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Giusta causa — Glossario giuridico

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Giusta causa: causa di licenziamento che giustifica la risoluzione immediata del rapporto di lavoro senza preavviso, in presenza di fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto.

Significato giuridico

La giusta causa e disciplinata dall’art. 2119 c.c. e dalla giurisprudenza consolidata. Caratteristiche: gravita oggettiva del fatto (incompatibilita con la prosecuzione del rapporto fiduciario); imputabilita al lavoratore (colpa o dolo); proporzionalita della sanzione rispetto al fatto. Casi tipici (CCNL e giurisprudenza): furto in azienda, falsificazione di documenti, gravi insubordinazioni reiterate, condotte penalmente rilevanti incidenti sul rapporto fiduciario, simulazione di malattia, violazione di obblighi di fedelta (concorrenza, divulgazione segreti aziendali), abbandono del posto di lavoro per piu turni, gravi negligenze causa di danni notevoli. La giusta causa puo derivare anche da fatti estranei al rapporto lavorativo, se incidono sul rapporto fiduciario (es. condanna penale per reati gravi). Procedimento disciplinare obbligatorio (art. 7 St. Lav.): contestazione scritta, 5 giorni per giustificazioni, decisione motivata. Effetto: licenziamento immediato senza preavviso, senza diritto alla relativa indennita sostitutiva.

Esempio pratico

Tizio, dipendente cassiere di banca, sottrae somme dai conti dei clienti. Il fatto e accertato dall’audit interno. Il datore di lavoro contesta per iscritto il furto (art. 7 St. Lav.), assegnando 5 giorni per giustificazioni. Tizio ammette parzialmente. La banca licenzia per giusta causa: il furto e fatto gravissimo, incompatibile con il rapporto fiduciario (gestione del denaro altrui), proporzionata la sanzione massima. Tizio puo impugnare entro 60 giorni stragiudizialmente.

Differenze con istituti simili

Si distingue dal giustificato motivo soggettivo (art. 3 l. 604/1966), notevole inadempimento ma non tale da impedire la prosecuzione provvisoria, con diritto al preavviso. Diverge dal giustificato motivo oggettivo, fondato su ragioni economiche-organizzative aziendali. Si distingue dalla risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., istituto civilistico generale per inadempimento. La messa a disposizione e atto preliminare non equivalente al licenziamento.

Riferimenti normativi

  • art. 2119 c.c. — recesso per giusta causa
  • art. 7 l. 20 maggio 1970 n. 300 — Statuto Lavoratori, procedimento disciplinare
  • art. 3 l. 15 luglio 1966 n. 604 — giustificato motivo
  • art. 1 d.lgs. 23/2015 — Jobs Act, tutele per neoassunti