Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La maternità obbligatoria (oggi congedo di maternità) è il periodo di astensione dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice intorno al parto, durante il quale spettano un’indennità sostitutiva della retribuzione e una forte protezione contro il licenziamento. La disciplina è raccolta nel D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità e paternità), attuativo della tutela costituzionale della madre e del bambino (artt. 31 e 37 Cost.).

Durata e flessibilità del congedo

Il congedo di maternità dura cinque mesi complessivi. La regola ordinaria prevede l’astensione nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi (art. 16 D.Lgs. 151/2001). È ammessa la flessibilità: la lavoratrice può scegliere di astenersi dal solo mese precedente e quattro mesi dopo il parto, previa attestazione medica che non vi sia pregiudizio per la salute. È inoltre possibile, a determinate condizioni e con certificazione, fruire dell’intero periodo dopo il parto (congedo posticipato).

L’indennità di maternità

Durante il congedo spetta un’indennità pari, di regola, all’80% della retribuzione, erogata dall’INPS e di norma anticipata in busta paga dal datore; molti CCNL prevedono l’integrazione fino al 100%. Il periodo è coperto da contribuzione figurativa ai fini pensionistici e, di regola, utile per ferie, tredicesima e TFR secondo le regole di settore.

Aspetto Regola
Durata 5 mesi (2 prima + 3 dopo, oppure 1+4 in flessibilità)
Indennità 80% della retribuzione (spesso integrata dal CCNL)
Contribuzione figurativa, utile a pensione
Parto anticipato i giorni non goduti prima si aggiungono dopo

Il divieto di licenziamento

La lavoratrice non può essere licenziata dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Il licenziamento intimato in violazione del divieto è nullo, con diritto alla reintegrazione e alle retribuzioni perdute. Il divieto opera anche se al momento del recesso il datore ignorava lo stato di gravidanza, purché questo sia poi documentato. Sono previste limitate eccezioni (es. colpa grave costituente giusta causa, cessazione dell’attività dell’azienda, esito negativo della prova). Anche le dimissioni presentate nel periodo protetto devono essere convalidate presso l’Ispettorato del lavoro per essere efficaci (art. 55 D.Lgs. 151/2001), a garanzia della genuinità della volontà.

Tutele collegate

Congedo di paternità e congedo parentale

La tutela non riguarda solo la madre. Il congedo di paternità obbligatorio spetta al padre lavoratore dipendente nei giorni previsti dalla legge intorno alla nascita, fruibili anche in modo non continuativo, ed è indennizzato. A questo si aggiunge il congedo parentale (artt. 32 e seguenti D.Lgs. 151/2001), spettante a entrambi i genitori nei primi anni di vita del bambino, entro limiti complessivi e con un’indennità parametrata alla retribuzione secondo le regole vigenti. Il congedo di maternità obbligatorio resta però il nucleo più protetto, perché è collegato direttamente all’evento del parto e alla salute della madre e del neonato.

Le norme cardine, commentate

Errori frequenti

Spunti pratici

Tizia, in stato di gravidanza, riceve una lettera di licenziamento per “riorganizzazione”. Il recesso è nullo perché intimato nel periodo protetto (art. 54 D.Lgs. 151/2001): Tizia ha diritto alla reintegrazione e alle retribuzioni dal licenziamento al ripristino, e la nullità opera anche se il datore afferma di non conoscere la gravidanza, una volta che questa sia documentata. Se invece fosse stata Tizia a voler lasciare il lavoro nello stesso periodo, le sue dimissioni avrebbero richiesto la convalida presso l’Ispettorato per essere valide (art. 55), proprio per evitare dimissioni “indotte”.

Risorse correlate

In sintesi

  • Congedo di maternità: 5 mesi di astensione obbligatoria (2+3, o flessibilità 1+4 / 5 dopo).
  • Indennità INPS 80% della retribuzione (molti CCNL integrano al 100%) + contributi figurativi.
  • Divieto di licenziamento dalla gravidanza fino a 1 anno del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001).
  • Domanda telematica all'INPS con certificato medico.

Domande frequenti

Quanto dura il congedo di maternità?

Cinque mesi: di regola due prima e tre dopo il parto; con la flessibilità si può scegliere un mese prima e quattro dopo, previa attestazione medica (art. 16 D.Lgs. 151/2001).

A quanto ammonta l'indennità di maternità?

Di norma all'80% della retribuzione, erogata dall'INPS e spesso integrata fino al 100% dal CCNL; il periodo è coperto da contribuzione figurativa.

Posso essere licenziata in gravidanza?

No. Il licenziamento è vietato dall'inizio della gravidanza fino a un anno di età del bambino ed è nullo se intimato in violazione del divieto (art. 54 D.Lgs. 151/2001).

Le dimissioni in maternità sono valide subito?

No: nel periodo protetto le dimissioni devono essere convalidate presso l'Ispettorato del lavoro per essere efficaci (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

Ho diritto a tornare alle stesse mansioni dopo il congedo?

Sì, al rientro si ha diritto alla stessa unità produttiva e alle stesse mansioni o equivalenti (art. 56 D.Lgs. 151/2001).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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