← Torna a Glossario giuridico
Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloIn aggiornamento

Assegno di mantenimento: somma periodica che un soggetto e obbligato a corrispondere a un altro per assicurarne il sostentamento, in virtu di rapporti familiari o di scelte separative.

Significato giuridico

L’assegno di mantenimento ha diverse declinazioni nell’ordinamento. Mantenimento del coniuge in separazione (art. 156 c.c.): spetta al coniuge non addebitato che non abbia mezzi adeguati per mantenere il tenore di vita matrimoniale; si distingue dagli alimenti (art. 433 c.c.), che operano in stato di bisogno con misura minima. Mantenimento dei figli (artt. 337-ter, 337-septies c.c.): spetta ai figli minori e ai maggiorenni non economicamente autosufficienti, calcolato in proporzione al reddito di ciascun genitore e alle esigenze dei figli; e dovuto anche se il figlio non vive con il genitore obbligato. La misura tiene conto di: esigenze attuali del figlio, tenore di vita goduto in costanza di convivenza, tempi di permanenza presso ciascun genitore, risorse economiche di entrambi i genitori, valenza economica dei compiti domestici. L’assegno e generalmente soggetto a rivalutazione ISTAT annuale.

Esempio pratico

Tizio e Caia si separano con due figli minori di 8 e 12 anni affidati condivisamente, prevalentemente collocati presso Caia. Tizio guadagna 3.500 euro mensili netti, Caia 1.500. Il giudice fissa assegno di Tizio per il mantenimento dei figli a 800 euro/mese (400 per ciascuno), oltre al pagamento al 50% delle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive). Assegno per Caia: 500 euro/mese, in quanto non in grado di mantenere autonomamente il tenore di vita matrimoniale.

Differenze con istituti simili

L’assegno di mantenimento al coniuge in separazione cessa con il divorzio e puo essere sostituito dall’assegno divorzile (art. 5 l. 898/1970), che ha presupposti diversi (giurisprudenza Cass. SU 18287/2018). Gli alimenti (art. 433 c.c.) presuppongono stato di bisogno e si limitano allo stretto necessario per vivere. Il mantenimento del figlio maggiorenne (art. 337-septies c.c.) cessa quando il figlio raggiunge autonomia economica, anche prima dei 30 anni se non e diligente nello studio o nel cercare lavoro.

Riferimenti normativi

  • art. 156 c.c. — mantenimento coniuge in separazione
  • art. 337-ter c.c. — mantenimento figli minori
  • art. 337-septies c.c. — mantenimento figli maggiorenni non autosufficienti
  • art. 433 c.c. — obbligo degli alimenti
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.