CCNL disciplina i requisiti di erogazione del buono pasto. Dove il buono non è previsto, la norma non produce effetti.

Le ore in lavoro agile contano anche per lo straordinario?

No. La norma limita espressamente l’equiparazione alla verifica dei requisiti per il buono pasto.

Risorse correlate

I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027 (parte economica) sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026. Il negoziato sulla parte normativa prosegue: le materie non trattate restano regolate dal CCNL 23 dicembre 2025. Per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare il cedolino e di rivolgersi alla segreteria amministrativa o alla propria organizzazione sindacale.

In sintesi

  • L’art. 3 è l’unica disposizione normativa di un contratto altrimenti solo economico.
  • Aggiunge un comma 3-bis all’art. 14 del CCNL 18 gennaio 2024, sul lavoro agile e sul diritto alla disconnessione.
  • Nelle università e negli enti di ricerca, le ore della giornata resa in modalità agile valgono quanto le ore ordinarie che si sarebbero svolte in presenza.
  • La regola opera ai soli fini della verifica dei requisiti per l’erogazione del buono pasto.
  • Non si applica alla scuola né all’AFAM.

Domande frequenti

Il buono pasto spetta nelle giornate di lavoro agile?

Nelle università e negli enti di ricerca sì, se le ore che il dipendente avrebbe svolto in presenza in quella giornata integrano i requisiti previsti dal CCNL. Lo stabilisce il comma 3-bis introdotto dall’art. 3 del CCNL 2025-2027.

La regola vale anche per il personale scolastico?

No. Il comma 3-bis si riferisce espressamente a università ed enti di ricerca. Restano escluse le istituzioni scolastiche ed educative e le istituzioni AFAM.

Vale per tutti i dipendenti?

Solo per le tipologie professionali per le quali il CCNL disciplina i requisiti di erogazione del buono pasto. Dove il buono non è previsto, la norma non produce effetti.

Le ore in lavoro agile contano anche per lo straordinario?

No. La norma limita espressamente l’equiparazione alla verifica dei requisiti per il buono pasto.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.