Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Cooperative Agricole

Preavviso e licenziamento nel CCNL Cooperative Agricole: regole, durate e tutele

La cessazione del rapporto di lavoro nelle cooperative agricole è regolata da norme di legge e da disposizioni contrattuali che determinano i termini di preavviso, le causali ammissibili di licenziamento e i rimedi in caso di recesso illegittimo. Operai e impiegati devono conoscere i propri diritti prima di affrontare qualsiasi comunicazione di fine rapporto.

In sintesi

Nel CCNL Cooperative Agricole il preavviso dipende dal livello e da chi recede, non dall'anzianità: 6 mesi di licenziamento e 3 di dimissioni per gli impiegati di 1° e 2° livello, 4 e 2 mesi per impiegati e operai di 3° e 4° livello, 2 mesi e 1 mese per tutti gli altri. Il mancato rispetto del preavviso obbliga la parte inadempiente a corrispondere l'indennità sostitutiva. Le tutele contro i licenziamenti illegittimi sono quelle previste dalla legge (l. 604/1966, l. 300/1970, d.lgs. 23/2015), con eventuali miglioramenti contrattuali.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie (lavoratori)
FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
Parti firmatarie (datori)
Alleanza delle Cooperative Italiane (Legacoop Agroalimentare · Confcooperative FedAgriPesca · AGCI Agrital)
Categorie
Operai e impiegati delle cooperative e consorzi agricoli
Ambito
Cooperative e consorzi agricoli, di trasformazione, allevamento e servizi
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 19 luglio 2024)
Fonte
testo del CCNL cooperative e consorzi agricoli (stesura 2022, Uila) e accordo di rinnovo del 19 luglio 2024 (vigenza 2024-2027)

Il preavviso: funzione e struttura

Il preavviso è il periodo di tempo che deve intercorrere tra la comunicazione di recesso (licenziamento o dimissioni) e la cessazione effettiva del rapporto di lavoro. La sua funzione è duplice: consente alla cooperativa di organizzarsi per la sostituzione del lavoratore e offre al lavoratore il tempo necessario per trovare una nuova occupazione.

Il CCNL Cooperative Agricole (art. 39) fissa il preavviso in base al livello e a chi recede: il licenziamento richiede un preavviso doppio rispetto alle dimissioni. L'anzianità di servizio non conta.

Preavviso nel CCNL Cooperative Agricole (art. 39)
Lavoratori Licenziamento Dimissioni
Impiegati di 1° e 2° livello 6 mesi 3 mesi
Impiegati e operai di 3° e 4° livello 4 mesi 2 mesi
Tutti gli altri lavoratori 2 mesi 1 mese

Fonte: art. 39 del testo del CCNL cooperative e consorzi agricoli (stesura 2022, Uila). Il preavviso si comunica con raccomandata A.R. e decorre dal ricevimento; durante il preavviso il lavoratore ha diritto a permessi adeguati per cercare un altro lavoro. Le dimissioni per giusta causa danno diritto all'indennità di mancato preavviso, che il datore deve anche in caso di morte del lavoratore.

L'indennità sostitutiva del preavviso

Quando la parte recedente non intende (o non può) far lavorare il lavoratore durante il periodo di preavviso, può corrispondere in luogo del preavviso lavorato un'indennità sostitutiva pari alla retribuzione che sarebbe stata dovuta per la durata del preavviso stesso. L'indennità sostitutiva comprende di norma la retribuzione ordinaria più la quota di tredicesima e, ove prevista, di quattordicesima, maturate nel periodo di preavviso non lavorato.

L'indennità sostitutiva del preavviso è soggetta a contribuzione previdenziale e a tassazione IRPEF ordinaria. È liquidata contestualmente alle altre competenze di fine rapporto (TFR, ferie non godute, ratei di mensilità aggiuntive).

Le cause di cessazione del rapporto: schema generale

Il rapporto di lavoro nelle cooperative agricole può cessare per:

  • Dimissioni volontarie: il lavoratore recede liberamente, con obbligo di preavviso contrattuale (salvo giusta causa di dimissioni). Le dimissioni devono essere rassegnate tramite procedura telematica sui moduli del Ministero del Lavoro (sito lavoro.gov.it, in autonomia con SPID o tramite patronato, sindacato o altro intermediario abilitato), pena l'inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015).
  • Licenziamento individuale per giusta causa (art. 2119 c.c.): recesso immediato senza preavviso, per fatto grave che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. Richiede contestazione disciplinare e rispetto del contraddittorio.
  • Licenziamento per giustificato motivo soggettivo: inadempimento contrattuale non talmente grave da integrare la giusta causa, ma sufficiente a legittimare il recesso con preavviso.
  • Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro o al suo regolare funzionamento (es. soppressione del posto, ristrutturazione). Richiede la comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro se la cooperativa occupa più di quindici lavoratori.
  • Scadenza del contratto a termine: cessazione automatica senza obbligo di preavviso né motivazione (salvo conversione in indeterminato per violazione delle norme sui contratti a termine).
  • Risoluzione consensuale: accordo tra le parti, di norma documentato per iscritto.

Il procedimento disciplinare e la contestazione

Prima di procedere a un licenziamento disciplinare (giusta causa o giustificato motivo soggettivo), la cooperativa è tenuta a rispettare il procedimento disciplinare previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (l. 300/1970) e dal CCNL:

  1. Contestazione scritta dei fatti addebitati al lavoratore, in termini specifici e non generici.
  2. Concessione al lavoratore di un termine per presentare le proprie difese (di norma cinque giorni dalla ricezione della contestazione).
  3. Possibilità del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante sindacale nell'eventuale audizione.
  4. Comunicazione scritta della sanzione irrogata.

Il mancato rispetto del procedimento disciplinare rende il licenziamento invalido, indipendentemente dalla fondatezza dell'addebito. Il CCNL può prevedere un codice disciplinare con infrazioni e sanzioni specifiche: verificarne il testo.

Le tutele in caso di licenziamento illegittimo

Il regime di tutele applicabile in caso di licenziamento illegittimo dipende dall'epoca di assunzione del lavoratore e dalle dimensioni dell'organico della cooperativa:

  • Per i lavoratori assunti fino al 6 marzo 2015 (vigenza dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori): possibile reintegrazione nel posto di lavoro o risarcimento, a seconda della tipologia di vizio del licenziamento.
  • Per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 (regime del d.lgs. 23/2015, «tutele crescenti»): di norma indennità risarcitoria crescente con l'anzianità, con reintegrazione limitata ai casi più gravi (licenziamento discriminatorio o nullo, fatto materialmente insussistente nei licenziamenti disciplinari).
  • Per le cooperative che occupano fino a quindici dipendenti: si applica la tutela obbligatoria (l. 604/1966), con indennità risarcitoria in misura ridotta rispetto alle realtà di maggiori dimensioni.

Il licenziamento deve essere impugnato entro sessanta giorni dalla comunicazione scritta, con qualsiasi atto scritto (lettera raccomandata, PEC, comunicazione sindacale). Entro i successivi centottanta giorni deve essere depositato il ricorso in sede giudiziale o avviata la procedura di conciliazione, pena la decadenza.

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Il comporto per malattia e il licenziamento

Il lavoratore assente per malattia è protetto dal periodo di comporto stabilito dall'art. 2110 c.c. e dal CCNL. Durante il comporto, il datore non può licenziare per giustificato motivo oggettivo in ragione della malattia stessa. Al superamento del periodo di comporto, la cooperativa acquista la facoltà di recedere con preavviso (o indennità sostitutiva), senza obbligo di motivazione aggiuntiva rispetto al superamento del limite.

Il CCNL Cooperative Agricole conserva il posto all'impiegato per 12 mesi, anche per più eventi, negli ultimi 18 mesi (24 mesi su 36 per infortunio sul lavoro o malattia professionale) e all'operaio a tempo indeterminato per 180 giorni negli ultimi 12 mesi (12 mesi su 18 per grave malattia oncologica; fino a guarigione clinica per l'infortunio sul lavoro). Non c'è differenza per anzianità (artt. 50 e 62, come rinnovati nel 2024).

Casi pratici

Tizio — Operaio, licenziamento per giustificato motivo soggettivo
Tizio è operaio con cinque anni di anzianità presso una cooperativa di raccolta. Il responsabile lo sorprende a lasciare il lavoro anticipatamente senza autorizzazione per la terza volta in due mesi. La cooperativa gli contesta l'infrazione disciplinare per iscritto e lo invita a presentare le proprie giustificazioni entro cinque giorni. Tizio risponde per iscritto ma le sue spiegazioni sono ritenute insufficienti. La cooperativa gli notifica il licenziamento per giustificato motivo soggettivo con preavviso contrattuale. Tizio ha sessanta giorni dalla ricezione della lettera per impugnare il licenziamento. Deve conservare tutta la corrispondenza scritta ed eventualmente rivolgersi al sindacato o a un legale per valutare la fondatezza dell'impugnazione.
Caia — Impiegata, dimissioni e calcolo del preavviso
Caia è impiegata di concetto con otto anni di servizio. Decide di rassegnare le dimissioni per accettare un'offerta migliore. Si reca sul portale INPS e completa la procedura telematica di dimissioni volontarie. La cooperativa riceve la comunicazione e le chiede di rispettare il preavviso contrattuale. Caia è inquadrata al 3° livello: per le dimissioni il CCNL le chiede 2 mesi di preavviso (ne servirebbero 4 se fosse la cooperativa a licenziarla). Deve lavorare i 2 mesi oppure concordare con la cooperativa l'esonero dal preavviso contro il versamento dell'indennità sostitutiva. Se lascia prima senza accordo, la cooperativa può trattenere dalla liquidazione finale l'importo corrispondente ai giorni di preavviso non lavorato.
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Domande frequenti

La cooperativa può licenziare un operaio agricolo senza preavviso?
Solo in presenza di giusta causa (art. 2119 c.c.): una condotta così grave da rendere impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. In tutti gli altri casi la cooperativa deve rispettare i termini di preavviso contrattuale o corrispondere l'indennità sostitutiva.
Quanto dura il preavviso per un impiegato con molti anni di anzianità?
Nel CCNL Cooperative Agricole l'anzianità non conta: per il licenziamento sono 6 mesi per gli impiegati di 1° e 2° livello, 4 mesi per il 3° e 4° livello, 2 mesi per gli altri; per le dimissioni la metà (3 mesi, 2 mesi, 1 mese).
Il lavoratore che si dimette deve rispettare il preavviso?
Sì. Anche in caso di dimissioni volontarie il lavoratore è tenuto a rispettare i termini di preavviso contrattuale. Se non li rispetta, il datore può trattenere dalla liquidazione finale l'indennità sostitutiva corrispondente ai giorni di preavviso non lavorato.
Cosa succede al preavviso durante la malattia?
La malattia ordinaria di regola non sospende il preavviso, salvo che il CCNL lo stabilisca espressamente. Il congedo obbligatorio per maternità può invece sospendere il decorso del preavviso: verificare il testo contrattuale vigente.
Il licenziamento collettivo si applica anche alle cooperative agricole?
Sì. La procedura di licenziamento collettivo (l. 223/1991) si applica quando la cooperativa intende procedere al licenziamento di almeno cinque lavoratori in centoventi giorni nell'unità produttiva o nella provincia, con più di quindici dipendenti complessivi. In tal caso si attiva la procedura di consultazione sindacale.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si fondano sulla legge (l. 604/1966, l. 300/1970, d.lgs. 23/2015) e sul CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli (art. 39 per il preavviso; artt. 50 e 62 per il comporto), rinnovato il 19 luglio 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL oppure a un consulente del lavoro o avvocato giuslavorista.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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