Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Lavoro sportivo

Previdenza e tutele del lavoratore sportivo: Gestione separata, ISCRO e FPSP

La riforma ha fatto entrare il lavoro sportivo nel sistema previdenziale: contributi alla Gestione separata per i collaboratori del dilettantismo, Fondo dedicato per i professionisti subordinati, e un pacchetto di tutele prima quasi inesistente.

In sintesi

I collaboratori del dilettantismo versano alla Gestione separata INPS sulla quota di compenso oltre 5.000 € annui, con un regime transitorio che riduce la base imponibile contributiva fino al 2027. I contributi finanziano pensione, malattia, maternità e l’indennità ISCRO. I lavoratori sportivi subordinati del professionismo fanno capo al Fondo pensione sportivi professionisti (FPSP) gestito dall’INPS.

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Riferimenti

Normativa
D.Lgs 36/2021 (artt. 33, 34, 35); regole della Gestione separata e del Fondo pensione sportivi professionisti INPS
In vigore dal
1° luglio 2023
Ambito
Lavoratori sportivi subordinati, autonomi e co.co.co.
Eventuale CCNL
Assente in via generale; accordi di categoria nel professionismo
Fonte
D.Lgs 36/2021; circolari e chiarimenti INPS sulla riforma dello sport

Il salto di tutela rispetto al passato

Per anni i compensi sportivi dilettantistici sono stati erogati come redditi diversi, privi di copertura previdenziale: niente pensione, niente malattia, niente maternità collegate all’attività. La riforma ha cambiato questo scenario, prevedendo l’iscrizione alla Gestione separata INPS per i collaboratori e gli autonomi del dilettantismo, e confermando il Fondo pensione sportivi professionisti per i subordinati del professionismo.

La franchigia dei 5.000 euro

Per i collaboratori dell’area dilettantistica l’obbligo contributivo scatta solo sulla parte di compenso che eccede i 5.000 euro annui. Fino a tale soglia non c’è contribuzione. È un punto da non confondere con la soglia fiscale di 15.000 euro: la prima riguarda i contributi, la seconda le imposte. Entrambe si calcolano sul totale annuo dei compensi sportivi, anche da enti diversi.

Il regime transitorio sulla base imponibile

Per accompagnare gli enti e i lavoratori nel passaggio al nuovo sistema, è previsto un regime transitorio: la contribuzione previdenziale (IVS) per i collaboratori dell’area dilettantistica è calcolata su una base ridotta (una quota dell’imponibile) fino al 2027. Significa che, in questa fase, l’onere contributivo è più leggero di quello a regime.

Tabella riepilogativa delle tutele

Tutele finanziate dai contributi del lavoratore sportivo dilettantistico
Tutela A cosa serve
Pensione (IVS) Accredito contributivo per la pensione
Indennità di malattia Sostegno al reddito in caso di malattia
Indennità di maternità Sostegno al reddito per gravidanza e genitorialità
ISCRO Indennità contro la riduzione del reddito per autonomi e collaboratori
Assicurazione INAIL Copertura per infortuni sul lavoro e malattie professionali

Nota: aliquote, contributi minori (malattia, maternità, ISCRO) e massimali sono fissati e aggiornati da circolari INPS. L’assicurazione INAIL è disciplinata a parte (art. 34).

Aliquote e ripartizione

Per i collaboratori dell’area dilettantistica iscritti alla Gestione separata, l’onere contributivo è ripartito tra committente e collaboratore secondo le regole generali della Gestione separata (di norma due terzi a carico dell’ente e un terzo a carico del lavoratore), con versamento tramite modello F24. Alle aliquote pensionistiche si aggiungono i contributi minori che finanziano malattia, maternità e ISCRO.

Il Fondo pensione sportivi professionisti

I lavoratori sportivi subordinati del settore professionistico fanno capo al Fondo pensione sportivi professionisti (FPSP), gestito dall’INPS. È il fondo storico dei professionisti dello sport, confermato dalla riforma, attraverso il quale passano la tutela pensionistica e, per i soggetti iscritti, le tutele economiche di malattia e maternità secondo le regole proprie del fondo.

Casi pratici

Tizio — Istruttore con compenso sopra la franchigia
Tizio percepisce 10.000 € l’anno come collaboratore di una ASD. Sotto i 15.000 € è esente da imposte, ma sopra i 5.000 € deve contribuire: l’ASD versa alla Gestione separata INPS sulla quota di 5.000 € eccedente, beneficiando del regime transitorio che riduce la base imponibile fino al 2027.
Caia — Collaboratrice autonoma e ISCRO
Caia è una preparatrice atletica autonoma iscritta alla Gestione separata. Avendo versato anche il contributo dedicato, in un anno di calo del reddito può valutare l’accesso all’ISCRO, l’indennità di continuità reddituale per autonomi e collaboratori, secondo le condizioni INPS.
Sempronio — Atleta professionista e FPSP
Sempronio è atleta professionista con contratto subordinato. La sua posizione previdenziale fa capo al Fondo pensione sportivi professionisti gestito dall’INPS, che gli garantisce l’accredito pensionistico e le tutele economiche secondo le regole del fondo.

Domande frequenti

A quale ente previdenziale fanno capo i lavoratori sportivi?
Dipende dalla forma del rapporto. I collaboratori e gli autonomi del dilettantismo sono iscritti alla Gestione separata INPS. I subordinati del professionismo fanno capo al Fondo pensione sportivi professionisti (FPSP) gestito dall’INPS.
Da quanto si versano i contributi nel dilettantismo?
La franchigia previdenziale è di 5.000 euro annui: si versa alla Gestione separata solo sulla quota di compenso oltre i 5.000 euro. La soglia si calcola sul totale annuo dei compensi sportivi, anche da più enti.
Esiste una riduzione della base imponibile contributiva?
Sì. Un regime transitorio prevede che, per i collaboratori del dilettantismo, la contribuzione IVS sia calcolata su una base ridotta fino al 2027, come misura di accompagnamento al nuovo regime.
Cos’è l’ISCRO per i lavoratori sportivi?
L’ISCRO è l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, una tutela contro la riduzione del reddito per autonomi e collaboratori iscritti alla Gestione separata, finanziata da un contributo aggiuntivo dedicato.
Come si ripartiscono i contributi tra ente e lavoratore?
Per i collaboratori del dilettantismo iscritti alla Gestione separata, l’onere è ripartito tra committente e collaboratore (di norma due terzi all’ente e un terzo al lavoratore) e versato con modello F24.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al D.Lgs 36/2021 e ai suoi correttivi. Aliquote, soglie, massimali e regimi transitori sono fissati e aggiornati da circolari INPS e leggi di bilancio: per la situazione individuale è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al patronato o all’INPS.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • La riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021) ha ridisegnato il lavoro sportivo, riconoscendo tutele previdenziali e assistenziali prima frammentarie.
  • Il lavoratore sportivo subordinato accede alla previdenza complementare e all'assistenza sanitaria integrativa secondo le regole del settore e l'art. 51 TUIR.
  • La gestione previdenziale di riferimento è stata ricondotta a sistema, con contribuzione differenziata tra subordinati e collaboratori coordinati.
  • Le soglie di esenzione dei compensi sportivi e il trattamento fiscale del welfare seguono il quadro del D.Lgs. 36/2021 e del TUIR.
  • L'assistenza sanitaria integrativa tutela un lavoratore esposto a infortuni: copertura, rimborsi e prosecuzione seguono il regolamento della cassa.
Indice dei contenuti

Il lavoro sportivo ha conosciuto con la riforma del 2021 una trasformazione storica: il D.Lgs. 36/2021 ha superato il vecchio regime delle collaborazioni sportive prive di tutele, costruendo un sistema in cui anche l'atleta, il tecnico e il dirigente sportivo accedono a previdenza e assistenza. Il welfare e la sanità integrativa di settore vanno letti in questo nuovo quadro, che combina la disciplina speciale dello sport con le regole generali della previdenza complementare e con il regime fiscale dell'art. 51 TUIR. È un comparto in cui la tutela della salute assume un rilievo peculiare, vista l'esposizione fisica del lavoratore.

La riforma dello sport e il riconoscimento delle tutele

Prima del D.Lgs. 36/2021 il lavoratore sportivo dilettantistico era largamente privo di copertura previdenziale e assistenziale. La riforma ha riconosciuto la figura del lavoratore sportivo - subordinato o autonomo - assoggettandolo a un sistema di tutele graduate. Per il lavoratore subordinato si applicano le tutele tipiche del rapporto ex art. 2094 c.c., integrate dalle specificità sportive; per i collaboratori coordinati e continuativi opera un regime contributivo e assistenziale modulato sulla natura della prestazione.

Welfare e previdenza complementare

Sul welfare integrativo il lavoratore sportivo subordinato segue la logica generale: può accedere a forme di previdenza complementare ex D.Lgs. 252/2005, alimentate da quota propria, contributo datoriale e, ove maturato, conferimento del TFR (art. 2120 c.c.). La peculiarità del settore è la frequente discontinuità delle carriere - stagioni, trasferimenti, fine attività agonistica precoce - che rende il "secondo pilastro" particolarmente prezioso per costruire una protezione di lungo periodo a fronte di redditi spesso concentrati in pochi anni.

L'assistenza sanitaria integrativa per chi rischia l'infortunio

L'assistenza sanitaria integrativa ha nello sport un valore accentuato: il lavoratore è strutturalmente esposto a infortuni e a usura fisica. Le coperture integrative - rimborsi per accertamenti, terapie riabilitative, ricoveri - affiancano la tutela INAIL e il Servizio sanitario nazionale, ampliando l'accesso a prestazioni specialistiche. Massimali, prestazioni e condizioni di prosecuzione vanno verificati nel regolamento vigente della cassa di settore, qui richiamato solo nei suoi meccanismi.

Il trattamento fiscale dei compensi e del welfare

La riforma ha ridisegnato anche la fiscalità: i compensi sportivi godono di soglie di esenzione fissate dal D.Lgs. 36/2021, oltre le quali concorrono al reddito. Sul versante del welfare, i contributi di assistenza sanitaria e di previdenza complementare beneficiano del regime di favore dell'art. 51 TUIR entro le soglie di legge, così come i buoni pasto entro i limiti giornalieri. Le soglie precise e i loro aggiornamenti vanno verificati nelle circolari INPS e nei provvedimenti aggiornati, non stimati.

Infortunio, malattia e continuità delle tutele

L'infortunio del lavoratore sportivo si colloca all'incrocio tra art. 2110 c.c., tutela INAIL e coperture integrative. Durante la sospensione per malattia o infortunio il rapporto è protetto nei limiti del periodo di comporto e le contribuzioni di welfare proseguono secondo i regolamenti. La maternità della lavoratrice sportiva è oggi tutelata ex D.Lgs. 151/2001 nei termini adattati dalla riforma: un punto di svolta rispetto al passato, in cui la gravidanza poteva tradursi nella perdita del rapporto.

Cessazione, fine carriera e portabilità

La fine dell'attività agonistica, spesso precoce, rende cruciale la portabilità delle tutele. La posizione di previdenza complementare resta del lavoratore e segue le regole di trasferimento e riscatto del D.Lgs. 252/2005, accompagnandolo nella riconversione professionale. La copertura sanitaria integrativa di norma cessa con il rapporto, salvo le prosecuzioni volontarie ammesse dal regolamento della cassa. La pianificazione di questi strumenti è parte essenziale della tutela di un lavoratore con orizzonte di carriera compresso.

Domande frequenti

Il lavoratore sportivo ha diritto alla previdenza complementare?

Sì: dopo il D.Lgs. 36/2021 il lavoratore sportivo subordinato accede alle forme di previdenza complementare ex D.Lgs. 252/2005, alimentate da quota propria, contributo datoriale e conferimento del TFR. È uno strumento prezioso a fronte di carriere spesso brevi e discontinue.

Come è tassato il welfare sanitario nello sport?

I contributi di assistenza sanitaria integrativa godono del regime di favore dell'art. 51 TUIR entro le soglie di legge, al pari di altri settori. Le soglie precise vanno verificate nelle circolari aggiornate, senza fare affidamento su importi stimati.

Cosa è cambiato con la riforma dello sport del 2021?

Il D.Lgs. 36/2021 ha riconosciuto la figura del lavoratore sportivo, estendendo tutele previdenziali e assistenziali prima largamente assenti nel dilettantismo, con un regime contributivo differenziato tra subordinati e collaboratori coordinati e continuativi.

La lavoratrice sportiva è tutelata in maternità?

Sì: dopo la riforma la maternità della lavoratrice sportiva è tutelata ex D.Lgs. 151/2001 nei termini adattati dal D.Lgs. 36/2021, superando il regime precedente in cui la gravidanza poteva comportare la perdita del rapporto.

Cosa succede al welfare a fine carriera?

La posizione di previdenza complementare resta del lavoratore e può essere trasferita o riscattata secondo il D.Lgs. 252/2005, utile nella riconversione professionale. La copertura sanitaria integrativa di norma cessa con il rapporto, salvo prosecuzione volontaria prevista dal regolamento.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.