Indice
- L’ex coniuge può avere diritto a una quota del TFR percepito dall’altro (art. 12-bis L. 898/1970).
- La quota è pari al 40% dell’indennità riferita agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
- Spetta solo a chi è titolare dell’assegno divorzile e non è passato a nuove nozze.
- È un diritto distinto dall’assegno e dalla pensione di reversibilità.
Testo dell'articoloVigente
Tra gli effetti meno noti del divorzio c’è il diritto dell’ex coniuge a una quota del trattamento di fine rapporto (TFR) maturato dall’altro. Lo prevede l’art. 12-bis della legge 898/1970, a determinate condizioni. Vediamo a chi spetta, come si calcola il famoso “40%” e quando il diritto è escluso.
Il diritto alla quota di TFR
Il coniuge titolare dell’assegno divorzile ha diritto, se l’altro cessa il rapporto di lavoro e percepisce il trattamento di fine rapporto, a una percentuale di tale indennità. Il diritto nasce con la cessazione del rapporto di lavoro dell’ex coniuge e riguarda anche il TFR maturato in costanza di matrimonio ma liquidato dopo il divorzio.
Come si calcola: il 40% degli anni di matrimonio
La quota spettante è pari al 40% dell’indennità di fine rapporto riferita agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Non si tratta quindi del 40% dell’intero TFR, ma solo della parte maturata durante il matrimonio. Esempio: se il rapporto di lavoro è durato venti anni e il matrimonio ne ha “coperti” dieci, si considera la metà del TFR, e su questa si calcola il 40%.
I requisiti
Il diritto spetta a precise condizioni:
- l’ex coniuge deve essere titolare dell’assegno divorzile (non basta il divorzio senza assegno);
- non deve essere passato a nuove nozze.
Se mancano questi presupposti — per esempio perché non era stato riconosciuto alcun assegno, o perché il beneficiario si è risposato — la quota di TFR non è dovuta.
Un diritto autonomo
La quota di TFR è distinta sia dall’assegno divorzile periodico sia dalla pensione di reversibilità spettante, ad altre condizioni, all’ex coniuge dopo la morte dell’altro. Si tratta di tutele diverse, che possono concorrere: l’assegno durante la vita, la quota di TFR alla cessazione del lavoro, la reversibilità in caso di morte.
Come si fa valere
Il diritto si fa valere nei confronti dell’ex coniuge che ha percepito il TFR. In caso di mancato versamento, l’avente diritto può agire in giudizio. È quindi importante, per chi è titolare di assegno divorzile, conoscere questa possibilità e attivarsi al momento della cessazione del rapporto di lavoro dell’ex.
Articoli di legge da consultare
- Art. 12-bis L. 898/1970: quota di TFR al coniuge divorziato
- Art. 9 L. 898/1970: reversibilità dell’ex coniuge
- Art. 5 L. 898/1970: assegno divorzile
Domande frequenti
A quanto ammonta la quota di TFR per l’ex coniuge?
Al 40% dell’indennità di fine rapporto riferita ai soli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, non dell’intero TFR.
Chi ha diritto alla quota di TFR dopo il divorzio?
Solo l’ex coniuge titolare dell’assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze. Senza assegno o in caso di nuovo matrimonio il diritto non sussiste.
La quota di TFR è la stessa cosa della reversibilità?
No. Sono diritti distinti: la quota di TFR spetta alla cessazione del rapporto di lavoro dell’ex; la reversibilità riguarda invece la pensione dopo la morte dell’ex coniuge.
Risorse correlate
I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.
Vedi anche: Mantenimento del coniuge nella separazione, Coniuge a carico, Assegno all’ex coniuge deducibile e Detrazioni per carichi di famiglia.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi