Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- La fusione transfrontaliera unisce società soggette a leggi di Stati diversi; dal 3 luglio 2023 è disciplinata dal D.Lgs. 19/2023, che ha recepito la direttiva UE 2019/2121.
- La nuova disciplina copre le operazioni con società di altri Stati UE e, con alcune regole dedicate, anche quelle extra-UE.
- Perno del procedimento è il certificato preliminare rilasciato dal notaio, che attesta il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari da parte della società italiana.
- Tutele rafforzate per soci (diritto di recesso per chi non ha concorso all’approvazione, quando la risultante è estera), creditori (opposizione a 90 giorni) e lavoratori (informazione e partecipazione).
- Sul piano fiscale opera la neutralità del regime UE (artt. 178-181 TUIR): niente realizzo per i beni che confluiscono in una stabile organizzazione italiana; per quelli che escono, tassazione sul valore di mercato (art. 166 TUIR).
Il quadro dopo il D.Lgs. 19/2023
Il decreto ha riscritto la materia delle operazioni straordinarie transfrontaliere — fusioni, scissioni e trasformazioni internazionali — sostituendo il vecchio D.Lgs. 108/2008. La disciplina si applica alle società di capitali italiane che partecipano a operazioni con società di altri Stati membri e regola espressamente anche le operazioni con società extra-UE: in particolare, la fusione con effetti in Italia richiede comunque un atto con i requisiti dell’atto pubblico italiano quando la legge straniera non lo preveda.
Il procedimento in breve
| Fase | Contenuto |
|---|---|
| Progetto comune | Unico per tutte le società, con le informazioni aggiuntive richieste (implicazioni per creditori e lavoratori, eventuale indennizzo per i soci uscenti) |
| Relazioni | Relazione degli amministratori destinata a soci e lavoratori; relazione degli esperti sul rapporto di cambio e sull’indennizzo |
| Approvazione | Delibera assembleare in ciascuna società, secondo la propria legge |
| Certificato preliminare | Il notaio verifica il regolare adempimento di atti e formalità e rilascia il certificato, anche in presenza di procedure pendenti purché non ostative; è il “passaporto” della società italiana verso l’ordinamento estero |
| Controllo finale ed efficacia | L’autorità dello Stato della società risultante effettua il controllo di legalità conclusivo; l’efficacia segue la legge di quello Stato |
Le tutele: soci, creditori, lavoratori
Soci: quando la società risultante è soggetta a legge straniera, i soci che non hanno concorso all’approvazione hanno diritto di recesso, con liquidazione secondo criteri di valore effettivo; possono contestare la congruità dell’indennizzo senza bloccare l’operazione.
Creditori: possono proporre opposizione entro 90 giorni dall’iscrizione del progetto — termine più ampio dei 60 giorni della fusione interna — e la società può neutralizzarla prestando idonee garanzie.
Lavoratori: oltre ai diritti di informazione e consultazione, operano i regimi di partecipazione negli organi sociali quando la società risultante è soggetta a sistemi che li prevedono, con la procedura di negoziazione dedicata.
Il regime fiscale
Per le operazioni intra-UE vale la neutralità degli artt. 178-181 TUIR (attuazione della direttiva “fusioni” 2009/133/CE): la fusione non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze a condizione che gli elementi patrimoniali della società italiana confluiscano in una stabile organizzazione in Italia della società risultante estera. I beni che invece “escono” dal perimetro impositivo italiano scontano l’exit tax sul valore di mercato (art. 166 TUIR), con possibilità di rateizzazione in cinque quote quando il trasferimento avviene verso Stati UE/SEE collaborativi.
Le posizioni fiscali seguono regole coordinate: le perdite pregresse restano utilizzabili dalla stabile organizzazione italiana nei limiti e alle condizioni dell’art. 181 TUIR, con i vincoli anti-elusivi ordinari.
Esempio pratico
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Alfa S.r.l. viene incorporata nella controllante francese Gamma S.A. Il notaio italiano rilascia il certificato preliminare; i creditori di Alfa hanno 90 giorni per opporsi; il socio di minoranza dissenziente esercita il recesso. Il ramo produttivo italiano resta come stabile organizzazione di Gamma: per quei beni la fusione è neutrale. Un marchio destinato a essere gestito da Parigi esce invece dal regime italiano e sconta l’exit tax sul valore di mercato.
Domande frequenti
Serve sempre la stabile organizzazione in Italia per la neutralità?
Sì, per i beni che vi confluiscono: la neutralità copre solo gli elementi che restano collegati al potere impositivo italiano. Ciò che migra all’estero è tassato come realizzo al valore di mercato, con le rateizzazioni previste dall’art. 166 TUIR.
È possibile fondersi con una società di uno Stato extra-UE?
Sì: il D.Lgs. 19/2023 disciplina anche le operazioni con società non UE, purché ammesse dalle leggi degli Stati coinvolti; per l’efficacia in Italia l’atto deve avere i requisiti dell’atto pubblico. Sul piano fiscale, però, la neutralità “comunitaria” degli artt. 178 ss. non si applica alle operazioni extra-UE.
Che cos’è il certificato preliminare?
È l’attestazione con cui il notaio certifica che la società italiana ha regolarmente adempiuto atti e formalità preliminari alla fusione. Senza certificato l’autorità estera non può completare il controllo di legalità e l’operazione non diventa efficace.