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Riciclaggio: delitto di chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilita provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Significato giuridico
Il riciclaggio e disciplinato dall’art. 648-bis c.p. Elementi: provenienza da delitto non colposo (reato presupposto), condotte di sostituzione, trasferimento, altre operazioni idonee a ostacolare l’identificazione della provenienza illecita, dolo (consapevolezza della provenienza illecita). Pena: reclusione da 4 a 12 anni + multa da 5.000 a 25.000 euro. Aggravata se commessa nell’esercizio di attivita professionale: pena fino a 12 anni e multa fino a 25.000 euro. L’autore del reato presupposto non risponde di riciclaggio (clausola di riserva tradizionale, ora superata dall’art. 648-ter.1 c.p. autoriciclaggio). La disciplina di contrasto al riciclaggio (cd. antiriciclaggio) e dettata dal d.lgs. 231/2007 (attuazione direttive UE), che impone a banche, intermediari, professionisti, notai obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati, segnalazione di operazioni sospette (SOS) all’Unita di Informazione Finanziaria (UIF).
Esempio pratico
Tizio, complice di una rapina in banca con bottino di 500.000 euro, riceve la sua quota di 100.000 euro e decide di ripulirla: deposita piccole somme in conti diversi, acquista preziosi, fa investimenti immobiliari fittizi per nascondere l’origine. Configura il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.). Diverso: Tizio fosse stato direttamente uno degli autori della rapina e poi avesse provveduto a ripulire i propri soldi: autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).
Differenze con istituti simili
Si distingue dalla ricettazione (art. 648 c.p.), che punisce chi acquista, riceve, occulta cose di provenienza illecita: il riciclaggio richiede in piu condotte di sostituzione o trasferimento volte a ostacolare l’identificazione della provenienza. Diverge dall’autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), introdotto dalla l. 186/2014, che punisce l’autore del reato presupposto che ne ripulisce i proventi. Si distingue dal finanziamento al terrorismo (art. 270-quinquies c.p.), che ha presupposto specifico (finalita terroristica) e pene differenti.
Riferimenti normativi
- art. 648-bis c.p. — riciclaggio
- art. 648-ter.1 c.p. — autoriciclaggio (l. 186/2014)
- art. 648 c.p. — ricettazione (per confronto)
- d.lgs. 231/2007 — antiriciclaggio (obblighi intermediari e professionisti)
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.