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Scrittura privata: documento formato e sottoscritto direttamente dalle parti senza l’intervento di un pubblico ufficiale; fa piena prova, salvo disconoscimento della firma, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta (art. 2702 c.c.).
Significato giuridico
L’art. 2702 c.c. stabilisce che la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, purche la sottoscrizione non sia disconosciuta. Chi intende avvalersi della scrittura privata deve produrla in giudizio; se la controparte disconosce la propria firma, il documento deve essere verificato mediante procedimento di verificazione (art. 214 c.p.c.). La scrittura privata non autenticata non ha data certa nei confronti dei terzi: acquista data certa solo dalla registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, dalla morte di uno dei sottoscrittori o da altro fatto che stabilisca in modo ugualmente certo l’anteriorita del documento (art. 2704 c.c.). E sufficiente per numerosi contratti importanti: contratti di locazione, compravendite immobiliari (salvo le eccezioni), compromessi.
Esempio pratico
Tizio e Caio firmano un contratto preliminare di compravendita immobiliare su un foglio dattiloscritto che entrambi sottoscrivono. La scrittura privata e valida come forma per il preliminare (art. 1351 c.c.). Per avere data certa opponibile ai terzi, le parti la registrano presso l’Agenzia delle Entrate, pagando l’imposta di registro.
Differenze con istituti simili
La scrittura privata si distingue dall’atto pubblico (art. 2699 c.c.): l’atto pubblico e redatto da un notaio, ha pubblica fede fino a querela di falso per tutto il suo contenuto, e non puo essere disconosciuto nelle sue parti attestative. Si distingue dalla scrittura privata autenticata (art. 2703 c.c.), in cui la firma e certificata dal notaio: non puo essere disconosciuta e acquista data certa per effetto dell’autenticazione.
Riferimenti normativi
- art. 2702 c.c. — efficacia della scrittura privata
- art. 2704 c.c. — data della scrittura privata
- art. 214 c.p.c. — disconoscimento della scrittura privata
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