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In sintesi
- Nel merger leveraged buy-out (MLBO) una società veicolo si indebita per acquisire il controllo di una società bersaglio e poi si fonde con essa: il debito viene ripagato con i flussi di cassa della bersaglio stessa.
- L’operazione è lecita, ma l’art. 2501-bis c.c. la sottopone a una procedura rafforzata di trasparenza quando il patrimonio della bersaglio costituisce garanzia generica o fonte di rimborso del debito.
- Obblighi in più: il progetto indica le risorse finanziarie per il rimborso, la relazione degli amministratori contiene un piano economico-finanziario, gli esperti ne attestano la ragionevolezza e al progetto è allegata la relazione del revisore della bersaglio o dell’acquirente.
- Vietate le scorciatoie: alle fusioni ex 2501-bis non si applicano le semplificazioni degli artt. 2505 e 2505-bis c.c.
- Sul piano fiscale la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 2016 ha riconosciuto la deducibilità degli interessi passivi del debito di acquisizione, nei limiti dell’art. 96 TUIR.
Lo schema dell’operazione
La sequenza classica: gli investitori costituiscono una newco con capitale limitato; la newco ottiene un finanziamento e acquista il controllo della società bersaglio (target); segue la fusione tra newco e target — diretta o, spesso, inversa. Dopo la fusione il debito contratto per l’acquisizione grava sul patrimonio unificato, e viene servito con i flussi generati dall’azienda acquisita.
È proprio questa traslazione del peso finanziario sulla società comprata a giustificare le cautele: prima della riforma del 2003 si discuteva se lo schema violasse il divieto di assistenza finanziaria (art. 2358 c.c.). L’art. 2501-bis ha risolto il dubbio legittimando l’operazione a condizione di una trasparenza rafforzata sulla sostenibilità del debito.
Quando scatta l’art. 2501-bis
La disciplina speciale si applica alla fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra, quando per effetto della fusione il patrimonio della bersaglio viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di quei debiti. Contano i debiti finanziari funzionali all’acquisizione del controllo, non l’ordinario indebitamento commerciale; la norma non fissa un intervallo temporale rigido tra indebitamento, acquisizione e fusione, ma il nesso funzionale deve essere riscontrabile.
Gli adempimenti rafforzati
| Documento | Contenuto aggiuntivo richiesto |
|---|---|
| Progetto di fusione | Indica le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante |
| Relazione degli amministratori | Indica le ragioni dell’operazione e contiene un piano economico-finanziario con la fonte delle risorse e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere |
| Relazione degli esperti | Attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto |
| Relazione del revisore | Al progetto è allegata la relazione del soggetto incaricato della revisione legale della società bersaglio o della acquirente |
Coerentemente con la funzione di garanzia, non sono ammesse le semplificazioni previste per l’incorporazione di società interamente possedute o al 90% (artt. 2505 e 2505-bis c.c.): relazioni e attestazioni restano dovute anche quando non c’è concambio da determinare.
Il piano fiscale: interessi, perdite e veicolo
Il tema fiscale centrale è la deducibilità degli interessi passivi sul debito di acquisizione. Con la circolare n. 6/E del 30 marzo 2016 l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che nell’MLBO l’indebitamento risponde a finalità imprenditoriali e gli interessi sono in linea di principio inerenti e deducibili, nei limiti ordinari del 30% del ROL (art. 96 TUIR). La stessa prassi ha aperto alla disapplicazione del test di vitalità per la newco veicolo: una società costituita solo per l’acquisizione non può, per costruzione, superare parametri pensati per società operative, e le eccedenze di interessi e perdite generate dal solo debito di acquisizione meritano una valutazione sostanziale.
Restano i profili di attenzione elaborati dalla prassi successiva: strutture con doppia holding, ribaltamento dei costi del debito su soggetti esteri, e in generale le architetture in cui la leva fiscale prevale su quella industriale.
Esempio pratico
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Un fondo costituisce Newco S.r.l. con 2 milioni di capitale; Newco ottiene 8 milioni da un pool bancario e acquista il 100% di Target S.p.A. Dopo sei mesi si delibera la fusione inversa (Target incorpora Newco). Il progetto indica i flussi operativi attesi di Target come fonte di rimborso; la relazione degli amministratori allega il piano quinquennale; gli esperti ne attestano la ragionevolezza e la relazione del revisore di Target è allegata al progetto. Niente procedura semplificata, benché Target sia interamente posseduta.
Domande frequenti
Il merger leveraged buy-out è legale?
Sì: dal 2003 l’art. 2501-bis c.c. lo disciplina espressamente. La liceità è subordinata al rispetto della procedura rafforzata, che serve a rendere trasparente e verificabile la sostenibilità del debito trasferito sul patrimonio della società acquisita.
Cosa rischia chi salta gli adempimenti dell’art. 2501-bis?
La violazione degli obblighi informativi espone la delibera alle impugnazioni e gli amministratori a responsabilità; in sede di controllo notarile e camerale l’assenza dei documenti prescritti blocca l’iter. È inoltre un argomento che i creditori possono spendere in sede di opposizione ex art. 2503 c.c.
Gli interessi del debito di acquisizione sono sempre deducibili?
Sono deducibili nei limiti dell’art. 96 TUIR (30% del ROL) e a condizione che l’operazione abbia sostanza imprenditoriale, come chiarito dalla circolare 6/E/2016. Strutture artificiose — doppie holding senza funzione, ribaltamenti transfrontalieri dei costi — restano sindacabili.