Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

La regola di partenza: assegnazione proporzionale

Nella scissione ordinaria ogni socio della scissa riceve azioni o quote delle beneficiarie in proporzione alla partecipazione che già deteneva: se Tizio ha il 30% della scissa, riceve il 30% di ciascuna beneficiaria. La composizione della compagine non cambia, cambia solo il numero di società in cui è replicata.

Il codice civile consente però di derogare a questo schema con due istituti distinti, che nella pratica vengono spesso confusi ma hanno presupposti e tutele diversi.

Scissione non proporzionale (art. 2506-bis, co. 4 c.c.)

Il progetto di scissione può prevedere un’assegnazione non proporzionale: i soci ricevono partecipazioni nelle società risultanti in percentuali diverse da quelle di partenza, senza che la differenza sia interamente compensata da conguagli in denaro. Due i presidi:

Per la delibera basta quindi la maggioranza assembleare ordinaria prevista per le modifiche statutarie: il dissenziente è tutelato dall’exit, non dal veto.

Scissione asimmetrica (art. 2506, co. 2 c.c.)

La scissione asimmetrica va oltre: ad alcuni soci non vengono assegnate partecipazioni di una delle beneficiarie, ma soltanto partecipazioni della scissa. È il congegno tipico della “separazione consensuale” tra gruppi di soci: al termine dell’operazione Tizio resta socio solo della scissa e Caio solo della beneficiaria.

Proprio perché incide sul diritto di ciascun socio a partecipare a tutte le società risultanti, la legge richiede il consenso unanime. La prassi notarile (orientamenti del Triveneto) interpreta la norma estensivamente: con l’unanimità è legittimo che ad alcuni soci non siano assegnate partecipazioni di una o più società risultanti — siano esse la scissa o le beneficiarie — compensando la mancata assegnazione con maggiori partecipazioni nelle altre.

Il limite comune: la congruità del cambio

Né la non proporzionale né l’asimmetrica possono servire ad assegnare partecipazioni secondo un rapporto di cambio non congruo, arricchendo un socio a scapito di un altro. Un trasferimento di ricchezza tra soci è lecito, ma va realizzato con un negozio che ne enunci la causa — donazione, vendita, datio in solutum — non nascosto dentro i numeri della scissione. In sede di controllo, la congruità delle valutazioni è il primo punto che notaio ed esperti verificano.

Profili fiscali

Sul piano fiscale l’operazione resta una scissione: si applica la neutralità dell’art. 173 TUIR, senza realizzo di plusvalenze in capo a società o soci. Il costo fiscale della partecipazione originaria si ripartisce tra le partecipazioni ricevute in proporzione ai valori economici delle società risultanti (risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 52/E del 26 maggio 2015 e n. 97/E del 25 luglio 2017, che hanno superato la vecchia circolare 98/E del 2000).

Attenzione però al contesto: la scissione asimmetrica inserita in concatenazioni di operazioni può essere sindacata come abuso del diritto quando il risultato complessivo equivale a un atto realizzativo che sarebbe stato tassato (l’Agenzia lo ha affermato, ad esempio, nella risposta n. 86/2022 su una sequenza che replicava una permuta). Il tema è approfondito nella guida dedicata a scissione e cessione delle quote.

Esempio pratico

  • Alfa S.r.l. (soci Tizio e Caio al 50%) ha due rami: produzione e immobili. I rapporti tra i soci sono deteriorati. Con una scissione asimmetrica deliberata all’unanimità, il ramo immobiliare passa alla beneficiaria Beta S.r.l. le cui quote vengono assegnate solo a Caio, mentre Tizio concentra la propria partecipazione nella scissa (produzione). I valori dei due compendi sono stati asseverati come equivalenti: nessun conguaglio, nessun realizzo fiscale.

Domande frequenti

Serve sempre l’unanimità per la scissione non proporzionale?

No: l’unanimità è richiesta solo per la scissione asimmetrica (art. 2506, co. 2 c.c.). La non proporzionale si delibera a maggioranza, ma il progetto deve garantire ai dissenzienti il diritto di far acquistare le proprie partecipazioni a valore di recesso.

La scissione asimmetrica è elusiva?

Non di per sé: la separazione di gruppi di soci su rami d’azienda diversi è una riorganizzazione fisiologica e resta neutrale ex art. 173 TUIR. Diventa sindacabile se è un tassello di un disegno che maschera un atto realizzativo (cessione, permuta, recesso).

Come si divide il costo fiscale della vecchia partecipazione?

In proporzione ai valori economici delle società risultanti dalla scissione al momento dell’operazione (ris. 52/E/2015 e 97/E/2017), non in base al patrimonio netto contabile.

Da leggere insieme

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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