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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

La regola civilistica: da quando la scissione produce effetti

La scissione acquista efficacia verso i terzi con l’ultima iscrizione dell’atto nel registro delle imprese in cui sono iscritte le beneficiarie (art. 2506-quater c.c.). Le parti possono stabilire una data successiva (postdatazione), ma non per le scissioni realizzate mediante costituzione di nuove società: una società non può operare prima di esistere. Per la contabilità e le imposte, invece, il codice richiama la possibilità di retrodatare prevista per la fusione — con un limite fiscale importante.

Il limite fiscale: retrodatazione solo nella scissione totale

L’art. 173, co. 11 TUIR consente la retrodatazione degli effetti fiscali (ex art. 2501-ter, nn. 5 e 6 c.c.) limitatamente ai casi di scissione totale e a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell’ultimo periodo d’imposta della scissa e delle beneficiarie. In pratica:

La ratio è antielusiva: nella parziale la retrodatazione consentirebbe di attribuire retroattivamente redditi e perdite tra soggetti che restano entrambi in vita, aprendo a compensazioni mirate.

Le conseguenze pratiche senza retrodatazione

Se la scissione non retroagisce (parziale, o totale senza i requisiti), l’art. 173, co. 8 TUIR fissa le regole di continuità:

Retrodatazione e perdite

Quando la retrodatazione è ammessa (scissione totale), il periodo “retrodatato” entra nel perimetro delle regole sulle perdite fiscali: le perdite maturate nella frazione di esercizio coperta dalla retrodatazione soggiacciono agli stessi vincoli dell’art. 172, co. 7 TUIR, per evitare che la retroattività diventi il canale per compensazioni altrimenti precluse.

Esempio pratico

  • Alfa S.p.A. si scinde totalmente in Beta e Gamma (entrambe preesistenti, esercizio solare come Alfa) con atto iscritto il 1° ottobre 2026. Il progetto retrodata gli effetti contabili e fiscali al 1° gennaio 2026: Beta e Gamma includono nei propri redditi le frazioni di risultato di Alfa dall’inizio dell’anno e Alfa non presenta alcuna dichiarazione per il 2026. Se la stessa operazione fosse una scissione parziale, la retrodatazione sarebbe vietata: Alfa dichiarerebbe il proprio reddito fino al 30 settembre e le beneficiarie da ottobre.

Domande frequenti

Perché la fusione si può retrodatare e la scissione parziale no?

Nella fusione le società incorporate si estinguono: la retrodatazione accorpa redditi che comunque confluirebbero nell’incorporante. Nella scissione parziale la scissa sopravvive, e la retroattività permetterebbe di ripartire redditi e perdite a piacere tra soggetti distinti.

La retrodatazione contabile segue quella fiscale?

Le due corrono insieme: il richiamo dell’art. 173 è alle date indicate nel progetto ex art. 2501-ter, nn. 5 e 6 c.c., che valgono per l’imputazione a bilancio delle operazioni. Non è possibile retrodatare fiscalmente ciò che contabilmente decorre dalla data dell’atto.

Posso postdatare una scissione con beneficiaria newco?

No: la postdatazione è esclusa quando la scissione avviene mediante costituzione di nuove società, perché la newco viene ad esistenza solo con l’iscrizione dell’atto.

Da leggere insieme

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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