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In sintesi
- Il conferimento d’azienda tra soggetti in regime d’impresa è fiscalmente neutrale (art. 176 TUIR): nessuna plusvalenza tassata, il conferitario subentra nei valori fiscali del conferente.
- La partecipazione ricevuta eredita l’anzianità dell’azienda conferita: ai fini PEX si considera iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie fin dai bilanci in cui erano iscritti i beni dell’azienda.
- Il co. 3 dell’art. 176 dichiara espressamente non elusivo il conferimento seguito dalla cessione della partecipazione in regime PEX.
- I maggiori valori iscritti dal conferitario non sono riconosciuti, salvo affrancamento con imposta sostitutiva (dal 2024: aliquota unica del 18%, più 3% IRAP — D.Lgs. 192/2024).
- Attenzione al registro: sull’accoppiata conferimento+cessione la giurisprudenza è stata a lungo divisa, ma il nuovo art. 20 del Testo unico registro (L. 205/2017) limita l’interpretazione al contenuto dell’atto.
Come funziona la neutralità
Il conferimento d’azienda effettuato tra soggetti residenti nell’esercizio di imprese commerciali non costituisce realizzo di plusvalenze né di minusvalenze: è il regime naturale — e obbligatorio — dell’art. 176 TUIR. Il meccanismo è a doppio binario:
- il conferente assume come valore fiscale della partecipazione ricevuta lo stesso valore fiscale che aveva l’azienda conferita;
- il conferitario subentra nella posizione del conferente per tutti gli elementi dell’attivo e del passivo, compreso l’avviamento: qualunque sia il valore a cui lo iscrive in contabilità, fiscalmente vale quello che aveva in capo al conferente.
I plusvalori latenti non spariscono: restano “congelati” nel doppio binario e emergeranno solo con un futuro atto realizzativo — oppure vengono affrancati.
L’anzianità della partecipazione: il ponte verso la PEX
La regola più preziosa è quella sull’anzianità. Le partecipazioni ricevute in cambio dell’azienda si considerano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie fin dai bilanci in cui erano iscritti i beni dell’azienda conferita: il requisito di iscrizione e quello di possesso ai fini della participation exemption (art. 87 TUIR) non ripartono da zero. Specularmente, per il conferitario le aziende ricevute si considerano possedute anche per il periodo di possesso del conferente, ad esempio ai fini del possesso triennale che consente di rateizzare le plusvalenze (circ. 57/E del 25 settembre 2008).
Conferimento e cessione della partecipazione: non è elusione
Il co. 3 dell’art. 176 mette nero su bianco che non costituisce operazione elusiva il conferimento dell’azienda in regime di continuità fiscale — tipicamente in una newco — seguito dalla cessione della partecipazione ricevuta per beneficiare dell’esenzione PEX (art. 87 per i soggetti IRES, art. 58 per imprenditori individuali e società di persone). È la via maestra per vendere un’azienda tassando solo il 5% della plusvalenza in capo alla società conferente, ed è lo stesso schema che il legislatore incentiva rispetto alla cessione diretta dell’azienda, interamente imponibile.
La prassi recente conferma: la risposta n. 260 del 21 marzo 2023 ha ribadito la legittimità dello schema, e la n. 503 del 12 ottobre 2022 lo ha ammesso anche quando alla cessione segue la fusione della newco nell’acquirente, pure sul versante delle imposte indirette. Il perimetro però non è illimitato: la risposta n. 185 dell’11 giugno 2019 ha giudicato abusiva la trasformazione di una S.n.c. in S.r.l. preordinata al conferimento e alla cessione, costruita al solo scopo di intercettare la PEX riservata ai soggetti IRES.
Il fronte dell’imposta di registro
Sul registro la storia è stata più tormentata: per anni la Cassazione ha riqualificato conferimento+cessione come cessione d’azienda, applicando l’imposta proporzionale, contro l’orientamento della giurisprudenza di merito e della dottrina (norma di comportamento ADC n. 186/2012), favorevoli alla tassazione autonoma dei due atti in misura fissa. Il legislatore è intervenuto riscrivendo l’art. 20 del D.P.R. 131/1986 (L. 205/2017): l’imposta si applica secondo il contenuto del singolo atto, senza elementi extratestuali né atti collegati. Su questa base lo schema oggi sconta il registro in misura fissa.
Affrancamento dei maggiori valori
Il conferitario può ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti (avviamento compreso) con l’imposta sostitutiva dell’art. 176, co. 2-ter: dal 2024 l’aliquota è unica al 18%, più il 3% per l’IRAP (D.Lgs. 192/2024, che ha sostituito i vecchi scaglioni 12-14-16%), versata in unica soluzione. L’affrancamento conviene quando i maggiori ammortamenti deducibili ripagano l’imposta in tempi ragionevoli.
Esempio pratico
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Alfa S.r.l. vuole vendere il proprio ramo produttivo (valore fiscale 400, valore di mercato 1.000). Cessione diretta: plusvalenza 600 interamente imponibile. Con l’art. 176: Alfa conferisce il ramo nella newco Beta S.r.l. (neutrale), la partecipazione eredita l’anzianità del ramo e — verificati i requisiti PEX — la vendita delle quote di Beta a 1.000 genera una plusvalenza esente al 95%: imponibile 30 invece di 600. Lo schema è espressamente non elusivo ex art. 176, co. 3.
Domande frequenti
La neutralità dell’art. 176 è facoltativa?
No: per i conferimenti d’azienda tra soggetti in regime d’impresa è il regime obbligatorio. Non è possibile optare per il realizzo dei plusvalori, se non affrancandoli a posteriori con l’imposta sostitutiva.
L’acquirente delle quote eredita valori fiscali bassi: è un problema?
Sì, è il rovescio della medaglia: i plusvalori restano latenti nella società acquistata. Per questo nella trattativa il compratore sconta spesso sul prezzo la fiscalità differita, oppure valuta l’affrancamento al 18%+3%.
Quanto tempo deve passare tra conferimento e cessione?
Nessun termine minimo: la non elusività è espressa (art. 176, co. 3) e prescinde dall’intervallo. Restano sindacabili solo le operazioni preparatorie artificiose, come la trasformazione preordinata della risposta 185/2019.