Autore: Andrea Marton

  • Art. 256 c.p.c.: Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza

    Art. 256 c.p.c.: Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza

    Art. 256 c.p.c. – Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo, o se vi è fondato sospetto che egli non abbia detto la verità o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero, al quale trasmette copia del processo verbale. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 263 .

  • Art. 255 c.p.c.: Mancata comparizione dei testimoni

    Art. 255 c.p.c.: Mancata comparizione dei testimoni

    Art. 255 c.p.c. – Mancata comparizione dei testimoni

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l’accompagnamento all’udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l’accompagnamento del testimone all’udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro .

    Se il testimone si trova nell’impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all’esame il giudice istruttore del luogo.

  • Articolo 254 Codice di Procedura Civile: Confronto dei testimoni

    Articolo 254 Codice di Procedura Civile: Confronto dei testimoni

    Art. 254 c.p.c. – Confronto dei testimoni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni, il giudice istruttore, su istanza di parte o d’ufficio, può disporre che essi siano messi a confronto.

  • Articolo 253 Codice di Procedura Civile: Interrogazioni e risposte

    Articolo 253 Codice di Procedura Civile: Interrogazioni e risposte

    Art. 253 c.p.c. – Interrogazioni e risposte

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre. Può altresì rivolgergli, d’ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi.

    È vietato alle parti e al pubblico ministero di interrogare direttamente i testimoni.

    Alle risposte dei testimoni si applica la disposizione dell’articolo 231.

  • Articolo 252 Codice di Procedura Civile: Identificazione dei testimoni

    Articolo 252 Codice di Procedura Civile: Identificazione dei testimoni

    Art. 252 c.p.c. – Identificazione dei testimoni

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice istruttore richiede al testimone il nome, il cognome, la paternità, l’età e la professione, lo invita a dichiarare se ha rapporti di parentela, affinità, affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti, oppure interesse nella causa.

    Le parti possono fare osservazioni sull’attendibilità del testimone, e questi deve fornire in proposito i chiarimenti necessari. Delle osservazioni e dei chiarimenti si fa menzione nel processo verbale prima dell’audizione del testimone.

  • Articolo 251 Codice di Procedura Civile: Giuramento dei testimoni

    Articolo 251 Codice di Procedura Civile: Giuramento dei testimoni

    Art. 251 c.p.c. – Giuramento dei testimoni

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    I testimoni sono esaminati separatamente.

    Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa e morale del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, e legge la formula: “consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire la verità, null’altro che la verità”.

    Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: “lo giuro”.

  • Articolo 250 Codice di Procedura Civile: Intimazione ai testimoni

    Articolo 250 Codice di Procedura Civile: Intimazione ai testimoni

    Art. 250 c.p.c. – Intimazione ai testimoni

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell’ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.

    L’intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale o posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi , è effettuata in busta chiusa e sigillata.

    L’intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l’invio di copia dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi .

    .

    Il difensore deposita copia dell’atto inviato e dell’avviso di ricevimento o la ricevuta di avvenuta consegna.

  • Articolo 249 Codice di Procedura Civile: Facoltà d’astensione

    Articolo 249 Codice di Procedura Civile: Facoltà d’astensione

    Art. 249 c.p.c. – Facoltà d’astensione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Si applicano all’audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale relative alla facoltà d’astensione dei testimoni.

  • Art. 248 c.p.c.: Audizione dei minori degli anni quattordici

    Art. 248 c.p.c.: Audizione dei minori degli anni quattordici

    Art. 248 c.p.c. – Audizione dei minori degli anni quattordici

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    I minori degli anni quattordici possono essere sentiti solo quando la loro audizione è resa necessaria da particolari circostanze. Essi non prestano giuramento.

  • Articolo 247 Codice di Procedura Civile: Divieto di testimoniare

    Articolo 247 Codice di Procedura Civile: Divieto di testimoniare

    Art. 247 c.p.c. – Divieto di testimoniare

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Non possono deporre il coniuge ancorché separato, i parenti o affini in linea retta e coloro che sono legati a una delle parti da vincoli di affiliazione, salvo che la causa verta su questioni di stato, di separazione personale o relative a rapporti di famiglia.

  • Articolo 246 Codice di Procedura Civile: Incapacità a testimoniare

    Articolo 246 Codice di Procedura Civile: Incapacità a testimoniare

    Art. 246 c.p.c. – Incapacità a testimoniare

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.

  • Articolo 245 Codice di Procedura Civile: Ordinanza di ammissione

    Articolo 245 Codice di Procedura Civile: Ordinanza di ammissione

    Art. 245 c.p.c. – Ordinanza di ammissione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Con l’ordinanza che ammette la prova il giudice istruttore riduce le liste dei testimoni sovrabbondanti ed elimina i testimoni che non possono essere sentiti per legge.

    La rinuncia fatta da una parte all’audizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il giudice non vi consente.