Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Quando un licenziamento è illegittimo, cosa ottiene il lavoratore: il posto indietro o un risarcimento? La risposta dipende soprattutto da una data — il 7 marzo 2015 — e dal tipo di vizio. Da allora convivono due regimi di tutela molto diversi: l’art. 18 dello Statuto e il contratto a tutele crescenti. Capire quale si applica è il primo passo per difendersi. Ecco il quadro completo.

Due regimi a seconda della data di assunzione

Data di assunzione Regime applicabile
Prima del 7 marzo 2015 Art. 18 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970)
Dal 7 marzo 2015 Contratto a tutele crescenti (d.lgs. 23/2015)

La distinzione non dipende dalla data del licenziamento ma dalla data di costituzione del rapporto: due colleghi licenziati lo stesso giorno possono avere tutele diverse a seconda di quando sono stati assunti.

L’art. 18 dello Statuto (assunti ante 2015)

Per gli assunti prima del 7/3/2015, nelle imprese sopra i 15 dipendenti (5 se agricole), vale l’art. 18, L. 300/1970, nel testo riformato dalla L. 92/2012 (legge Fornero), con tutele graduate secondo la gravità del vizio:

Le tutele crescenti (assunti dal 2015)

Per gli assunti dal 7/3/2015, il d.lgs. 23/2015 prevede di regola una indennità economica crescente con l’anzianità, con la reintegrazione limitata ai casi più gravi: licenziamenti nulli/discriminatori (a prescindere dalle dimensioni) e licenziamento disciplinare per insussistenza del fatto materiale contestato. La Corte costituzionale è più volte intervenuta sui meccanismi di calcolo, dichiarando illegittima la rigidità del criterio basato solo sull’anzianità di servizio e restituendo al giudice un margine di valutazione nella quantificazione dell’indennità.

Le tre grandi categorie di vizio

Il piccolo datore (sotto 15 dipendenti)

Nelle imprese sotto i 15 dipendenti, la tutela è di norma solo economica (la cosiddetta tutela obbligatoria, già prevista dalla L. 604/1966), con importi più contenuti, salvo i licenziamenti nulli/discriminatori, per i quali la reintegra opera comunque.

I termini di impugnazione

Qualunque sia il regime, il licenziamento va impugnato entro 60 giorni dalla comunicazione, con atto scritto (anche stragiudiziale), e il ricorso giudiziale va depositato entro i successivi 180 giorni (art. 6, L. 604/1966). Sono termini di decadenza: il loro mancato rispetto rende inutile anche il licenziamento più palesemente illegittimo. Per il giudizio si segue il rito del lavoro: si veda come fare causa al giudice del lavoro.

La giusta causa e il giustificato motivo: il presupposto del licenziamento

Prima di valutare la tutela contro l’illegittimità, occorre ricordare quando il licenziamento è legittimo. Il datore può recedere solo per:

Se manca uno di questi presupposti, o se il fatto contestato è insussistente, il licenziamento è ingiustificato e scatta una delle tutele descritte. La giurisprudenza richiede inoltre il rispetto del principio di proporzionalità: la sanzione espulsiva dev’essere adeguata alla gravità della condotta, altrimenti il licenziamento disciplinare è illegittimo anche se il fatto è vero.

Il procedimento disciplinare (art. 7 dello Statuto)

Il licenziamento per motivi disciplinari deve seguire la procedura dell’art. 7, L. 300/1970: contestazione scritta e specifica dell’addebito, termine a difesa (di regola 5 giorni), eventuale audizione del lavoratore, e solo dopo l’irrogazione della sanzione. La violazione di questa sequenza è un vizio procedurale: comporta, nel regime delle tutele crescenti, una tutela di norma economica, salvo che il vizio nasconda l’assenza del fatto, nel qual caso si torna alla reintegra.

Il commento alla giurisprudenza costituzionale

Il regime delle tutele crescenti, nato per dare certezza al costo del licenziamento, è stato profondamente ridisegnato dalla Corte costituzionale con due pronunce cardine:

L’effetto pratico è che, per gli assunti dal 2015, l’indennità non si calcola più con una formula automatica: il giudice motiva l’importo entro i limiti minimo e massimo previsti dalla legge. Questo riavvicina, nella sostanza, i due regimi sul piano della discrezionalità valutativa.

Quanto si ottiene: confronto sintetico dei rimedi

Tipo di vizio Art. 18 (ante 2015) Tutele crescenti (dal 2015)
Nullo / discriminatorio / orale Reintegrazione piena + risarcimento Reintegrazione piena + risarcimento
Disciplinare con fatto insussistente Reintegrazione attenuata (max 12 mensilità) Reintegrazione attenuata (insussistenza del fatto materiale)
Ingiustificato (altri casi) Indennità tra minimo e massimo Indennità determinata dal giudice (dopo Corte cost. 194/2018)
Vizio formale / procedurale Indennità ridotta Indennità determinata dal giudice (dopo Corte cost. 150/2020)
Piccolo datore (<15 dip.) Tutela obbligatoria economica Indennità ridotta; reintegra solo se nullo/discriminatorio

L’offerta di conciliazione

Il d.lgs. 23/2015 prevede una offerta di conciliazione agevolata: entro il termine per impugnare, il datore può offrire al lavoratore un importo (parametrato all’anzianità) esente da imposte e contributi; l’accettazione, con assegno circolare, chiude la lite ed estingue il rapporto. È uno strumento deflattivo: conviene valutarlo confrontandolo con il possibile esito del giudizio.

Spunti pratici

Cosa fare:

Checklist difensiva:

Errori da evitare:

Esempio pratico

Tizio, assunto nel 2012, è licenziato per un fatto disciplinare poi rivelatosi insussistente: ricade nell’art. 18 con reintegrazione attenuata. Caio, assunto nel 2018 e licenziato per un vizio formale, ottiene invece, di regola, una indennità economica (d.lgs. 23/2015). Sempronia, licenziata perché incinta, ottiene in entrambi i regimi la reintegra, trattandosi di licenziamento nullo. Tutti devono comunque impugnare entro 60 giorni.

Domande frequenti

Il licenziamento illegittimo dà sempre diritto alla reintegra?

No. La reintegra è la regola solo per i licenziamenti nulli, discriminatori o orali e, in casi gravi, per quelli disciplinari con fatto insussistente. Per gli assunti dal 7 marzo 2015 (d.lgs. 23/2015) la regola generale è l'indennità economica.

Quale regime si applica: art. 18 o tutele crescenti?

Dipende dalla data di assunzione, non da quella del licenziamento. Assunti prima del 7 marzo 2015: art. 18 dello Statuto (sopra i 15 dipendenti). Assunti dal 7 marzo 2015: contratto a tutele crescenti del d.lgs. 23/2015.

Entro quanto va impugnato il licenziamento?

Entro 60 giorni dalla comunicazione con atto scritto, anche stragiudiziale; poi il ricorso giudiziale va depositato entro i 180 giorni successivi (art. 6 L. 604/1966). Sono termini di decadenza: scaduti, il licenziamento non è più contestabile.

Come si calcola oggi l'indennità nelle tutele crescenti?

Non più con la formula automatica basata solo sull'anzianità: dopo Corte cost. 194/2018 (e 150/2020 per i vizi formali) il giudice determina l'importo, tra minimo e massimo di legge, valutando anche dimensioni dell'impresa, numero di dipendenti e comportamento delle parti.

Nelle piccole aziende sotto 15 dipendenti cosa spetta?

Di regola solo una tutela economica (tutela obbligatoria), con importi più contenuti. La reintegrazione resta però dovuta per i licenziamenti nulli o discriminatori, a prescindere dalle dimensioni dell'impresa.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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