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La guida

CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei)

Scatti e salario di anzianità nel CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei)

Nel CCNL Aninsei non maturano più scatti periodici: l’anzianità si paga con il salario di anzianità, una cifra mensile fissa che dipende dalla data di assunzione. Vediamo importi, chi ne ha diritto e come incide su tredicesima e TFR.

In sintesi

Il CCNL Aninsei (art. 24) riconosce un salario di anzianità fisso, da 20 a 90 euro al mese secondo la data di assunzione. Il nuovo importo di 20 euro spetta a chi al 1° gennaio 2025 aveva maturato due anni di servizio ininterrotto nello stesso istituto; chi matura i due anni dopo quella data non lo riceve. Non è un aumento periodico per livello: fa parte della retribuzione mensile e quindi entra nella tredicesima e nel TFR.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Aninsei (Confindustria Federvarie) · Uil-Scuola Rua
Istituti trattati
Salario di anzianità · Scatti pregressi · Effetti su tredicesima e TFR
Riferimenti
CCNL Aninsei 2024-2027, art. 19 (voci della retribuzione), art. 21 (tredicesima), art. 24 (salario di anzianità) · Art. 2120 c.c.
Fonte
Testo del CCNL Aninsei 2024-2027

Scatti di anzianità o salario di anzianità?

Gli scatti di anzianità a cadenza biennale (5% ogni due anni) esistevano nei contratti più vecchi: l’art. 24 li ricorda solo per il personale assunto prima del 31 dicembre 1995, che conserva quelli percepiti al 31 dicembre 1997. Oggi l’anzianità si riconosce con il salario di anzianità, una cifra mensile fissa uguale per tutti i livelli, che compare tra le voci della retribuzione mensile accanto a paga base, contingenza ed eventuale superminimo (art. 19).

Quanto vale: gli importi per data di assunzione

L’importo dipende da quando il lavoratore è stato assunto, non dal livello. La tabella dell’art. 24 riporta gli importi complessivi in vigore dal 1° gennaio 2025:

Salario di anzianità mensile lordo dal 1° gennaio 2025, per data di assunzione (art. 24)
Data di assunzione Importo mensile
Fino al 31 dicembre 1995 90,00 € (più gli scatti biennali del 5% maturati al 31 dicembre 1997)
Dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2001 90,00 €
Dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 75,00 €
Dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 65,00 €
Dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011 55,00 €
Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 45,00 €
Dal 1° gennaio 2014 al 31 agosto 2020 35,00 €
Dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2023 20,00 €
Fonte: CCNL Aninsei 2024-2027, art. 24. Per chi già percepiva un salario di anzianità in base ai contratti precedenti, l’articolo precisa che il nuovo importo incrementa quanto già percepito; la tabella dell’articolo riporta anche gli importi storici, dal 2004 al 2022.

Chi ha diritto ai 20 euro

L’art. 24 riconosce 20,00 euro mensili al personale che al 1° gennaio 2025 aveva maturato due anni di servizio ininterrotto presso lo stesso istituto, cioè è stato assunto entro il 31 dicembre 2023. Se i due anni si compiono dopo il 1° gennaio 2025, il salario di anzianità non spetta. Chi è stato assunto nel 2024 o dopo, quindi, non lo matura.

Effetti su tredicesima e TFR

  • Tredicesima: l’art. 21 la fissa pari alla retribuzione in atto a dicembre (esclusi gli assegni familiari), quindi comprende il salario di anzianità; in caso di inizio o cessazione nell’anno si pagano tanti dodicesimi quanti i mesi di servizio.
  • TFR: l’art. 66 rinvia alla L. 297/1982; l’art. 2120 c.c. computa nella base le somme corrisposte in modo non occasionale in dipendenza del rapporto, e il salario di anzianità è corrisposto ogni mese.
  • Part-time: l’art. 24 non detta una regola specifica; per la riproporzione dell’orario ridotto vedi la scheda sul part-time.

Casi pratici

Tizio — assunto nel 2008
Tizio, docente assunto a ottobre 2008 nella stessa scuola, rientra nella fascia 2006-2009: il suo salario di anzianità è di 65,00 euro mensili dal 1° gennaio 2025. L’importo si somma al minimo del suo livello e fa parte della base della tredicesima di dicembre.
Caia — assunta nel 2024
Caia è stata assunta a settembre 2024. Al 1° gennaio 2025 non aveva due anni di servizio e li compirà dopo quella data: secondo l’art. 24 il salario di anzianità non le spetta. Il suo aumento viene dai minimi tabellari, non da un nuovo scatto.

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Domande frequenti

Nel CCNL Aninsei ci sono ancora gli scatti di anzianità?
No, non come aumenti periodici. L’art. 24 prevede un salario di anzianità fisso, da 20 a 90 euro al mese secondo la data di assunzione. Gli scatti biennali del 5% sono ricordati solo per chi è stato assunto prima del 31 dicembre 1995, che conserva quelli maturati al 31 dicembre 1997.
Ogni quanto matura lo scatto?
Non c’è una cadenza: nessun nuovo scatto matura nel tempo. Il salario di anzianità di 20 euro spetta solo a chi al 1° gennaio 2025 aveva già due anni di servizio ininterrotto nello stesso istituto; se i due anni si compiono dopo, non è dovuto.
Se cambio scuola riparto da zero?
Sì: l’art. 24 parla di servizio ininterrotto presso lo stesso istituto e la tabella si basa sulla data di assunzione. Il testo non prevede il riconoscimento dell’anzianità maturata in un’altra scuola.
Il salario di anzianità incide su tredicesima e TFR?
Sì. Fa parte della retribuzione mensile (art. 19), la tredicesima è pari alla retribuzione di dicembre (art. 21) e il TFR si calcola sulle somme corrisposte in modo non occasionale (art. 2120 c.c.).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi 2025-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e congedi, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima e mensilità aggiuntive.

Contenuto divulgativo aggiornato al CCNL Aninsei 2024-2027 (art. 19, 21, 24 e 66) e all’art. 2120 c.c.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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