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In sintesi
- Si parla di scissione negativa quando il compendio assegnato alla beneficiaria ha un patrimonio netto contabile negativo (passività superiori alle attività iscritte).
- La prassi notarile la ritiene ammissibile se il valore economico reale del compendio — incluso l’avviamento — è positivo: i valori contabili non esprimono i plusvalori latenti.
- È invece inammissibile la scissione “realmente negativa”: se anche il valore effettivo è negativo non può esistere alcun rapporto di cambio e l’operazione contrasta con la causa stessa della scissione.
- Verso una beneficiaria newco, l’imputazione del disavanzo da concambio (con perizia di stima ex art. 2343 c.c.) è la condizione che rende possibile l’operazione.
- Nella scissione verso beneficiaria preesistente e capiente, il compendio negativo viene assorbito dal patrimonio della beneficiaria.
Il problema
Nella scissione la beneficiaria riceve una porzione di patrimonio e assegna in cambio proprie partecipazioni ai soci della scissa. Ma se la porzione trasferita ha più debiti che attività contabili — un ramo con forte indebitamento bancario e immobili iscritti a costi storici, per esempio — che cosa si “concambia”? Il tema, non regolato espressamente dal codice, è stato risolto dalla prassi notarile (orientamenti del Triveneto e massime milanesi) distinguendo tra valori contabili e valori reali.
Contabile negativo, reale positivo: si può fare
Se il compendio scisso ha un patrimonio netto contabile negativo ma un valore economico effettivo positivo — grazie a plusvalori latenti su immobili, marchi, avviamento — la scissione è legittima: il rapporto di cambio si costruisce sui valori reali, che sono quelli che contano per i soci. Le modalità operative dipendono dalla beneficiaria:
- beneficiaria preesistente: il compendio contabilmente negativo si innesta su un patrimonio già capiente; l’aumento di capitale a servizio del concambio è coperto dai valori effettivi, e la congruità del rapporto di cambio è asseverata dagli esperti;
- beneficiaria di nuova costituzione: la newco non ha un patrimonio proprio su cui assorbire il negativo contabile. La strada è l’imputazione del disavanzo da concambio agli elementi dell’attivo e, per la differenza, ad avviamento (art. 2504-bis, co. 4 c.c., richiamato per la scissione); poiché così si forma capitale non coperto da valori già iscritti, serve la relazione di stima ex art. 2343 c.c., affidabile agli stessi esperti della relazione sul concambio. In questo caso l’imputazione del disavanzo non è una facoltà: è la condizione per dare corso all’operazione.
Reale negativo: non si può fare
Se anche il valore effettivo del compendio (avviamento compreso) è negativo, la scissione è preclusa: non può sussistere alcun rapporto di cambio, perché ai soci della scissa non spetterebbe nulla in concambio di un “regalo di debiti”. Una scissione realmente negativa sarebbe inoltre priva di utilità per la beneficiaria e altererebbe il valore delle partecipazioni preesistenti, in contrasto con la causa dell’operazione. Chi deve liberarsi di un ramo in perdita strutturale deve percorrere altre strade: ricapitalizzare prima, cedere con accollo e prezzo negativo pattuito contrattualmente, o passare dalla liquidazione.
Profili fiscali
La neutralità dell’art. 173 TUIR opera anche nella scissione negativa ammissibile: nessun realizzo, subentro nei valori fiscali. L’avviamento e i maggiori valori iscritti per effetto dell’imputazione del disavanzo non sono riconosciuti fiscalmente, salvo affrancamento con imposta sostitutiva (dal 2024: aliquota unica del 18%, più 3% IRAP, per effetto del D.Lgs. 192/2024). Attenzione anche alla sorte delle perdite fiscali: il limite del patrimonio netto, calcolato su un compendio contabilmente negativo, di regola azzera le perdite trasferibili con esso.
Esempio pratico
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Alfa S.r.l. vuole scindere il ramo alberghiero: attività contabili 800, debiti 1.000 (netto contabile −200), ma l’immobile alberghiero ha un plusvalore latente di 700 (valore reale del ramo: +500). La scissione verso la newco Beta S.r.l. è possibile imputando il disavanzo da concambio all’immobile sulla base della perizia ex art. 2343 c.c. Se invece il ramo valesse davvero −200 anche a valori correnti, la scissione sarebbe inammissibile: servirebbe prima una ricapitalizzazione.
Domande frequenti
Chi certifica che il valore reale è positivo?
Gli esperti chiamati ad asseverare la congruità del rapporto di cambio e, nella scissione verso newco con imputazione del disavanzo, la relazione di stima ex art. 2343 c.c. (o 2465 c.c. per le S.r.l.). La perizia è il documento chiave dell’intera operazione.
La beneficiaria risponde dei debiti ricevuti oltre il patrimonio assegnato?
La beneficiaria subentra nei debiti trasferiti per intero. Il limite del “valore effettivo del patrimonio netto assegnato” riguarda la responsabilità solidale per i debiti della scissa rimasti in capo ad altre società, non quelli assunti direttamente.
La scissione negativa è sindacabile come abuso?
Non in quanto tale: se il valore reale è positivo e l’operazione ha una funzione organizzativa, la neutralità fiscale è fisiologica. Come sempre, conta il disegno complessivo in cui l’operazione si inserisce.