Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

La regola: rinvio alla disciplina della fusione

Il comma 10 dell’art. 173 TUIR estende alla scissione le limitazioni previste per la fusione dall’art. 172, co. 7: le posizioni della società scissa seguono le regole dettate per le incorporate, quelle delle beneficiarie le regole dell’incorporante. Il patrimonio netto di riferimento è quello dell’ultimo bilancio o, se inferiore, quello del progetto di scissione (art. 2506-bis c.c.) o della situazione patrimoniale ex art. 2506-ter c.c.

Dalla Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) le stesse limitazioni si applicano anche agli interessi passivi riportati ex art. 96 TUIR e alle eccedenze ACE.

Come si ripartiscono le perdite della scissa

Le perdite fiscali non sono una posizione “connessa” a specifici beni: non seguono il ramo d’azienda a cui idealmente si riferiscono. Si ripartiscono in proporzione alla quota di patrimonio netto contabile attribuita a ciascuna società partecipante — le beneficiarie nella scissione totale; beneficiarie e scissa nella parziale — come confermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 129 del 2 marzo 2021.

Esempio: la scissa ha perdite per 900 e trasferisce alla beneficiaria un terzo del patrimonio netto. Alla beneficiaria vanno perdite per 300, alla scissa ne restano 600 — indipendentemente da quale ramo le abbia generate.

Beneficiarie newco: nessun limite

Quando la beneficiaria nasce con la scissione, il rischio che la norma vuole evitare — la compensazione tra perdite di un soggetto e redditi di un altro — semplicemente non esiste: la newco riceve perdite e redditi soltanto dalla scissa. L’Amministrazione lo ha riconosciuto formalmente (ris. 168/E del 30 giugno 2009 e circ. 9/E del 9 marzo 2010) e lo ha confermato con le risposte a interpello n. 111 del 14 marzo 2022 e n. 252 del 10 maggio 2022: le perdite trasferite alla beneficiaria neocostituita si riportano senza test di vitalità né limite di patrimonio netto.

Beneficiarie preesistenti: il test si fa sul compendio scisso

Per le beneficiarie già esistenti la circolare n. 31/E del 1° agosto 2022 ha riscritto il metodo. La vitalità (o la non vitalità) della scissa non si “eredita” automaticamente con il patrimonio trasferito:

È superata la posizione della circ. 9/E/2010, per cui bastava la vitalità della scissa nel suo complesso.

Perdite infragruppo: vincoli disapplicati

Il D.Lgs. 192/2024 (riforma IRES) ha escluso dai vincoli dell’art. 172, co. 7 — e quindi anche nella scissione — le perdite maturate in periodi in cui le società partecipanti facevano già parte dello stesso gruppo: per queste non servono test di vitalità né limite di patrimonio netto, perché la compensazione intersoggettiva all’interno del gruppo non è un vantaggio indebito.

Esempio pratico

  • Alfa S.r.l. (perdite pregresse 500) si scinde parzialmente: il 40% del patrimonio netto passa alla beneficiaria preesistente Beta S.r.l. insieme al ramo commerciale. A Beta si trasferiscono perdite per 200 (40% di 500). Il ramo commerciale supera il test di vitalità sui propri dati contabili e il patrimonio netto trasferito capiente: Beta riporta le perdite. Le 300 rimaste in capo ad Alfa non subiscono limitazioni, perché Alfa prosegue la propria attività.

Domande frequenti

Posso scegliere a quale società attribuire le perdite?

No: la ripartizione è proporzionale al patrimonio netto attribuito (risposta AE 129/2021). Non è ammesso destinare le perdite al ramo o alla società che si preferisce.

Nella scissione parziale la scissa subisce il test di vitalità?

Il tenore letterale del comma 10 non è limpido e la questione è dibattuta in dottrina. Nella prassi, l’attenzione dei controlli si concentra sulle posizioni trasferite alle beneficiarie preesistenti, dove il rischio di compensazione intersoggettiva è reale.

Interessi passivi e ACE seguono le stesse regole?

Sì: dal 2017 le eccedenze di interessi passivi riportate ex art. 96 TUIR e le eccedenze ACE sono soggette agli stessi vincoli delle perdite (test di vitalità e limite di patrimonio netto).

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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