Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Energia e Petrolio

Welfare, FASIE e Fondenergia nel CCNL Energia e Petrolio

Il CCNL Energia e Petrolio garantisce ai lavoratori due pilastri di welfare contrattuale: FASIE per la sanità integrativa e Fondenergia per la previdenza complementare. Comprendere come funzionano questi strumenti è essenziale per valorizzare appieno la retribuzione complessiva e pianificare la protezione futura.

In sintesi

Il CCNL Energia e Petrolio prevede due pilastri di welfare: FASIE per la sanità integrativa e Fondenergia per la previdenza complementare. Per FASIE le aziende versano 50 € l’anno per ogni dipendente (copertura di morte e invalidità permanente) e 18 € di gestione, più, per gli iscritti, 158,30 € dal 2026 e 25 € solidaristici; l’iscrizione al fondo è una scelta del lavoratore. Per Fondenergia il contributo datoriale spetta agli aderenti.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Energia · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
16 aprile 2025
Vigenza
1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
Fondo sanità integrativa
FASIE — Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa
Fondo previdenza complementare
Fondenergia (iscritto Albo COVIP n. 2)

Tabella riepilogativa

Welfare contrattuale — CCNL Energia e Petrolio: i due pilastri
Strumento Finalità Contributo datoriale Contributo lavoratore Obbligo di adesione
FASIE Sanità integrativa (spese mediche, ricoveri, diagnostica) Sì: 50 € + 18 € l’anno per ogni dipendente; per gli iscritti anche 158,30 € (dal 2026) + 25 € Per le opzioni scelte dal lavoratore, secondo statuto e regolamento Iscrizione volontaria; copertura automatica per morte e invalidità permanente da malattia non professionale
Fondenergia Previdenza complementare (rendita pensionistica aggiuntiva all’INPS) Sì, obbligatorio in caso di adesione del lavoratore Facoltativo; attiva il contributo datoriale Facoltativa; prime assunzioni dal 1/7/2026: adesione automatica, rinuncia entro 60 giorni; assunti fino al 30/6/2026: silenzio-assenso sul TFR entro 6 mesi dall’assunzione

Fonte per FASIE: Parte IX del CCNL Energia e Petrolio (testo con il rinnovo del 16 aprile 2025). Le quote di Fondenergia sono nella Parte X del contratto, che nel testo letto è omessa: vanno lette nel regolamento del fondo.

FASIE: la sanità integrativa del settore

FASIE è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa dedicato ai lavoratori dei settori energia, servizi pubblici e PMI. Nel CCNL Energia e Petrolio è il fondo contrattuale di riferimento per la sanità integrativa. Le caratteristiche principali:

  • Copertura automatica per morte e invalidità: tutti i lavoratori hanno, indipendentemente dall’iscrizione al fondo, la copertura per morte da malattia non professionale e per invalidità permanente da malattia non professionale che comporti la cessazione del rapporto, a carico dell’azienda. L’iscrizione al fondo per le spese mediche resta una scelta del lavoratore, tra quattro opzioni.
  • Contributo datoriale obbligatorio: l’azienda versa 50 € l’anno per ogni dipendente per la copertura assicurativa e 18 € l’anno per la gestione generale del fondo; per i dipendenti che si iscrivono versa inoltre 158,30 € l’anno (dal gennaio 2026) e 25 € l’anno per le finalità solidaristiche.
  • Prestazioni coperte (indicative, soggette al regolamento del fondo): visite specialistiche, accertamenti diagnostici (esami di laboratorio, TAC, risonanze magnetiche, ecografie), ricoveri ospedalieri in strutture convenzionate, interventi chirurgici, prestazioni di odontoiatria entro massimali, oculistica.
  • Rete convenzionata: FASIE dispone di una rete di strutture sanitarie convenzionate su tutto il territorio nazionale; il lavoratore può anche scegliere strutture non convenzionate, con rimborso parziale secondo le tabelle del fondo.
  • Estensione ai familiari: il CCNL e il regolamento FASIE possono consentire l’estensione della copertura sanitaria al coniuge/convivente e ai figli a carico, di norma con un contributo aggiuntivo a carico del lavoratore.

Per il dettaglio completo delle coperture, dei massimali e delle procedure di rimborso, si rimanda al regolamento e al sito ufficiale di FASIE.

Fondenergia: la previdenza complementare del settore

Fondenergia è il fondo pensione complementare dei lavoratori dell’energia e del petrolio, istituito nel 1996 e iscritto all’Albo COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) con il numero 2. È un fondo a contribuzione definita e capitalizzazione individuale: la prestazione finale dipende dai contributi versati e dai rendimenti degli investimenti, non da una formula predeterminata.

Il lavoratore può scegliere tra diversi comparti di investimento, tipicamente: garantito (basso rischio, rendimento atteso contenuto), obbligazionario, bilanciato e azionario (rischio più elevato, maggiore potenziale di rendimento nel lungo periodo). La scelta del comparto può essere modificata nel tempo, con le modalità previste dal regolamento del fondo.

In caso di adesione a Fondenergia, il lavoratore beneficia di tre flussi contributivi:

  1. TFR: il TFR futuro maturato dopo l’adesione confluisce in Fondenergia invece di rimanere in azienda o al Fondo di Tesoreria INPS. Il TFR pregresso resta in azienda o al Fondo INPS fino alla cessazione del rapporto.
  2. Contributo del lavoratore: il lavoratore può versare una quota aggiuntiva della propria retribuzione, deducibile fiscalmente fino al limite di legge (5.164,57 euro annui ex D.Lgs. 252/2005).
  3. Contributo del datore di lavoro: se il lavoratore aderisce, il datore versa il contributo aggiuntivo previsto dal CCNL e dal regolamento del fondo (la misura non è riportata nel testo del CCNL letto, che omette la Parte X). Questo contributo costituisce un’incremento retributivo indiretto che si perde se il lavoratore non aderisce.

Adesione automatica, silenzio-assenso e finestra di adesione

Ai sensi del D.Lgs. 252/2005, per le prime assunzioni nel settore privato dal 1° luglio 2026 (esclusi i domestici) l’adesione è automatica e il lavoratore può rinunciare entro 60 giorni dalla prima assunzione (art. 8, commi 7-7-quater, D.Lgs. 252/2005; L. 199/2025, art. 1, commi 202 e 205). Per chi è assunto fino al 30 giugno 2026, entro 6 mesi dall’assunzione (o dall’entrata in vigore di un fondo di settore) il lavoratore può decidere se:

  • aderire esplicitamente a Fondenergia, indicando il comparto prescelto;
  • scegliere un fondo pensione diverso (aperto o PIP);
  • non aderire a nessun fondo complementare, mantenendo il TFR in azienda o al Fondo di Tesoreria INPS.

Per gli assunti fino al 30 giugno 2026, se entro i 6 mesi il lavoratore non esprime alcuna scelta (silenzio-assenso), il TFR viene automaticamente destinato a Fondenergia nel comparto di default previsto dal fondo (di norma il comparto garantito o bilanciato, secondo il regolamento vigente). Questa regola, introdotta dalla riforma della previdenza complementare (D.Lgs. 252/2005), ha come obiettivo l’incremento dell’adesione ai fondi di settore. È consigliabile scegliere in modo consapevole entro la finestra temporale disponibile.

Welfare aziendale: terzo livello facoltativo

Oltre ai due pilastri contrattuali obbligatori (FASIE e Fondenergia), le aziende del settore energia e petrolio possono, attraverso accordi di secondo livello, prevedere ulteriori benefit di welfare aziendale:

  • contribuzione aggiuntiva a FASIE per l’estensione della copertura o per piani sanitari integrativi superiori (es. «FASIE Plus» con massimali più elevati);
  • contribuzione aggiuntiva a Fondenergia oltre la quota contrattuale base;
  • voucher per servizi (asili nido, scuola, trasporto, cultura, sport);
  • rimborsi per spese di istruzione dei figli;
  • polizze vita o infortuni extraprofessionali in aggiunta alla copertura INAIL obbligatoria.

I benefit di welfare aziendale godono, entro le soglie fissate dall’art. 51 TUIR, di un trattamento fiscale agevolato (esenzione da IRPEF e contributi previdenziali), con vantaggio sia per il lavoratore sia per il datore di lavoro rispetto al corrispondente aumento di retribuzione in denaro.

Confronto tra mantenere il TFR e aderire a Fondenergia

La scelta tra destinare il TFR a Fondenergia e mantenerlo in azienda (o al Fondo INPS) è una decisione finanziaria significativa. Alcuni elementi di valutazione:

  • Rivalutazione legale del TFR (se si non aderisce): 1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT FOI. Negli anni di alta inflazione può essere conveniente; negli anni di bassa inflazione la rivalutazione è modesta.
  • Rendimenti di Fondenergia (se si aderisce): dipendono dal comparto scelto e dalle condizioni di mercato. Storicamente, il comparto bilanciato di Fondenergia ha mostrato rendimenti medi superiori alla rivalutazione legale del TFR nel lungo periodo, ma con variabilità.
  • Contributo datoriale: questo elemento è spesso determinante. Se il lavoratore non aderisce, perde il contributo del datore, che costituisce una quota di retribuzione aggiuntiva che non può essere percepita in altro modo.
  • Fiscalità: le prestazioni di Fondenergia godono di una tassazione agevolata (aliquota massima 15%, ridotta fino al 9% per chi ha partecipato per più di 15 anni). La rivalutazione annua del TFR in azienda è soggetta a un’imposta sostitutiva dell’11%.

La valutazione complessiva è personalizzata. Per decisioni concrete è consigliabile rivolgersi a un consulente previdenziale o al CAF/patronato dei sindacati di categoria.

Casi pratici

Tizio — Adesione a Fondenergia con contributo datoriale
Tizio viene assunto a 28 anni come operatore di impianto (livello 4/4) con RGM di 2.600 €/mese. Assunto prima del 1° luglio 2026, entro i 6 mesi dall’assunzione sceglie di aderire a Fondenergia nel comparto bilanciato. Destina così il TFR futuro al fondo e attiva il contributo datoriale aggiuntivo previsto dal CCNL. Contribuisce a Fondenergia anche con una quota mensile volontaria di 50 € (deducibile ai fini IRPEF). Dopo 30 anni di accumulo, potrà contare su una rendita pensionistica complementare aggiuntiva all’assegno INPS, la cui entità dipenderà dai rendimenti del comparto nel lungo periodo.
Caia — FASIE: ricovero ospedaliero e rimborso
Caia, ingegnera di processo al livello 2/4, deve sottoporsi a un intervento chirurgico programmato. Sceglie una struttura ospedaliera privata convenzionata con FASIE. Presenta la documentazione al fondo tramite il portale dedicato. FASIE rimborsa la quota prevista dal piano di copertura (degenza, sala operatoria, anestesista), con i massimali indicati nel regolamento. La quota eventualmente non rimborsata rimane a carico di Caia. Se avesse scelto una struttura non convenzionata, il rimborso sarebbe stato parziale secondo le tariffe FASIE per le spese in libera professione.
Sempronio — Silenzio-assenso e comparto di default
Sempronio viene assunto a 35 anni, prima del 1° luglio 2026, e nei 6 mesi successivi non esprime alcuna preferenza sul TFR. Il meccanismo di silenzio-assenso destina automaticamente il suo TFR futuro a Fondenergia nel comparto garantito (comparto di default indicato dal fondo). Sempronio, che non aveva valutato la questione, si ritrova iscritto a Fondenergia con il contributo datoriale attivo. Può in qualsiasi momento chiedere il cambio di comparto (da garantito a bilanciato o azionario) secondo le modalità del regolamento, senza perdere la posizione accumulata.

Domande frequenti

Cos’è FASIE e a chi si applica nel CCNL Energia e Petrolio?
FASIE è il fondo sanitario integrativo contrattuale. L’iscrizione per le spese mediche è una scelta del lavoratore, ma tutti i dipendenti hanno la copertura automatica per morte e invalidità permanente da malattia non professionale. Le aziende versano i contributi previsti dal CCNL (Parte IX).
Cos’è Fondenergia e come funziona?
Fondenergia è il fondo pensione complementare del settore, iscritto all’Albo COVIP n. 2. Opera a capitalizzazione individuale: il lavoratore sceglie il comparto di investimento e accumula una posizione individuale. In caso di adesione, il TFR futuro confluisce nel fondo e si attiva il contributo datoriale aggiuntivo previsto dal CCNL.
Il datore di lavoro è obbligato a versare a FASIE e Fondenergia?
Per FASIE il contributo datoriale è obbligatorio per tutte le aziende CCNL. Per Fondenergia il contributo datoriale aggiuntivo scatta solo se il lavoratore aderisce (per le prime assunzioni dal 1° luglio 2026 l’adesione è automatica, salvo rinuncia entro 60 giorni); in mancanza di adesione, il TFR resta in azienda o al Fondo INPS.
Si può aumentare il contributo a Fondenergia?
Sì, con versamenti volontari aggiuntivi. Sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a 5.164,57 euro/anno (D.Lgs. 252/2005). Il versamento aggiuntivo è facoltativo e modificabile nel tempo.
Cosa succede a FASIE e Fondenergia in caso di cessazione del rapporto?
La copertura FASIE cessa con il rapporto (salvo prosecuzione volontaria). La posizione Fondenergia rimane aperta: può essere trasferita a un altro fondo, riscattata parzialmente/totalmente o lasciata in accumulo fino alla pensione, secondo le condizioni del D.Lgs. 252/2005.
Conviene aderire a Fondenergia o mantenere il TFR in azienda?
La scelta dipende dall’età, dall’orizzonte temporale e dalla propensione al rischio. Il fattore più rilevante è spesso il contributo datoriale aggiuntivo: non aderendo, si rinuncia a una quota di retribuzione indiretta che non può essere percepita in altro modo. Per una valutazione personalizzata consultare il patronato dei sindacati di categoria o un consulente previdenziale.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Energia e Petrolio del 16 aprile 2025. Per il dettaglio dei contributi, delle coperture FASIE e delle opzioni di investimento di Fondenergia fare riferimento ai regolamenti ufficiali dei fondi e alle tabelle allegate al CCNL. Per decisioni su TFR e previdenza complementare è consigliabile consultare il patronato o il CAF di Filctem-Cgil, Femca-Cisl o Uiltec-Uil, oppure un consulente previdenziale o del lavoro abilitato.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.