Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Panificazione

In sintesi

Nel CCNL Panificazione spettano la tredicesima, entro il 20 dicembre, e la quattordicesima, entro il 1° luglio (art. 52). Gli scatti di anzianità nazionali sono previsti solo nei panifici a indirizzo industriale: cinque aumenti biennali in cifra fissa, da 17,14 € (6° livello) a 34,28 € (1° livello) ciascuno (art. 51).

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Assipan-Confcommercio · Fiesa-Assopanificatori Confesercenti · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL; dal 6 luglio 2026 ha aderito anche F.I.P.P.A.-Federpanificatori
Ultimo rinnovo
Accordo del 18 luglio 2024, testo unico firmato il 26 febbraio 2025
Vigenza
In vigore fino al 31 dicembre 2026. Aumento a regime di 183 euro al livello A2 per i panifici artigiani e di 280 euro lordi mensili al livello 3B per la panificazione industriale, in quattro tranche: 35 euro a febbraio 2024, 25 a luglio 2024, 62 a novembre 2025 e 61 a settembre 2026, oltre a una una tantum di 100 euro per i panifici artigianali in due rate da 50 euro (agosto e ottobre 2024)
Platea
circa 80.000 addetti

Scatti di anzianità: maturazione e importo

Il CCNL prevede scatti di anzianità nazionali solo per i lavoratori dei panifici a indirizzo produttivo industriale (art. 51): cinque aumenti biennali, uno per ogni biennio di effettivo servizio nella stessa azienda, che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio. Dal 1° agosto 1997 sono in cifra fissa per livello (gli importi in euro valgono dal 28 febbraio 2002) e non possono essere assorbiti dagli aumenti di merito. Per i panifici artigiani il testo nazionale non prevede scatti: la retribuzione è composta da paga base con contingenza ed EDR (art. 50); eventuali aumenti legati all’anzianità vanno cercati nell’accordo territoriale applicato.

Scatti di anzianità, panifici industriali (art. 51 CCNL 26 febbraio 2025)
Livello Importo di uno scatto Con 5 scatti
1° 34,28 € 171,40 €
2° 31,67 € 158,35 €
3°A 29,25 € 146,25 €
3°B 27,24 € 136,20 €
4° 22,91 € 114,55 €
5° 20,27 € 101,35 €
6° 17,14 € 85,70 €

Fonte: art. 51 del testo unico del CCNL della Panificazione del 26 febbraio 2025. Gli scatti già maturati al 31 luglio 1997 restano congelati in cifra e si sommano ai nuovi, fermo il massimo di cinque.

Gli scatti maturati si sommano al minimo tabellare e concorrono alla determinazione della retribuzione globale di fatto, base di calcolo per TFR, tredicesima, indennità di malattia e preavviso. In caso di trasferimento o cessione d’azienda, l’anzianità maturata si conserva integralmente.

Tredicesima e quattordicesima: quando si pagano

L’art. 52 del CCNL riconosce due mensilità aggiuntive: la tredicesima, da pagare entro il 20 dicembre, e la quattordicesima, da pagare entro il 1° luglio di ogni anno. Entrambe sono pari alla retribuzione normale dell’ultimo mese di riferimento e maturano per dodicesimi: la frazione di mese superiore a 15 giorni conta come mese intero. In caso di cessazione si pagano le frazioni maturate, qualunque sia l’anzianità.

I ratei relativi ai periodi di malattia indennizzati da un istituto previdenziale non sono a carico del datore (art. 52); durante il congedo di maternità le mensilità aggiuntive maturano per la parte non pagata dall’istituto (art. 48). La contrattazione territoriale può spostare la data della quattordicesima tra il 15 aprile e il 15 ottobre e, con accordo sindacale territoriale, anticiparla o ripartirla in 12 rate mensili (artt. 52-53).

Casi pratici

Tizio – Scatti dopo 9 anni in un panificio industriale
Tizio è inquadrato al 3°B in un panificio a indirizzo industriale e ha 9 anni di servizio: ha compiuto quattro bienni e quindi matura 4 scatti da 27,24 €, cioè 108,96 € al mese oltre al minimo. Il quinto e ultimo scatto arriverà al compimento del decimo anno. Gli scatti entrano nella retribuzione normale su cui si calcolano tredicesima e quattordicesima.
Caia – Tredicesima proporzionale per anno incompleto
Caia, livello A2 in un panificio artigiano, è assunta il 1° luglio 2026. A dicembre ha 6 mesi di servizio: la tredicesima vale 6/12 della retribuzione normale di dicembre. Con il minimo A2 in vigore dal 1° settembre 2026 (1.747,66 €) sono 873,83 € lordi. La sua prima quattordicesima, pagata entro il 1° luglio 2027, maturerà in proporzione ai mesi di servizio.
Sempronio – Scatti conservati in cessione di azienda
Sempronio ha già maturato alcuni scatti quando il panificio viene ceduto a un nuovo titolare. Il D.Lgs. 18/2001 (art. 2112 c.c.) garantisce la continuità del rapporto con conservazione di tutti i diritti maturati, inclusi gli scatti. Il nuovo datore è tenuto a riconoscere il livello e l’anzianità pregressa.

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Domande frequenti

Ogni quanti anni matura uno scatto nel CCNL Panificazione?
Ogni 2 anni di effettivo servizio nella stessa azienda, fino a un massimo di 5 scatti, ma solo nei panifici a indirizzo industriale (art. 51). Per i panifici artigiani il contratto nazionale non prevede scatti.
Quanto vale uno scatto di anzianità nella panificazione industriale?
È una cifra fissa per livello: 34,28 € al 1°, 31,67 € al 2°, 29,25 € al 3°A, 27,24 € al 3°B, 22,91 € al 4°, 20,27 € al 5° e 17,14 € al 6° livello. Con 5 scatti si va da 85,70 € (6°) a 171,40 € (1°) al mese.
La tredicesima è sempre pari a una mensilità intera?
Si, per i lavoratori che hanno prestato servizio per tutto l’anno di riferimento. Per chi ha lavorato meno di 12 mesi, la tredicesima si calcola in dodicesimi (un dodicesimo per ogni mese intero lavorato).
Il CCNL Panificazione prevede la quattordicesima?
Sì. L’art. 52 prevede la quattordicesima da pagare entro il 1° luglio, pari alla retribuzione normale dell’ultimo mese e maturata per dodicesimi. Gli accordi territoriali possono fissare una data diversa, tra il 15 aprile e il 15 ottobre, o ripartirla in 12 rate mensili.
Gli scatti maturati si perdono se si cambia datore?
Si, se il cambio avviene per proprie dimissioni o per nuovo contratto con datore diverso. Gli scatti si conservano solo in caso di cessione d’azienda (art. 2112 c.c.) o di trasferimento di ramo d’azienda, in cui il nuovo datore subentra in tutti i diritti e obblighi del precedente.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Panificazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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