Art. 99 T.U.B. – Liquidazione coatta amministrativa. (N.D.R.: Modifiche apportate dall’art. 9.32 D.L.G. 17 gennaio 2003, n. 6 introdotto dall’art. 2 D.L.G. 6 febbraio 2004, n. 37.)
In vigore dal 30/11/2021
Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1
“1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, alla capogruppo italiana si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III.
2. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo italiana, oltre che nei casi previsti dall’art. 80, puo’ essere disposta quando le inadempienze nell’esercizio dell’attivita’ prevista dall’art. 61, comma 4, siano di eccezionale gravita’.
3. I commissari liquidatori depositano annualmente presso l’ufficio del registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull’andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre societa’ del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela dei depositanti. La relazione e’ accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. La Banca d’Italia puo’ prescrivere speciali forme di pubblicita’ per rendere noto l’avvenuto deposito della relazione.
4. Si applicano le disposizioni dell’art. 98, commi 5 e 6.
5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l’esperimento dell’azione revocatoria prevista dall’articolo 166 del codice della crisi e dell’insolvenza nei confronti di altre societa’ del gruppo. L’azione puo’ essere esperita per gli atti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), dell’articolo 166 del codice della crisi e dell’insolvenza, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati al comma 1, lettera d), e al comma 2, dello stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.
5-bis. I commi 1, 2, 3, e 5 si applicano anche alle societa’ italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2. Le disposizioni relative al gruppo bancario si intendono riferite alle societa’ da esse controllate e, nel caso delle societa’ indicate all’articolo 69.2, alle altre societa’ soggette a vigilanza su base consolidata in un altro Stato dell’Unione europea.”
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In sintesi
1. Collocazione sistematica e funzione dell'art. 99 TUB
L'art. 99 T.U.B. (nel testo vigente dal 30 novembre 2021, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182, che ha recepito la BRRD II, direttiva 2019/879/UE, e aggiornato il raccordo del TUB con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) disciplina la liquidazione coatta amministrativa della capogruppo italiana del gruppo bancario. La norma costituisce il "pendant" liquidatorio dell'art. 98 TUB (che disciplina invece l'a.s. della capogruppo): mentre l'a.s. mira al risanamento, la LCA è la procedura terminale di liquidazione dell'attivo e soddisfazione dei creditori.
La struttura dell'art. 99 TUB replica lo schema dell'art. 98: il comma 1 richiama le norme della LCA ordinaria (capo I, sezione III, titolo IV TUB, artt. 80-95), applicandole alla capogruppo, mentre i commi 2-5-bis introducono regole speciali per la LCA di gruppo. Come per l'a.s., la norma consente di gestire la crisi a livello apicale del gruppo, con strumenti (relazioni informative, azioni revocatorie infra-gruppo) che riflettono la maggiore complessità della struttura consolidata.
Il coordinamento con il CCII è particolarmente rilevante nell'art. 99 TUB: il rinvio all'art. 166 CCII (che nella versione aggiornata ha sostituito il riferimento all'art. 67 della legge fallimentare previgente) integra le norme revocatorie del diritto bancario con quelle del diritto concorsuale generale, garantendo un sistema coerente di recupero degli atti pregiudizievoli per la massa.
2. Il presupposto aggiuntivo della LCA: le inadempienze di "eccezionale gravità" (comma 2)
Il comma 2 prevede che la LCA della capogruppo possa essere disposta, oltre che nei casi ordinari dell'art. 80 TUB (irregolarità gravi o eccezionali perdite del patrimonio), quando "le inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista dall'art. 61, comma 4, siano di eccezionale gravità".
Questa previsione è sistematicamente connessa all'art. 98, c. 2, lett. a), TUB (che prevede l'a.s. per "gravi inadempienze" nella stessa attività), ma con una soglia più elevata: la LCA richiede inadempienze di "eccezionale gravità", mentre l'a.s. si accontenta di inadempienze "gravi". La gerarchia delle soglie riflette la diversa natura e finalità delle due procedure: l'a.s. è una misura conservativa volta al risanamento; la LCA è una misura terminale. È coerente che la LCA richieda una constatazione di inadeguatezza gestionale più grave rispetto all'a.s.
In pratica, le inadempienze di "eccezionale gravità" nell'esercizio della direzione e coordinamento del gruppo potrebbero includere: l'omissione sistematica dei controlli richiesti dalla Circ. 285/2013 della Banca d'Italia in materia di governo societario e controlli interni del gruppo, con conseguente accumulo di rischi non presidiati in più componenti del gruppo; gravi violazioni delle disposizioni di adeguatezza patrimoniale consolidata ex D.Lgs. 385/1993, art. 53, e del Regolamento CRR; la gestione scientemente deficitaria dell'attività di indirizzo strategico del gruppo, con danni gravi all'equilibrio complessivo.
3. La relazione annuale del commissario liquidatore (comma 3)
Il comma 3 prevede un obbligo informativo peculiare, che distingue la LCA della capogruppo da quella della banca singola: i commissari liquidatori devono depositare "annualmente presso l'ufficio del registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre società del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela dei depositanti".
La relazione annuale assolve a una funzione duplice: (a) informativa verso il mercato e i creditori: il deposito al registro delle imprese rende la relazione accessibile a tutti i soggetti interessati; la pubblicità legale garantisce la conoscibilità dell'andamento della liquidazione, che può durare anni o decenni nelle grandi procedure bancarie; (b) informativa verso la Banca d'Italia e le autorità di vigilanza: le notizie sulle procedure in corso su altre società del gruppo e sugli interventi a tutela dei depositanti forniscono un quadro aggiornato della situazione di gruppo, che consente alla Banca d'Italia di valutare se attivare ulteriori misure di vigilanza sulle controllate non ancora in procedura.
La relazione deve essere accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza, l'organo che monitora l'operato dei commissari (art. 84, c. 3 TUB), garantendo così un secondo livello di controllo indipendente sull'andamento della procedura di gruppo. La Banca d'Italia può prescrivere speciali forme di pubblicità per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione, ad esempio attraverso comunicati stampa o pubblicazioni sul proprio sito istituzionale.
4. L'azione revocatoria infra-gruppo: la norma cruciale del comma 5
Il comma 5 costituisce la disposizione di maggiore rilevanza pratica dell'art. 99 TUB: prevede che, "quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza" della capogruppo, i commissari abbiano la legittimazione all'azione revocatoria ex art. 166 CCII nei confronti di altre società del gruppo.
L'azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) e quella fallimentare/concorsuale (art. 166 CCII, ex art. 67 legge fallimentare) permettono di recuperare alla massa gli atti posti in essere prima dell'apertura della procedura che abbiano pregiudicato i creditori. Il comma 5 estende questo strumento alle operazioni infra-gruppo: i pagamenti, le rimesse, le garanzie, le cessioni di attivi effettuati dalla capogruppo in favore di altre società del gruppo, quando siano stati posti in essere nei periodi di sospetto, possono essere revocati dai commissari.
I periodi di sospetto previsti dal comma 5 si differenziano in ragione della tipologia degli atti:
(a) Per gli atti di cui all'art. 166, c. 1, lett. a), b) e c) CCII (pagamenti di debiti scaduti in moneta, pagamenti anticipati rispetto alla scadenza, atti a titolo oneroso compiuti in condizioni di squilibrio): il periodo di sospetto è di cinque anni anteriori al provvedimento di LCA. Si tratta di un periodo di sospetto esteso rispetto all'ordinario (due o tre anni nella liquidazione giudiziale), che riflette la maggiore facilità con cui, in un gruppo bancario, possono essere occultate operazioni infra-gruppo pregiudizievoli, mascherate da normali rapporti di gestione della tesoreria di gruppo.
(b) Per gli atti di cui all'art. 166, c. 1, lett. d) e c. 2 CCII (atti a titolo gratuito e atti anomali compiuti nei periodi ordinari): il periodo di sospetto è di tre anni anteriori al provvedimento di LCA.
La legittimazione dei commissari della capogruppo a esperire l'azione revocatoria nei confronti delle controllate è un potere eccezionale che penetra la separazione giuridica formale tra le persone giuridiche del gruppo: in via ordinaria, i commissari della capogruppo potrebbero agire solo per conto della capogruppo stessa, non nei confronti delle controllate. Il comma 5 crea quindi una legittimazione speciale che tiene conto della realtà economica del gruppo come entità sostanzialmente unitaria, anche se composta da soggetti giuridicamente distinti.
5. Estensione del regime: il comma 5-bis
Il comma 5-bis estende l'applicabilità dei commi 1, 2, 3 e 5 anche alle "società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2" (società di partecipazione finanziaria e mista soggette a vigilanza consolidata in Italia). Per le società di cui all'art. 69.2, i riferimenti al gruppo bancario si intendono riferiti alle società da esse controllate e alle società soggette a vigilanza consolidata in un altro Stato UE.
Questa estensione garantisce la parità di trattamento tra capogruppo bancaria formale e capogruppo "di fatto" costituita da una holding di partecipazione: in entrambi i casi, il legislatore vuole che la LCA si possa applicare al vertice della struttura di gruppo e che i commissari dispongano degli stessi strumenti (inclusa l'azione revocatoria infra-gruppo) per massimizzare il recupero dell'attivo per i creditori.
Domande frequenti