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Art. 2371 c.c. Presidenza dell’assemblea
In vigore
L’assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. Il presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea è redatto da un notaio.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio
L'art. 2371 c.c. istituisce la figura del presidente dell'assemblea come garante della regolarità del procedimento assembleare. La presidenza non è una mera formalità organizzativa: il presidente è il soggetto cui la legge affida compiti sostanziali di verifica e controllo che condizionano la validità delle delibere. Senza un presidente che accerti il quorum, verifichi la legittimazione dei votanti e certifichi l'esito delle votazioni, il procedimento assembleare sarebbe privo di un punto di riferimento certo, con conseguente incertezza sull'efficacia delle deliberazioni. La norma bilancia l'autonomia statutaria, che può prevedere chi presiede l'assemblea, con la regola suppletiva dell'elezione a maggioranza, assicurando che l'assemblea possa sempre costituirsi e funzionare anche in assenza di previsioni specifiche.
Analisi
Il primo comma disciplina la nomina del presidente: in via principale, dallo statuto, che può indicare direttamente una persona (es. il presidente del CdA) o una categoria di soggetti. In via suppletiva, dall'assemblea stessa a maggioranza dei presenti, senza quorum particolari. Il presidente designa o propone il segretario, anch'esso eletto con le stesse modalità. Il terzo comma enumera tassativamente le funzioni del presidente: verifica della regolare costituzione (quorum, convocazione), accertamento dell'identità e della legittimazione dei partecipanti, governo dello svolgimento dei lavori (ordine del giorno, discussione, votazioni), accertamento e proclamazione dei risultati delle votazioni. Tutte queste attività devono trovare riscontro nel verbale, che è atto pubblico o privato a seconda che sia redatto dal notaio o dal segretario. Il quarto comma prevede che quando il verbale è redatto dal notaio (obbligatorio per le assemblee straordinarie) il segretario non è necessario, poiché il notaio assorbe la funzione verbalizzante con le garanzie proprie dell'atto pubblico.
Quando si applica
La norma si applica a ogni assemblea di SPA, ordinaria e straordinaria. La verifica da parte del presidente è particolarmente rilevante nelle assemblee contestate, dove l'eventuale illegittimità della costituzione o il computo errato dei voti può fondare l'impugnazione delle delibere. Il verbale del presidente costituisce prova privilegiata dell'esito delle votazioni: le contestazioni devono essere sollevate in assemblea e annotate a verbale, pena la preclusione. Il notaio che redige il verbale di assemblea straordinaria esercita un controllo di legalità autonomo, superiore a quello del segretario.
Connessioni
L'art. 2371 si raccorda con l'art. 2375 c.c. (verbale dell'assemblea e suo contenuto), l'art. 2376 c.c. (assemblee speciali di categoria), l'art. 2377 c.c. (annullabilità delle delibere per vizi della costituzione o del procedimento) e l'art. 2379 c.c. (nullità delle delibere). Per le assemblee straordinarie l'obbligo del verbale notarile è stabilito dall'art. 2375, secondo comma, c.c. Il presidente dell'assemblea designato dal tribunale ai sensi dell'art. 2367 c.c. esercita le stesse funzioni del presidente ordinario.
Domande frequenti
Chi presiede l'assemblea se lo statuto non lo indica?
In mancanza di previsione statutaria, il presidente è eletto dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti, senza necessità di quorum particolari. La votazione avviene tipicamente all'apertura dell'adunanza.
Il presidente dell'assemblea deve necessariamente essere un socio?
La legge non lo richiede: lo statuto può designare come presidente anche un non socio (es. un professionista esterno o un componente degli organi sociali non azionista). Ciò che conta è che il soggetto sia in grado di esercitare le funzioni previste dall'art. 2371 c.c.
Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio?
Sì. Ai sensi dell'art. 2375, secondo comma, c.c., il verbale delle assemblee straordinarie di SPA deve essere redatto da un notaio. In tal caso non è necessario il segretario, poiché il notaio assorbe la funzione verbalizzante.
Cosa succede se il presidente ammette al voto un soggetto non legittimato?
Se il voto del soggetto non legittimato ha influito sull'esito della delibera, questa è annullabile ai sensi dell'art. 2377 c.c. La contestazione deve essere sollevata in assemblea e annotata a verbale per poter essere poi fatta valere in giudizio entro 90 giorni.
Il presidente può rifiutare di mettere ai voti un argomento proposto da un socio?
Il presidente può rifiutare di mettere ai voti argomenti non inclusi nell'ordine del giorno, salvo che sia presente l'intero capitale (assemblea totalitaria) e nessuno si opponga. La direzione dei lavori rientra nelle funzioni del presidente, ma il suo potere ha limiti precisi fissati dalla legge e dallo statuto.