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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloIn aggiornamento

Oggetto del contratto: la prestazione o il complesso di prestazioni dedotte nel contratto; deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (art. 1346 c.c.).

Significato giuridico

L’art. 1346 c.c. stabilisce che l’oggetto del contratto deve essere possibile (fisicamente e giuridicamente), lecito (non contrario a norme imperative, ordine pubblico o buon costume), determinato o determinabile. L’oggetto impossibile al momento della conclusione del contratto determina la nullita dello stesso (art. 1418, comma 2, c.c.); se l’impossibilita e sopravvenuta, opera l’istituto dell’impossibilita sopravvenuta (art. 1256 c.c.). La determinabilita e soddisfatta quando il contratto fornisce criteri sufficienti per individuare l’oggetto senza necessita di un nuovo accordo tra le parti: ad esempio, rimettendo la determinazione a un terzo arbitratore (art. 1349 c.c.) o a parametri oggettivi di mercato. L’oggetto puo essere una cosa (bene materiale), un diritto (cessione di credito), un comportamento (obbligazione di fare o non fare), o anche un’universalita di beni.

Esempio pratico

Tizio promette a Caio di vendergli i frutti che il proprio frutteto produrra nella prossima stagione. L’oggetto non e ancora determinato al momento della conclusione del contratto ma e determinabile: verra quantificato al momento del raccolto. Il contratto e valido. Se invece Tizio promettesse di vendergli un terreno lunare, l’oggetto sarebbe impossibile e il contratto nullo.

Differenze con istituti simili

L’oggetto si distingue dalla causa: la causa e la funzione economico-sociale del contratto (es. scambio), l’oggetto e il contenuto specifico delle obbligazioni (es. l’appartamento e il prezzo). Si distingue dal contenuto del contratto in senso ampio, che comprende tutte le clausole negoziali, incluse quelle accessorie e le condizioni.

Riferimenti normativi

  • art. 1346 c.c. — requisiti dell’oggetto
  • art. 1349 c.c. — determinazione dell’oggetto da parte di terzi
  • art. 1418 c.c. — nullita per vizi dell’oggetto
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.