Testo dell'articoloVigente
Quando un licenziamento è illegittimo, cosa ottiene il lavoratore: il posto indietro o un risarcimento? La risposta dipende soprattutto da una data: il 7 marzo 2015. Da allora convivono due regimi di tutela molto diversi. Capire quale si applica è il primo passo per difendersi. Ecco il quadro.
Due regimi a seconda della data di assunzione
| Assunzione | Regime |
|---|---|
| Prima del 7 marzo 2015 | Art. 18 Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) |
| Dal 7 marzo 2015 | Contratto a tutele crescenti (d.lgs. 23/2015) |
L’art. 18 dello Statuto (ante 2015)
Per gli assunti prima del 7/3/2015 (nelle imprese sopra i 15 dipendenti) vale l’art. 18, L. 300/1970, con tutele graduate secondo il vizio:
- reintegrazione piena per i licenziamenti nulli (discriminatori, ritorsivi, orali) o discriminatori, con risarcimento;
- reintegrazione “attenuata” per i licenziamenti disciplinari o per GMO nei casi più gravi (fatto insussistente);
- tutela solo indennitaria negli altri casi di illegittimità.
Le tutele crescenti (dal 2015)
Per gli assunti dal 7/3/2015, il d.lgs. 23/2015 prevede di regola una indennità economica crescente con l’anzianità, con la reintegrazione limitata ai casi più gravi (licenziamenti nulli/discriminatori e licenziamento disciplinare per fatto materiale insussistente). La Corte costituzionale è più volte intervenuta sui meccanismi di calcolo dell’indennità, dichiarando illegittima la rigidità del criterio basato solo sull’anzianità.
Le tre grandi categorie di vizio
- Licenziamento nullo (discriminatorio, ritorsivo, in violazione di divieti, orale): la tutela è sempre la reintegra, a prescindere dal numero di dipendenti;
- Licenziamento ingiustificato (manca giusta causa o giustificato motivo): tutela reintegratoria o indennitaria secondo regime e gravità;
- Vizi formali/procedurali: di regola tutela economica.
Il piccolo datore (sotto 15 dipendenti)
Nelle imprese sotto i 15 dipendenti, la tutela è di norma solo economica (la c.d. tutela obbligatoria), salvo i licenziamenti nulli/discriminatori, per i quali la reintegra opera comunque.
Spunti pratici
- Verifica la data di assunzione: decide il regime (art. 18 o d.lgs. 23/2015).
- Licenziamento nullo: sempre reintegra (discriminatorio, ritorsivo, orale).
- Termini: impugna entro 60 giorni + 180 (art. 6 L. 604/66).
- Fatto insussistente: apre alla reintegra anche nelle tutele crescenti.
Esempio pratico
Un lavoratore assunto nel 2012 è licenziato per un fatto disciplinare poi rivelatosi insussistente: ricade nell’art. 18 con reintegrazione. Un collega assunto nel 2018, licenziato per un vizio formale, ottiene invece, di regola, una indennità economica (d.lgs. 23/2015). Un licenziamento discriminatorio, in entrambi i casi, comporta la reintegra.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
Domande frequenti