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Ultimo aggiornamento: 7 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il TFR matura ogni anno in ragione di una quota della retribuzione annua lorda (art. 2120 c.c.) e viene rivalutato con un coefficiente fisso più l'inflazione ISTAT. Il lavoratore può destinarlo a un fondo pensione complementare o tenerlo in azienda (per le cooperative fino a 49 addetti) o conferirlo al Fondo Tesoreria INPS (per le cooperative con 50 o più addetti). È liquidato integralmente alla cessazione del rapporto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Cooperative Agricole

TFR e liquidazione di fine rapporto nel CCNL Cooperative Agricole

Il Trattamento di Fine Rapporto è la principale voce della liquidazione che il lavoratore riceve alla cessazione del rapporto. Per gli operai e gli impiegati delle cooperative agricole le regole di calcolo, rivalutazione e destinazione seguono la disciplina dell'art. 2120 c.c., con possibili integrazioni contrattuali: capire come funziona permette di pianificare meglio il proprio futuro previdenziale.

In sintesi

Il TFR matura ogni anno in ragione di una quota della retribuzione annua lorda (art. 2120 c.c.) e viene rivalutato con un coefficiente fisso più la variazione ISTAT. Il lavoratore può destinarlo a un fondo pensione complementare o tenerlo in azienda (cooperative fino a 49 addetti) o conferirlo al Fondo Tesoreria INPS (cooperative con 50 o più addetti). È liquidato integralmente alla cessazione del rapporto.

Dati contrattuali

Parti firmatarie (lavoratori)
FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
Parti firmatarie (datori)
Alleanza delle Cooperative Italiane (Legacoop Agroalimentare · Confcooperative FedAgriPesca · AGCI Agrital)
Categorie
Operai e impiegati delle cooperative e consorzi agricoli
Ambito
Cooperative e consorzi agricoli, di trasformazione, allevamento e servizi
Vigenza
Rinnovo periodico; per le decorrenze esatte si rinvia al testo vigente
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

La disciplina legale del TFR: art. 2120 c.c.

Il Trattamento di Fine Rapporto è disciplinato dall'art. 2120 del codice civile, norma di ordine pubblico che si applica a tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dal CCNL applicato. Il TFR è una parte della retribuzione che il datore accantons annualmente per conto del lavoratore: non si tratta di un regalo, ma di retribuzione differita.

La quota di TFR che matura ogni anno è calcolata secondo la formula prevista dall'art. 2120 c.c.: la retribuzione annua lorda (comprensiva di tutti gli elementi fissi e continuativi, incluse tredicesima e quattordicesima) viene divisa per un coefficiente fisso stabilito dalla legge. Il risultato è la quota annua accantonata. La norma definisce in modo puntuale quali voci retributive concorrono alla base di calcolo e quali ne sono escluse.

La rivalutazione annuale

Il TFR accantonato non rimane statico: viene rivalutato ogni anno (al 31 dicembre di ogni anno solare) con un tasso che si compone di una quota fissa più una quota variabile legata all'inflazione ISTAT. Questo meccanismo garantisce che il potere d'acquisto del TFR non si eroda nel corso degli anni di servizio. La rivalutazione è tassata con un'imposta sostitutiva annuale: la cooperativa versa la quota di imposta sostitutiva in acconto e saldo secondo le scadenze previste dalla normativa fiscale.

La rivalutazione è calcolata sulla quota di TFR accantonata al 31 dicembre dell'anno precedente (il cosiddetto «fondo TFR»). La quota dell'anno in corso non è ancora rivalutata.

Dove «va» il TFR: azienda, Fondo Tesoreria INPS o fondo pensione

Dal 2007 (d.lgs. 252/2005 e decreto attuativo) ogni lavoratore assunto può scegliere dove destinare il TFR che matura successivamente all'assunzione. Le opzioni sono tre:

  • Fondo pensione complementare: il TFR viene versato a un fondo pensione negoziale (quello del settore, eventualmente indicato nel CCNL), a un fondo pensione aperto o a un piano individuale pensionistico (PIP). In questo caso il TFR «esce» dall'azienda e contribuisce alla costruzione di una pensione integrativa.
  • In azienda (per le cooperative con meno di 50 addetti): se il lavoratore non effettua alcuna scelta entro il termine di legge, il TFR rimane accantonato presso la cooperativa. Per le aziende con meno di cinquanta dipendenti, la scelta silente comporta il mantenimento del TFR in azienda.
  • Fondo Tesoreria INPS: per le cooperative con cinquanta o più addetti, in caso di scelta silente, il TFR non destinato a fondi pensione viene obbligatoriamente versato al Fondo Tesoreria INPS (che lo remunera con gli stessi criteri dell'art. 2120 c.c.).

La scelta del fondo pensione è irreversibile per le quote future: una volta operata, il lavoratore non può tornare alla destinazione aziendale o INPS. La scelta deve essere comunicata alla cooperativa entro il termine di sei mesi dall'assunzione (o dalla data di prima applicazione della disciplina della previdenza complementare).

Il TFR agricolo: specificità del settore

Il settore agricolo presenta tradizionalmente alcune particolarità nella gestione del TFR rispetto agli altri comparti. Gli operai agricoli a tempo determinato (OTD), che rappresentano una quota significativa della forza lavoro nelle cooperative, maturano TFR in proporzione alle giornate effettivamente lavorate nel corso dell'anno.

Per i lavoratori stagionali che si susseguono con più contratti a termine nell'arco dell'anno, il TFR viene tipicamente liquidato alla scadenza di ciascun contratto, salvo che la cooperativa e il lavoratore concordino di mantenere un rapporto continuativo con le somme accantonate. È opportuno verificare il trattamento specifico nel CCNL vigente e negli eventuali accordi integrativi.

Il CCNL Cooperative Agricole può individuare un fondo pensione negoziale di settore (ad esempio, Fondo Agrifondo o altro fondo indicato nella contrattazione vigente) a cui i lavoratori sono invitati ad aderire. L'adesione al fondo di settore può portare benefici aggiuntivi rispetto alla sola destinazione del TFR, come il contributo datoriale aggiuntivo previsto dal contratto collettivo.

L'anticipo del TFR

L'art. 2120 c.c. consente al lavoratore di richiedere un anticipo del TFR maturato in servizio, a condizione che ricorrano i seguenti requisiti cumulativi:

  • almeno otto anni di servizio continuativo presso la stessa cooperativa;
  • l'anticipo non può superare il 70% del TFR maturato alla data della richiesta;
  • le causali ammesse dalla legge: spese sanitarie per cure o interventi straordinari urgenti (documentate), acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione (propria o dei figli), fruizione dei congedi parentali (l. 53/2000) o dei congedi per formazione.

L'anticipo può essere concesso una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. Riduce definitivamente la somma di TFR che sarà liquidata alla fine del rapporto. Il CCNL o accordi aziendali possono prevedere condizioni di miglior favore (ad esempio, riduzione del requisito di anzianità da otto a un numero inferiore di anni).

La liquidazione alla cessazione del rapporto

Alla cessazione del rapporto, per qualsiasi causa (dimissioni, licenziamento, scadenza del termine, pensionamento, decesso), la cooperativa è tenuta a liquidare l'intero TFR maturato al lavoratore (o, in caso di decesso, agli eredi). Il pagamento deve avvenire entro i termini previsti dal CCNL o, in mancanza, con ragionevole tempestività.

La liquidazione finale comprende:

  • le quote di TFR maturate anno per anno;
  • la rivalutazione applicata fino alla data di cessazione;
  • dedotta l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione già versata dalla cooperativa;
  • al netto dell'anticipo già erogato durante il rapporto (se richiesto).

La tassazione del TFR alla liquidazione avviene in regime di tassazione separata (artt. 17 e 19 TUIR): l'aliquota applicata è quella media dell'imposta IRPEF degli ultimi cinque anni di reddito imponibile del lavoratore, calcolata dall'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione definitiva.

Casi pratici

Tizio — Operaio a tempo indeterminato, scelta silente del TFR
Tizio è assunto a tempo indeterminato da una cooperativa di allevamento con 30 dipendenti. Non riceve alcuna comunicazione adeguata sulla scelta del TFR nei primi sei mesi. Trascorso tale periodo senza aver espresso alcuna scelta, il TFR rimane accantonato presso la cooperativa (che ha meno di 50 addetti) e continuerà a essere rivalutato annualmente secondo l'art. 2120 c.c. Tizio apprende successivamente che avrebbe potuto destinare il TFR al fondo pensione di settore, beneficiando anche del contributo datoriale aggiuntivo previsto dal CCNL: per le quote future non può più cambiare destinazione, ma può comunque aderire al fondo pensione versando contributi propri volontari.
Caia — Impiegata, anticipo del TFR per acquisto prima casa
Caia lavora come impiegata amministrativa da nove anni presso una cooperativa di trasformazione. Sta acquistando la prima casa di abitazione e intende richiedere l'anticipo del TFR. Verifica di avere maturato più di otto anni di servizio continuativo e presenta alla cooperativa richiesta scritta con allegato il compromesso di acquisto e la documentazione che attesta trattarsi di prima casa. La cooperativa è tenuta a risponderle entro un termine ragionevole (il CCNL può prevedere un termine specifico). L'importo massimo erogabile è il 70% del TFR maturato alla data della richiesta. Una volta ricevuto l'anticipo, Caia non potrà richiederne un altro nel corso del rapporto con la stessa cooperativa.

Domande frequenti

Il TFR matura anche durante il periodo di prova?
Sì. Il TFR matura dall'inizio del rapporto di lavoro, compreso il periodo di prova. Se il rapporto cessa durante la prova (per recesso di una delle parti), il TFR maturato viene liquidato all'atto della cessazione.
Cosa succede al TFR se la cooperativa fallisce?
In caso di insolvenza del datore di lavoro, il TFR non pagato è garantito dal Fondo di Garanzia INPS (art. 2 l. 297/1982). Il lavoratore può presentare domanda all'INPS per ottenere il pagamento delle quote di TFR rimaste insolute, nei limiti stabiliti dalla legge.
Posso chiedere un anticipo del TFR durante il rapporto di lavoro?
Sì, ma in presenza di condizioni specifiche. L'art. 2120 c.c. consente l'anticipo dopo almeno otto anni di servizio continuativo, in misura non superiore al 70% del TFR maturato e per cause tassative: spese sanitarie, acquisto della prima casa, congedi parentali o formativi. L'anticipo è concedibile una sola volta.
Se scelgo di destinare il TFR a un fondo pensione, posso tornare indietro?
No. La scelta di destinare il TFR a un fondo pensione complementare è irreversibile per le quote maturate successivamente alla scelta. Le quote già accumulate in azienda o al Fondo Tesoreria INPS rimangono in quella sede.
Il TFR viene tassato come reddito ordinario?
No. Il TFR è soggetto a tassazione separata con aliquota media degli ultimi cinque anni di reddito imponibile IRPEF (artt. 17 e 19 TUIR), con un meccanismo che di norma è più favorevole rispetto alla tassazione ordinaria. L'Agenzia delle Entrate liquida l'imposta definitiva dopo alcuni anni dalla cessazione del rapporto.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si fondano sull'art. 2120 c.c., sul d.lgs. 252/2005 e sul CCNL Cooperative Agricole nella versione depositata presso il CNEL. Per calcoli specifici e scelte previdenziali è consigliabile rivolgersi a FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, a un patronato o a un consulente del lavoro.

Domande frequenti

Il TFR matura anche durante il periodo di prova?

Sì. Il TFR matura dall'inizio del rapporto di lavoro, compreso il periodo di prova. Se il rapporto cessa durante la prova (per recesso di una delle parti), il TFR maturato viene liquidato all'atto della cessazione.

Cosa succede al TFR se la cooperativa fallisce?

In caso di insolvenza del datore di lavoro, il TFR non pagato è garantito dal Fondo di Garanzia INPS (art. 2 l. 297/1982). Il lavoratore può presentare domanda all'INPS per ottenere il pagamento delle quote di TFR rimaste insolute, nei limiti stabiliti dalla legge.

Posso chiedere un anticipo del TFR durante il rapporto di lavoro?

Sì, ma in presenza di condizioni specifiche. L'art. 2120 c.c. consente l'anticipo dopo almeno otto anni di servizio continuativo, in misura non superiore al 70% del TFR maturato e per cause tassative: spese sanitarie per cure o interventi straordinari, acquisto della prima casa di abitazione, congedi parentali o formativi. L'anticipo è concedibile una sola volta e riduce definitivamente il TFR finale.

Se scelgo di destinare il TFR a un fondo pensione, posso tornare indietro?

No. La scelta di destinare il TFR a un fondo pensione complementare è irreversibile per le quote maturate successivamente alla scelta. Le quote già accumulate in azienda o al Fondo Tesoreria INPS rimangono in quella sede. La scelta del fondo pensione deve essere comunicata alla cooperativa entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il TFR viene tassato come reddito ordinario?

No. Il TFR è soggetto a tassazione separata con aliquota media degli ultimi cinque anni di reddito imponibile IRPEF del lavoratore (art. 17 e 19 del TUIR), con un meccanismo che di norma è più favorevole rispetto alla tassazione ordinaria. Il sostituto d'imposta (la cooperativa) effettua una tassazione provvisoria; l'Agenzia delle Entrate liquida l'imposta definitiva dopo alcuni anni.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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