Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Il regime consente ai pensionati di fonte estera che trasferiscono la residenza in comuni del Mezzogiorno di pagare un’imposta sostitutiva del 7% su tutti i redditi prodotti all’estero.
- I comuni ammessi devono avere una popolazione non superiore a 20.000 abitanti e trovarsi nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.
- Per accedere al regime occorre non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diventa efficace.
- Il trasferimento di residenza deve avvenire da Paesi con i quali l’Italia ha accordi di cooperazione amministrativa in materia fiscale.
- L’agevolazione dura complessivamente dieci anni: il periodo di trasferimento più i nove periodi d’imposta successivi.
- L’opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si trasferisce la residenza, compilando la sezione apposita del quadro M (rigo M51).
Come funziona il regime agevolato per i pensionati esteri
Dal 1° gennaio 2019 esiste in Italia un regime fiscale pensato apposta per attrarre chi percepisce una pensione dall’estero e vuole trascorrere gli anni della pensione nel Sud Italia. La regola di base è semplice: invece di applicare le normali aliquote IRPEF progressive su tutti i redditi esteri, il pensionato paga un’imposta sostitutiva unica del 7%, calcolata in modo forfettario sull’insieme dei redditi prodotti fuori dall’Italia.
Il regime è disciplinato dall’articolo 24-ter del TUIR ed è stato introdotto con l’obiettivo di spingere lo sviluppo demografico ed economico dei piccoli comuni del Mezzogiorno. Non si tratta di un’esenzione, ma di una tassazione agevolata e semplificata: si paga il 7% su tutto ciò che si produce all’estero, senza dover applicare le aliquote ordinarie (che nel 2025 arrivano fino al 43%) né calcolare detrazioni e deduzioni.
L’opzione si esercita direttamente nella dichiarazione dei redditi, compilando il rigo M51 del quadro M del Modello 730 (o del Modello Redditi PF), e rimane valida per dieci anni complessivi. Chi sceglie di revocarla può farlo in qualsiasi anno, con effetto dall’anno in cui esercita la revoca.
| Elemento | Dettaglio |
|---|---|
| Aliquota | 7% forfettaria su tutti i redditi di qualunque categoria prodotti all'estero |
| Tipo di reddito agevolato | Redditi di qualunque categoria prodotti all'estero (pensione estera e altri redditi esteri) |
| Regioni ammesse | Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia |
| Dimensione del comune | Popolazione non superiore a 20.000 abitanti |
| Requisito di non residenza pregressa | Non residenti in Italia nei 5 periodi d'imposta precedenti l'opzione |
| Paese di provenienza | Paese con accordo di cooperazione amministrativa in vigore con l'Italia |
| Durata dell'agevolazione | Il periodo di trasferimento + i 9 periodi d'imposta successivi (10 anni totali) |
Esempio pratico
-
Tizio, pensionato tedesco, si trasferisce nel 2025 in un comune calabrese di 15.000 abitanti. Non ha mai risieduto in Italia prima. La sua pensione tedesca ammonta a 30.000 euro annui; ha inoltre un affitto in Germania da cui ricava 8.000 euro. Con il regime ordinario pagherebbe l’IRPEF su entrambi i redditi esteri in base agli scaglioni progressivi. Con il regime al 7%, invece, applica il 7% sull’intero reddito estero di 38.000 euro, pagando 2.660 euro di imposta sostitutiva. La scelta va esercitata nel 730/2026 compilando il rigo M51 e indicando il comune di residenza.
Documenti necessari
- Documentazione attestante la residenza nel comune del Mezzogiorno (certificato di residenza anagrafica)
- Certificazione dei redditi da pensione estera (equivalente della Certificazione Unica, rilasciata dall’ente previdenziale estero)
- Documentazione degli altri redditi prodotti all’estero (dichiarazioni fiscali estere, estratti conto, contratti di locazione estera)
- Eventuali certificazioni delle imposte pagate all’estero sulle giurisdizioni per cui non si esercita l’opzione
- Certificato storico di residenza o documentazione equivalente attestante la non residenza in Italia nei 5 anni precedenti
Pensionato che trasferisce la residenza nel primo anno di opzione
Scenario. Caio, pensionato britannico, si trasferisce nel 2025 in un comune siciliano di 12.000 abitanti. Non ha mai risieduto in Italia. Percepisce una pensione dal Regno Unito e affitta un appartamento a Londra.
Come si applica. Caio può esercitare l’opzione per il regime al 7% compilando il rigo M51 nel 730/2026. Indica come anno di primo esercizio il 2025. Nella colonna 4 dichiara di non essere stato residente in Italia nei cinque anni precedenti. Nel rigo M54 indica l’ammontare della pensione estera e degli altri redditi prodotti all’estero. Questi redditi non vanno inseriti negli altri quadri della dichiarazione: sono tassati solo tramite l’imposta sostitutiva al 7%.
In pratica
- I redditi esteri coperti dall’opzione non si sommano al reddito complessivo IRPEF italiano.
- Il regime copre sia la pensione estera sia gli altri redditi prodotti all’estero.
- L’opzione ha effetto dall’anno del trasferimento e dura fino al decimo anno.
Pensionato che vuole escludere alcuni Paesi dall'opzione
Scenario. Sempronio, pensionato svizzero, si trasferisce in un comune pugliese. Ha redditi da pensione svizzera e dividendi da una società francese. Preferisce non includere la Francia nell’opzione per poter usufruire del credito d’imposta ordinario sui dividendi francesi.
Come si applica. Sempronio può esercitare l’opzione escludendo la Francia. Nel rigo M53 indica la Svizzera come giurisdizione di ultima residenza; nella sezione ‘Giurisdizioni non ricomprese nell’opzione’ indica il codice della Francia. Per i dividendi francesi si applicano le regole ordinarie IRPEF, con eventuale credito per le imposte pagate in Francia. Per i redditi svizzeri (pensione) si applica invece il 7% sostitutivo. Il credito d’imposta per i redditi esteri ordinari non è compensabile con l’imposta sostitutiva forfettaria.
In pratica
- E’ possibile escludere uno o piu’ Paesi dall’opzione, anche in anni successivi al primo.
- I redditi dei Paesi esclusi seguono le regole IRPEF ordinarie con eventuale credito per imposte estere.
- Il credito per imposte estere dei Paesi esclusi non si compensa con l’imposta sostitutiva del 7%.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Fonti e approfondimenti
- Istruzioni Modello 730/2026 — Agenzia delle Entrate
- Art. 24-ter TUIR (regime pensionati esteri) su Legge in Chiaro
Domande frequenti
Il regime al 7% vale anche per redditi prodotti in Italia?
No. L’imposta sostitutiva del 7% si applica solo ai redditi di qualunque categoria prodotti all’estero. I redditi prodotti in Italia continuano a essere tassati con le regole IRPEF ordinarie.
Cosa succede se cambio comune restando nel Mezzogiorno?
Il regime continua ad applicarsi purché il nuovo comune soddisfi i requisiti (regioni ammesse e popolazione non superiore a 20.000 abitanti). Se ci si trasferisce in un comune che non rispetta questi requisiti, l’opzione cessa di essere efficace.
Posso revocare l'opzione prima dei dieci anni?
Sì. La revoca si esercita barrando la colonna 6 del rigo M51 nella dichiarazione dei redditi dell’anno per il quale si intende cessare il regime. La revoca è efficace a partire dall’anno in cui viene esercitata.
Il regime al 7% si applica anche ai familiari che si trasferiscono con il pensionato?
Le istruzioni al quadro M rimandano all’Appendice per i dettagli sui familiari. Il regime principale riguarda il titolare della pensione estera; per l’estensione ai familiari conviventi occorre verificare le condizioni specifiche indicate nelle istruzioni per il Modello Redditi PF.
Devo continuare a presentare la dichiarazione nel Paese di origine?
Gli obblighi dichiarativi nel Paese estero dipendono dalla legislazione di quel Paese e dalle convenzioni contro le doppie imposizioni applicabili. Il regime italiano al 7% non sostituisce eventuali obblighi fiscali esteri: occorre verificare caso per caso con un professionista.
Domande frequenti
Il regime al 7% vale anche per redditi prodotti in Italia?
No. L'imposta sostitutiva del 7% si applica solo ai redditi di qualunque categoria prodotti all'estero. I redditi prodotti in Italia continuano a essere tassati con le regole IRPEF ordinarie.
Cosa succede se cambio comune restando nel Mezzogiorno?
Il regime continua ad applicarsi purché il nuovo comune soddisfi i requisiti (regioni ammesse e popolazione non superiore a 20.000 abitanti). Se ci si trasferisce in un comune che non rispetta questi requisiti, l'opzione cessa di essere efficace.
Posso revocare l'opzione prima dei dieci anni?
Sì. La revoca si esercita barrando la colonna 6 del rigo M51 nella dichiarazione dei redditi dell'anno per il quale si intende cessare il regime. La revoca è efficace a partire dall'anno in cui viene esercitata.
Il regime al 7% si applica anche ai familiari che si trasferiscono con il pensionato?
Le istruzioni al quadro M rimandano all'Appendice per i dettagli sui familiari. Il regime principale riguarda il titolare della pensione estera; per l'estensione ai familiari conviventi occorre verificare le condizioni specifiche indicate nelle istruzioni per il Modello Redditi PF.
Devo continuare a presentare la dichiarazione nel Paese di origine?
Gli obblighi dichiarativi nel Paese estero dipendono dalla legislazione di quel Paese e dalle convenzioni contro le doppie imposizioni applicabili. Il regime italiano al 7% non sostituisce eventuali obblighi fiscali esteri: occorre verificare caso per caso con un professionista.
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