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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Quando un licenziamento è illegittimo, cosa ottiene il lavoratore: il posto indietro o un risarcimento? La risposta dipende soprattutto da una data: il 7 marzo 2015. Da allora convivono due regimi di tutela molto diversi. Capire quale si applica è il primo passo per difendersi. Ecco il quadro.

Due regimi a seconda della data di assunzione

Assunzione Regime
Prima del 7 marzo 2015 Art. 18 Statuto dei lavoratori (L. 300/1970)
Dal 7 marzo 2015 Contratto a tutele crescenti (d.lgs. 23/2015)

L’art. 18 dello Statuto (ante 2015)

Per gli assunti prima del 7/3/2015 (nelle imprese sopra i 15 dipendenti) vale l’art. 18, L. 300/1970, con tutele graduate secondo il vizio:

Le tutele crescenti (dal 2015)

Per gli assunti dal 7/3/2015, il d.lgs. 23/2015 prevede di regola una indennità economica crescente con l’anzianità, con la reintegrazione limitata ai casi più gravi (licenziamenti nulli/discriminatori e licenziamento disciplinare per fatto materiale insussistente). La Corte costituzionale è più volte intervenuta sui meccanismi di calcolo dell’indennità, dichiarando illegittima la rigidità del criterio basato solo sull’anzianità.

Le tre grandi categorie di vizio

Il piccolo datore (sotto 15 dipendenti)

Nelle imprese sotto i 15 dipendenti, la tutela è di norma solo economica (la c.d. tutela obbligatoria), salvo i licenziamenti nulli/discriminatori, per i quali la reintegra opera comunque.

Spunti pratici

Esempio pratico

Un lavoratore assunto nel 2012 è licenziato per un fatto disciplinare poi rivelatosi insussistente: ricade nell’art. 18 con reintegrazione. Un collega assunto nel 2018, licenziato per un vizio formale, ottiene invece, di regola, una indennità economica (d.lgs. 23/2015). Un licenziamento discriminatorio, in entrambi i casi, comporta la reintegra.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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