Autore: Andrea Marton

  • Articolo 252 Codice di Procedura Civile: Identificazione dei testimoni

    Articolo 252 Codice di Procedura Civile: Identificazione dei testimoni

    Art. 252 c.p.c. – Identificazione dei testimoni

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice istruttore richiede al testimone il nome, il cognome, la paternità, l’età e la professione, lo invita a dichiarare se ha rapporti di parentela, affinità, affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti, oppure interesse nella causa.

    Le parti possono fare osservazioni sull’attendibilità del testimone, e questi deve fornire in proposito i chiarimenti necessari. Delle osservazioni e dei chiarimenti si fa menzione nel processo verbale prima dell’audizione del testimone.

  • Articolo 251 Codice di Procedura Civile: Giuramento dei testimoni

    Articolo 251 Codice di Procedura Civile: Giuramento dei testimoni

    Art. 251 c.p.c. – Giuramento dei testimoni

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    I testimoni sono esaminati separatamente.

    Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa e morale del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, e legge la formula: “consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire la verità, null’altro che la verità”.

    Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: “lo giuro”.

  • Articolo 250 Codice di Procedura Civile: Intimazione ai testimoni

    Articolo 250 Codice di Procedura Civile: Intimazione ai testimoni

    Art. 250 c.p.c. – Intimazione ai testimoni

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell’ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.

    L’intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale o posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi , è effettuata in busta chiusa e sigillata.

    L’intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l’invio di copia dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi .

    .

    Il difensore deposita copia dell’atto inviato e dell’avviso di ricevimento o la ricevuta di avvenuta consegna.

  • Articolo 249 Codice di Procedura Civile: Facoltà d’astensione

    Articolo 249 Codice di Procedura Civile: Facoltà d’astensione

    Art. 249 c.p.c. – Facoltà d’astensione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Si applicano all’audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale relative alla facoltà d’astensione dei testimoni.

  • Art. 248 c.p.c.: Audizione dei minori degli anni quattordici

    Art. 248 c.p.c.: Audizione dei minori degli anni quattordici

    Art. 248 c.p.c. – Audizione dei minori degli anni quattordici

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    I minori degli anni quattordici possono essere sentiti solo quando la loro audizione è resa necessaria da particolari circostanze. Essi non prestano giuramento.

  • Articolo 247 Codice di Procedura Civile: Divieto di testimoniare

    Articolo 247 Codice di Procedura Civile: Divieto di testimoniare

    Art. 247 c.p.c. – Divieto di testimoniare

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Non possono deporre il coniuge ancorché separato, i parenti o affini in linea retta e coloro che sono legati a una delle parti da vincoli di affiliazione, salvo che la causa verta su questioni di stato, di separazione personale o relative a rapporti di famiglia.

  • Articolo 246 Codice di Procedura Civile: Incapacità a testimoniare

    Articolo 246 Codice di Procedura Civile: Incapacità a testimoniare

    Art. 246 c.p.c. – Incapacità a testimoniare

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.

  • Articolo 245 Codice di Procedura Civile: Ordinanza di ammissione

    Articolo 245 Codice di Procedura Civile: Ordinanza di ammissione

    Art. 245 c.p.c. – Ordinanza di ammissione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Con l’ordinanza che ammette la prova il giudice istruttore riduce le liste dei testimoni sovrabbondanti ed elimina i testimoni che non possono essere sentiti per legge.

    La rinuncia fatta da una parte all’audizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il giudice non vi consente.

  • Articolo 244 Codice di Procedura Civile: Modo di deduzione

    Articolo 244 Codice di Procedura Civile: Modo di deduzione

    Art. 244 c.p.c. – Modo di deduzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.

  • Art. 243 c.p.c.: Rinvio alle norme sul giuramento decisorio

    Art. 243 c.p.c.: Rinvio alle norme sul giuramento decisorio

    Art. 243 c.p.c. – Rinvio alle norme sul giuramento decisorio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Per la prestazione del giuramento deferito d’ufficio si applicano le disposizioni relative al giuramento decisorio.

  • Art. 242 c.p.c.: Divieto di riferire il giuramento suppletorio

    Art. 242 c.p.c.: Divieto di riferire il giuramento suppletorio

    Art. 242 c.p.c. – Divieto di riferire il giuramento suppletorio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giuramento deferito d’ufficio a una delle parti non può da questa essere riferito all’altra.

  • Art. 241 c.p.c.: Ammissibilità e contenuto del giuramento d’esti

    Art. 241 c.p.c.: Ammissibilità e contenuto del giuramento d’esti

    Art. 241 c.p.c. – Ammissibilità e contenuto del giuramento d’estimazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giuramento sul valore della cosa domandata può essere deferito dal collegio a una delle parti, soltanto se non è possibile accertare altrimenti il valore della cosa stessa. In questo caso il collegio deve anche determinare la somma fino a concorrenza della quale il giuramento avrà efficacia.