Art. 807 c.p.c. – Compromesso
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l’oggetto della controversia.
La forma scritta s’intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo,
telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.
